Contratti a termine e somministrazione nella Pubblica Amministrazione. La riforma Poletti si applica al Pubblico Impiego? Grazie.
Risposta: L'articolo di riferimento è l'art. 36 D.lgs. 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego, variamente ritoccato in relazione alle varie leggi finanziarie.
Questa disposizione garantisce il classico regime di "specialità" che caratterizza le regole del lavoro pubblico, le quali non sono assimilabili automaticamente (salva espressa disposizione contraria) alle regole del "lavoro privato" (da ultimo modificate con il DL Poletti).
Al momento, l'interpretazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, offerta con la Circolare 05/2013 esaspera, in chiave anti-precariato, l'interpretazione più restrittiva dell'art. 36 D.lgs. cit. I contratti "flessibili" sono sì ammessi, ma strettamente in funzione di ragioni "eccezionali" e temporanee. Ciò è manifestamente incompatibile con la riforma del Jobs Act (che al contrario ha introdotto la regola della a-causalità nel rapporto a termine) e ciò pare condizionare l'uso della somministrazione.
E' importante precisare che la Circ. 05/2013 enuncia una chiara regola di "sfavore" per i "rapporti flessibili acausali" come principio generale che gli Uffici Personale devono seguire ...
Leggere il link, per rendersene conto http://www.nidil.cgil.it/files/circolare_n_5%20b%202013.pdf
Se il Dipartimento della Funzione Pubblica non muterà orientamento, i margini per estendere il Jobs Act a rapporti a termine e somministrazione alla PA sono inesistenti.
Spero di non aver fatto confusione.
Buona giornata
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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