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venerdì 12 gennaio 2018

CONTRO IL LAVORO NERO DEL LAVORATORE IN CIGS, LA LEGGE DI STABILITA' PROPONE "UN'OFFERTA CHE NON SI PUO' RIFIUTARE!" ...

Lavoratori in CIGS che lavorano altrove e in nero? E’ un’evenienza non certo rara! 
Particolarmente la normativa sugli ammortizzatori sociali, tanto complessa e sofisticata, si presta a favorire, ai lavoratori più scaltri, zone grigie: gli scaltri, si sa, sanno campare sulla confusione, sulle incertezze burocratiche. E gli scaltri non sono solo i Dipendenti, sono anche le Aziende!
Ma oggi la Legge di Stabilità 2018, toglie l’alibi al lavoro nero.
Il lavoratore in CIGS ha già un’offerta di lavoro da un’altra azienda? Il vecchio datore di lavoro non dà garanzie? Il Dipendente esita ad assumere il nuovo lavoro? Bene. La legge (art. 1.136°comma legge 205/2017) fa al Dipendente e al nuovo Datore di Lavoro la classica “offerta che non si può rifiutare”: se te ne vai e concludi una risoluzione consensuale, l’incentivo all’esodo che l’Azienda ti verserà sarà esentasse! Non totalmente, ma fino a 9 mensilità!
Interessante, vero? Chi, sano di mente, potrebbe rifiutare?
Al Lavoratore, poi, in queste circostanze, spetta il 50% dell’indennità CIGS che gli sarebbe spettata!
Ma, si sa, per un’assunzione (come in un matrimonio) bisogna essere in due!
E se l’Azienda “nuova” recalcitra, non vuole assumere “in chiaro” un Dipendente nuovo?
Bene. In questo caso, la nuova Azienda beneficia di uno sconto sui contributi INPS (non INAIL). L’Azienda, cioè, in questi casi, potrà pagare il 50% dei contributi INPS in meno rispetto a quelli dovuti, nell’importo massimo di € 4.030, rispettivamente per un periodo massimo di 18 mesi (per assunzioni a tempo indeterminato), ovvero 12 mesi per rapporti a tempo determinato (con possibilità di uno sgravio in caso di trasformazione del rapporto in tempo determinato, per altri 6 mesi).
Restiamo in attesa di disposizioni di prassi.
Per il momento, stando al tenore letterale della norma e alle prime, sommarie, interpretazioni della Fondazione Studi CDL (Circolare 1/2018) parrebbe che cessazione e nuova assunzione debbano essere praticamente simultanee: se manca la simultaneità, non dovrebbe spettare alcuna agevolazione. Ma il punto dovrà essere chiarito.

Qui di seguito, il testo dell'articolo citato:

AGEVOLAZIONE RICOLLOCAZIONE PERSONALE POST CIGS

136. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) - 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non puo' in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e' spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle attivita' di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresi' alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero e' riconosciuto per una durata non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi ».