Quesito:
Sono il titolare di un'Azienda Edile. Ho assunto un Operaio per una certa
Commessa; posso prorogarlo in vista di un'altra Commessa frattanto sopraggiunta?
E così fino a 5 volte, come ammesso dal Jobs Act?
Risposta:
Direi di sì, per quanto, per avere la certezza di una
risposta definitiva, occorri attendere i chiarimenti del Ministero del
Lavoro.
Sul punto, infatti, si registra un serio difetto di
coordinamento del Jobs Act con le previgenti disposizioni del D.lgs.
368/2001, che crea non pochi problemi nell'esatta comprensione della
norma.
Nella nuova versione del Jobs Act, cioè, non è stata
modificata (nemmeno in sede di conversione) quella parte dell'art. 04 del
D.lgs. 368/2001 in base al quale la proroga è possibile in relazione alla
"stessa attività lavorativa". Sul punto, la Circolare Min. Lav. 42/2002 (emessa
all'indomani dell'entrata in vigore della riforma ex D.lgs. 368/2001), aveva
così argomentato:
Quanto alla giustificazione della proroga vi è
infine da dire che le ragioni oggettive indicate dal legislatore sono prive del
carattere della imprevedibilità e/o eccezionalità e/o straordinarietà.
E', dunque, da ritenersi
superata quella previgente disposizione che subordinava la legittimità della
proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili. In
particolare, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ciò
implica la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che
prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto
diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine
purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui all'art. 1 del
decreto.
La Circolare mantiene una residuale utilità
esegetica, in quanto essa tiene evidentissimamente distinte "ragioni
giustificatrici tecniche etc." della "proroga e requisito della "stessa attività
lavorativa". Quanto alle "ragioni organizzative etc.", esse non sono
utilizzabili nel Jobs Act ed è, pertanto, impossibile interpretare
l'art. 04 D.lgs. 368/2001 come norma che, per le proroghe, presuppone le vecchie
"causali tecnico-organizzativo- produttive".
Quanto al riferimento alla "stessa attività
lavorativa", nozione che già la Circolare 42/2002 presupponeva distinta dalle
"ragioni giustificatrici", è attualmente aperta la discussione sulla sua portata
interpretativa.
Pare, comunque, impossibile recuperare, ai
fini dell'interpretazione del Jobs Act, quella giurisprudenza che,
giungendo fino in Cassazione, aveva ritenuto che, con questo inciso, l'art. 04
cit. si fosse riferito alla "dimensione oggettiva riferibile alla destinazione
aziendale" (Cass. 9993/2008; Cass. 10140/2005), così escludendo la proroga del
rapporto a termine per attività non connesse a quelle in relazione alle quali il
contratto a termine era stato originariamente stipulato (in questo senso, si era
escluso che un Operaio Metalmeccanico, assunto a termine per una linea
produttiva potesse poi essere prorogato per altra, affatto diversa). Questa
interpretazione presupponeva comunque un ancoraggio ad un "sistema di causali
tecnico-produttivo- organizzative", che, con l'entrata in vigore del Jobs
Act, deve intendersi assolutamente superato.
Attualmente, pare doversi fare affidamento
sull'interpretazione di quei Commentatori che, rinvenendo il "nucleo duro" della
disciplina sulla "proroga" in una ratio "anti-abusi" di cui alla
Direttiva UE 70/1999, collegano l'art. 04 D.lgs. 368/2001 alla disciplina ex.
art. 2103 Codice Civile: in questo senso, il riferimento alla "stessa
attività lavorativa" implica la ratio legis secondo cui la proroga non
deve essere utilizzata in violazione dei diritti di inquadramento dei
Dipendenti, obbligando il Datore (in caso di assunzione di lavoratore già
impiegato a termine, con mansioni diverse) a utilizzare la formula del "rinnovo"
ex. art. 05 D.lgs. 368/2001.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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