La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro, con la Circolare 14/2014, ha ritenuto compensabile il
"credito degli € 80" ex. art. 01 Dl 66/2014, in deroga ai divieti ex. art. 31.01
DL 78/2010.
Come noto, in forza della succitata disposizione, è vietata
la compensazione in F24 tra debiti tributari iscritti a ruolo e crediti ex. art.
17.01°comma D.lgs. 241/97 per importi superiori a € 1.500.
La Fondazione Studi ha ritenuto il credito ex. art.
01 DL 66/2014 "di diritto speciale" e, come tale, non sovrapponibile ai crediti
ex. art. 17.01°comma D.lgs. 241/97, oggetto del divieto di compensazione ex DL
78/2010: di conseguenza, il credito degli "€ 80" è sempre compensabile in F24
con somme iscritte a ruolo, anche di importo superiore a € 1.500.
La Circolare si esprime altresì sull'interferenza della nuova
disposizione sul credito d'imposta "degli € 80" con la disposizione ex. art.
01.574°comma l. 147/2013, che per la compensazione in F24 di crediti superiori a
€ 15.000, impone il visto di conformità.
La Fondazione, dando atto del contenuto della
Risoluzione 48/2014 dell'Agenzia delle Entrate, che ha istituito il "codice
tributo 1665" (Recupero da parte dei sostituti di imposta), ha precisato che, in
vista della scadenza del prossimo 16 luglio, il Sostituto d'imposta potrà
compensare il credito degli € 80 con tutti i debiti presenti in F24,
indipendentemente dalla natura.
La Fondazione Studi CDL, pertanto, conferma molte delle
impressioni dei primi Commentatori all'art. 01 DL 66/2014, circa la valenza
"speciale" del DL anche sotto il profilo della compensazione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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