Ho il titolo necessario per svolgere l'attività di Infermiera Professionale, ma le Strutture da cui vado mi propongono solo contratti a Partita IVA. Ma non erano vietate le "finte Partite IVA"? Grazie.
Risposta:
Più che vietate, la legge 92/2012 ha introdotto l'art. 69-bis che regolamenta (sia pure in modo molto macchinoso e certosino) le modalità di accertamento della presunta illegittimità.
In questo senso, le Partite IVA sono passibili di disconoscimento se:
- Un solo Committente determina uno sviluppo di compensi superiori all'80% nell'arco di due anni solari consecutivi;
- La collaborazione con il medesimo Committente ha una durata superiore a 08 mesi nei due anni consecutivi;
-Il collaboratore utilizza postazioni fisse.
Si consideri che queste previsioni autorizzano gli organi ispettivi a dedurre il carattere fittizio delle Partite IVA, ma non determinano una presunzione invincibile di lavoro subordinato (presunzione che passa il doppio canale, di dubbia costituzionalità, dell'invalidità della collaborazione, perchè senza progetto ex. art. 69 D.lgs. 276/2003 e successivamente si transita nel lavoro subordinato): il Committente, infatti, può sempre invertire l'onere della prova, e dimostrare la genuina autonomia del rapporto. Prova che, nel caso di specie, è stata oltremodo facilitata per le Strutture Ospedaliere e simili che impiegano Infermieri professionali, a fronte dell'importante sentenza della Corte d'Appello di Milano, sentenza 30 maggio -17 giugno 2014 (che si richiama al link: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-23/parti-hanno-formalizzato-rapporto-090743.php).
A margine, si segnala che la compresenza di più Committenti, se non riconducibili ad un medesimo Committente (per identità di "centro di interessi", come specifica la legge) è elemento che depone a favore dell'autonomia del rapporto.
Non si applica, in nessun caso, la succitata presunzione ove i compensi sviluppati siano superiori a 1,25 del "minimale commercianti INPS" e le prestazioni si esplichino in "competenze teoriche di grado elevato", ovvero in "particolari tecnicalità" comunque acquisite con l'esperienza. In ogni caso, possono essere svolte in regime di lavoro autonomo prestazioni svolte in regime di lavoro subordinato per almeno 10 anni.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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