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mercoledì 11 febbraio 2015

L'AUTOCARRO AZIENDALE E' UN FRINGE BENEFIT?

Quesito:
In Azienda, abbiamo in dotazione un autocarro, che usa il Dipendente. A quali condizioni possiamo segnarlo come fringe benefit? Grazie.

Risposta:
Il fringe benefit è un bene costituente “retribuzione in natura” ai sensi dell’art. 2099 del Codice Civile; è assimilato, agli effetti civilistici e giuslavoristici, a retribuzione: innanzitutto, è assimilato ai fini dell’imponibilità IRPEF, INPS  e INAIL dell’equivalente monetario del bene (usualmente, ma non sempre, assunto a “valore normale”).
Per costituire “retribuzione in natura”, è necessario che il bene conferito dal Datore di Lavoro al Lavoratore sia in rapporto di “corrispettività contrattuale” con la prestazione di lavoro: questo è il caso, cioè, che il bene (intestato al Datore di Lavoro) sia conferito in uso al Dipendente non per fini strettamente correlati alla prestazione lavorativa, ma con la funzione di “gratificare” il Dipendente, ossia per conferirgli comodità e utilità eccedenti l’immediato “uso aziendale” del bene (es. in orari non rientranti nell’orario d’ufficio, ovvero per usi non rientranti nelle consegne d’ufficio).
In questo senso, l’uso di un autocarro, in quanto mezzo destinato al trasporto della merce, non parrebbe qualificabile come benefit, almeno a prima vista: l’autocarro, infatti, usualmente si qualifica (sia ai fini civili, sia ai fini fiscali) quale “bene strettamente inerente” al processo produttivo; e non parrebbe evincibile la possibilità di usi extra-aziendali, valorizzabili come “gratifica” dei Lavoratori (quindi, come benefit). Tutto questo, naturalmente, vale fino a che, in concreto, non sia dimostrabile un uso (anche concorrente) alternativo (ad esempio, la possibilità di trasporto di persone).
Per esempio, i casi di autocarri “di comodo”, di veicoli, cioè, che nascono per il trasporto di persone, e che vengono successivamente “adattati” per trasporto merci, possono non qualificarsi ai fini fiscali come “inerenti” (vedi Risoluzione Agenzia Entrate nr. 59/2007, che si allega): in questo caso, l’uso al Dipendente, in orario eccedente l’orario di servizio, e per funzioni ulteriori rispetto alle consegne di lavoro usuali, può qualificarsi come benefit e va considerato componente retributivo (sia pure in natura) imponibile IRPEF, INAIL, INPS.
Ricordiamo che, a questi fini, la qualificazione dell’autocarro come “di comodo” (con conseguenti riflessi in tema di imponibilità fiscale, contributiva etc. del bene quale benefit) dipende anche da criteri codificati autonomamente dall’Agenzia delle Entrate 
In questo senso, ai fini dell’imponibilità fiscale, contributiva e assicurativa, il fringe benefit dell’auto si assume prendendo a base i valori delle tariffe ACI, di cui al link che si allega: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html. In questo caso, al valore ACI del benefit si applicano diverse modulazioni percentuali per l’uso promiscuo (personale-aziendale), ovvero per l’uso personale:

A) Uso esclusivamente personale dell'auto aziendale: si determina fringe benefit in capo al Dipendente (o Amministratore/Co.co.pro.), imponibile, ai fini fiscali (e previdenziali), al "valore normale", al netto delle eventuali somme che il Dipendente corrisponda o si veda trattenere per l'uso del mezzo. Il fringe benefit è deducibile quale costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR).
B) Uso promiscuo (personale/aziendale):
Si determina fringe benefit parziale, valorizzabile, al fine del reddito di lavoro dipendente/assimilato (imponibile IRPEF, INPS, INAIL) al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo km di esercizio desumibile dalle Tabelle Nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30/11 di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con effetto dal periodo di imposta successivo.
Ai fini della deducibilità, ove il mezzo di trasporto sia concesso al Dipendente/Amministratore/Co.co.pro. per la maggior parte del periodo di imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta), è deducibile il 70% delle spese relative, senza alcun limite quantitativo.
Se il mezzo di trasporto, è dato in uso promiscuo per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20%.
 

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