Il DL
34/2014 (Jobs Act) introduce, per i
contratti a termine, la regola generale dell’acausalità, in luogo
dell’assunzione “causale” che ha fin qui segnato la disciplina delle assunzioni
a tempo determinato.
In questo
senso, diviene possibile assumere a termine, con questa forma, fino a 36 mesi,
in luogo dei 12 del precedente DL 76/2013, ma con una specifica limitazione
descritta dall’ultimo capoverso dell’art. 01 del D.lgs. 368/2001, risultante
dall’interpolazione del DL:
(…) Fatto salvo quanto disposto
dall’art. 10.07°comma, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti
da ciascun Datore di Lavoro, ai sensi del presente articolo [a termine, NdA],
non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese
che occupano fino a 05 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
Il DL 34/2014 (cd Jobs
Act) mantiene in vigore l’art. 10.07°comma D.lgs. 368/2001, che dispone:
La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55
anni.
In sede di conversione in legge del DL, è stato
previsto che la violazione del “limite quantitativo” determini l’applicazione
di una (ancora non del tutto precisata) sanzione amministrativa pari al 20%
della retribuzione individuale del Lavoratore assunto, e per il 50% in caso di
assunzioni oltre soglia superiori a 1.
La sanzione amministrativa esclude
l’applicazione della sanzione civilistica ex. art. 32 l. 183/2010, che obbliga
il Datore, in caso di trasformazione ope
legis del rapporto a termine, a corrispondere un’indennità che vada da 2,5
a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le imprese, comunque, hanno tempo
fino al 31/12/2014 per adeguare la contrattualistica di lavoro.
In nessun caso, le sanzioni saranno
applicabili a “splafondamenti” realizzati prima della data di pubblicazione
della legge di conversione (maggio 2014).
Ancora non è stato precisato se la
contrattazione collettiva possa introdurre “limiti quantitativi” più stretti o
più larghi.
Al momento, la legge di conversione
ha introdotto una disciplina transitoria che determina la piena applicazione,
ai fini della disciplina dei “limiti quantitativi” ex DL 34/2014, della
disciplina di CCNL vigente alla data di applicazione del Jobs Act, a
prescindere che la percentuale di CCNL sia superiore o inferiore alla
percentuale di legge (20%).
Qui
di seguito, una breve ricongnizione della disciplina collettiva dei “limiti
quantitativi” riferita ad alcuni CCNL, particolarmente utilizzati nella prassi.
RIEPILOGO SINTENTICO DISCIPLINA SINGOLI
CCNL
CCNL
|
Articolo di riferimento
|
Studi Prof
|
Si applica solo percentuale
del 20% da Jobs Act
|
Commercio
|
Art. 63-66
|
Pubblici Esercizi
|
a)
Generalità Aziende: art. 79 CCNL ult. rinn.
b)
Altri Pubblici Esercizi (es. Aziende Alberghiere, Stabilimenti etc.): si
applicano limiti quantitativi di Job
Act.
|
Agenzie Assicurative SNA
|
Si applicano limiti quantitativi di Job Act.
|
Agricoli c/terzi
|
Art. 6
|
Alimentari Artigiani
|
|
Case di Cura private AIOP- Non medici
|
Art. 23
|
Case di Cura private AIOP-Medici
|
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
|
Chimici CONFAPI
|
Art. 3
|
Commercio-Ortofrutta
|
Art. 33
|
Comunicazione PMI
|
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
|
Cooperative Sociali
|
Art. 25
|
Farmacie Private
|
Si applica Jobs
Act
|
Edili Artigiani
|
Art. 93
|
Edilizia Industria
|
Art. 93
|
Elettrici
|
Art. 16
|
Enti
Pubblici Non Economici
|
FUORI DAL
DL 34/2014
|
Grafici Artigiani
|
Art. 38
|
Istituti Socio Assistenziali-UNEBA
|
Art. 20
|
Metalmeccanici Industria
|
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
|
Metalmeccanici Artigiani
|
Art. 21
|
Palestre e Impianti Sportivi
|
Art. 20
|
Panificatori Artigiani
|
Art. 38
|
Proprietari Fabbricati
|
Art. 37
|
Pubblici Trasporti ANPAS
|
Art. 23:
|
Pulizie Artigianato
|
Art. 27
|
RIEPILOGO ANALITICO
CCNL
|
Articolo di riferimento
|
Studi Prof
|
Si applica solo percentuale del 20% da Jobs Act
|
Commercio
|
Art. 63-66
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine
al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti
convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a
tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo
indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti
conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a
quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a
tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da
sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di
contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di
contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo
determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non
potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo
indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti
conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.67 e per
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e
fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65,
commi 2 e 3.
|
Pubblici Esercizi
|
a)Generalità
Aziende: art. 79 CCNL ult.
rinn. Per le imprese da 0 a 4 Dipendenti complessivi, possono essere assunti
a termine fino a 4 dipendenti. Per le imprese da 5 a 9 Dipendenti, fino a 6
dipendenti. Per le Imprese da 10 a 25, fino a 7 Dipendenti. Per le Imprese da
26 a 35, fino a 9 dipendenti. Per le Imprese da 36 a 50, fino a 12 unità. Per
tutte le altre imprese, oltre i 50 dipendenti, possono essere effettuate
assunzioni a termine nel limite del 20% dei lavoratori in forza presso
l’Azienda, anche a termine. Le frazioni di unità si computano per l’intero.
b)Aziende
di stagione ex. art. 204 ss. CCNL:
Inapplicabile qualsivoglia limite quantitativo, anche a seguito del Jobs Act.
c)Altri Pubblici Esercizi (es. Aziende Alberghiere, Stabilimenti etc.): si
applica Job Act.
|
Agenzie Assicurative SNA
|
Si applicano direttamente i
“limiti quantitativi” del Jobs Act
|
Agricoli c/terzi
|
Art. 6
Il numero massimo di rapporti di lavoro con
contratto a termine potrà essere individuato prendendo a base di riferimento
il numero di giornate complessive lavorate in azienda nell’anno precedente,
diviso 270, ed applicando al rapporto così conseguito la percentuale del 5%;
l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata
all’unità intera superiore. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia
luogo ad un numero inferiore a sette, resta ferma la possibilità di avere
presenti in azienda fino a sette lavoratori con contratto a termine. In sede
di contrattazione territoriale le suddette ipotesi potranno essere integrate
in relazione a particolari esigenze locali.
|
Alimentari Artigiani
|
Art. 38:
Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti,
comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come
sopra calcolati è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento
all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i
contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del
presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4
è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le
aziende prive di dipendenti.
Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs.
368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a
tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove
attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di
produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
|
Case di Cura private AIOP- Non medici
|
Art. 23
L’istituto
del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili
nell’organico e deve essere utilizzato nel limite massimo del 30%[ del
personale in forza presso la Casa di Cura), escluse le sostituzioni per ferie
e le sostituzioni per conservazione del posto.
|
Case di Cura private AIOP-Medici
|
Si applicano direttamente i
“limiti quantitativi” del Jobs Act
|
Chimici CONFAPI
|
Art. 3
L’impresa
potrà utilizzare un numero medio
di lavoratori, nel caso dell’anno solare, non superiore al 15% rispetto al
numero dei Lavoratori con contratto a tempo indeterminato (e
somministrazione), in forza al momento dell’assunzione.
Non
potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di Lavoratori
superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I
Lavoratori assunti a tempo determinato (e somministrazione “sostitutiva”)
sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di
assunzioni di cui si tratta.
I
Lavoratori a tempo parziale vanno computati secondo le norme di legge.
Ove
l’applicazione del limite quantitativo del 15%, dia un risultato inferiore a
3, le Aziende potranno utilizzare un massimo di 3 assunzioni, tra contratto a
tempo determinato e somministrazione, complessivamente intesi.
|
Commercio-Ortofrutta
|
Art. 33
Per
le assunzioni a termine connesse con le causali di cui ai num. 1), 2) e 3)
dell’art. 33 CCNL (assunzioni di personale avventizio per attività
manuale/amministrativa non agricola e complementare all’attività agricola,
sostituzione di personale inidoneo alla mansione, sostituzioni per ferie), le
imprese non potranno assumere contemporaneamente lavoratori a tempo
determinato per un numero superiore al 20% dell’organico in forza.
Nelle
Aziende con meno di 30 Dipendenti, è comunque concessa l’assunzione a termine
fino a 06 lavoratori.
|
Comunicazione PMI
|
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
|
Cooperative Sociali
|
Art. 25
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore
contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad
esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h ex. art. 25 CCNL
(assunzioni a termine per continuità nel servizio etc.).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3
rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa.
Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini
previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle
vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro
stagionale e a termine.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo
determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico.
|
Farmacie Private
|
--
Si applica Jobs
Act
|
Edili Artigiani
|
Art. 93
Il
ricorso al contratto a termine non può superare, mediamente nell’anno,
cumulativamente con le somministrazioni a tempo determinato, il 30% dei
rapporti a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta,
in ogni caso, ferma la possibilità di utilizzare almeno 07 rapporti a termine
(somministrazione), comunque non eccedenti la misura di 1/3 dei rapporti a tempo
indeterminato in atto presso l’Azienda.
La
media si calcola con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza
nell’anno precedente.
Le
frazioni vanno arrotondate all’unità superiore.
|
Edilizia Industria
|
Art. 93
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7
del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le
ulteriori causali non può superare, mediamente
nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo
determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto
a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di
somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un
terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media
annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
|
Elettrici
|
Art. 16
3. In relazione a quanto disposto dal comma 7
dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati
con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi:
a) esecuzione di particolari commesse che, per la
loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle normalmente impiegate dall’Azienda;
b) per copertura di necessità straordinarie connesse
all’introduzione di innovazioni tecnologiche ed all’avvio di processi di
riorganizzazione e di riconversione;
c) esecuzione di attività di installazione o
montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non
consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre,
fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventions, congressi,
etc.).
Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua
per le Aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U.
approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218. Le predette percentuali potranno
essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua per
specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali
ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale
rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la
possibilità dell’Azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino al
numero di 5 prestatori di lavoro.
|
Enti Pubblici
Non Economici
|
FUORI DAL DL
34/2014
|
Grafici Artigiani
|
Art. 38
Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti,
comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come
sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento
all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i
contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente
articolo (sostituzione personale con diritto a conservazione del posto,
sostituzione lavoratori impiegati per aggiornamento).
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4
è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le
aziende prive di dipendenti.
|
Istituti Socio Assistenziali-UNEBA
|
Art. 20
In
ogni Istituzione, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine è
(ad eccezione del punto c-sostituzione lavoratori con diritto a conservazione
del posto- con somministrazione, e con apprendistato, non può superare il 30%
del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
|
Metalmeccanici Industria
|
Si applica Jobs
Act
|
Metalmeccanici Artigiani
|
Art. 21
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti,
comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come
sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a
termine.
Nei settori Orafo, Argentiero ed Affini e nei
settore Odontotecnico l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo
determinato è consentita:
- nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, così come sopra
calcolati, fino a 2 lavoratori;
- nelle imprese da 5 a 10 dipendenti, così come
sopra calcolati, fino a 4 lavoratori;
- nelle imprese con più di 10 dipendenti, così come
sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i
contratti a tempo determinato di cui al secondo comma lett. a), b) e c)
(sostituzione con conservazione del posto, aggiornamento professionale,
esigenze stagionali).
|
Palestre e Impianti Sportivi
|
Art. 20
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo
si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis, legge n. 79/83.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente
alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto
a termine in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo
indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che
abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei
predetti contratti per cinque lavoratori. Ai fini della percentuale predetta
non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle
ipotesi previste direttamente dalla legge (Legge n. 230/62; D.L. n. 876/77
convertito nella Legge n. 18/78 e successive proroghe), con contratto di
formazione e lavoro.
|
Panificatori Artigiani
|
Art. 38:
Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti,
comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come
sopra calcolati è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento
all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i
contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del
presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4
è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le
aziende prive di dipendenti.
Ai
sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi
nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero
dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio,
ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
|
Proprietari Fabbricati
|
Art. 37
In ogni caso i contratti a tempo determinato non
potranno superare il 10% dell'organico complessivo dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le
frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative
i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui
alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n) ex. art. 37 CCNL.
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di
durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga.
Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le
durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano
identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine
avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi*
*PROROGA
DA RIESAMINARE ALLA LUCE DEL cd JOBS
ACT.
|
Pubblici Trasporti ANPAS
|
Art. 23:
I contratti a termine stipulati al di fuori delle
suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a
tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette
dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata
l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato.
|
Pulizie Artigianato
|
Art. 27 CCNL 12/07/1999
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti,
comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è
consentita l'assunzione di 1 lavoratore a tempo determinato.
Per le imprese con più di 4 dipendenti, così come
sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore a tempo
determinato ogni 4 dipendenti in forza, così come sopra calcolati, con
arrotondamento all’unità superiore.
|
Nessun commento:
Posta un commento