In Azienda, abbiamo in dotazione un autocarro, che usa il Dipendente. A quali condizioni possiamo segnarlo come fringe benefit? Grazie.
Risposta:
Il fringe benefit è un bene costituente “retribuzione in natura” ai sensi dell’art. 2099 del Codice Civile; è assimilato, agli
effetti civilistici e giuslavoristici, a retribuzione: innanzitutto, è
assimilato ai fini dell’imponibilità IRPEF, INPS e INAIL
dell’equivalente monetario del bene (usualmente, ma non sempre, assunto a
“valore normale”).
Per costituire
“retribuzione in natura”, è necessario che il bene conferito dal Datore
di Lavoro al Lavoratore sia in rapporto di “corrispettività
contrattuale” con la prestazione di lavoro: questo è il caso, cioè, che
il bene (intestato al Datore di Lavoro) sia conferito in uso al
Dipendente non per fini strettamente correlati alla prestazione
lavorativa, ma con la funzione di “gratificare” il Dipendente, ossia per
conferirgli comodità e utilità eccedenti l’immediato “uso aziendale”
del bene (es. in orari non rientranti nell’orario d’ufficio, ovvero per
usi non rientranti nelle consegne d’ufficio).
In questo senso, l’uso di un autocarro, in quanto mezzo destinato al trasporto della merce, non parrebbe qualificabile come benefit,
almeno a prima vista: l’autocarro, infatti, usualmente si qualifica
(sia ai fini civili, sia ai fini fiscali) quale “bene strettamente
inerente” al processo produttivo; e non parrebbe evincibile la
possibilità di usi extra-aziendali, valorizzabili come “gratifica” dei
Lavoratori (quindi, come benefit). Tutto questo, naturalmente,
vale fino a che, in concreto, non sia dimostrabile un uso (anche
concorrente) alternativo (ad esempio, la possibilità di trasporto di
persone).
Per esempio, i casi di
autocarri “di comodo”, di veicoli, cioè, che nascono per il trasporto di
persone, e che vengono successivamente “adattati” per trasporto merci,
possono non qualificarsi ai fini fiscali come “inerenti” (vedi
Risoluzione Agenzia Entrate nr. 59/2007, che si allega): in questo caso,
l’uso al Dipendente, in orario eccedente l’orario di servizio, e per
funzioni ulteriori rispetto alle consegne di lavoro usuali, può
qualificarsi come benefit e va considerato componente retributivo (sia pure in natura) imponibile IRPEF, INAIL, INPS.
Ricordiamo
che, a questi fini, la qualificazione dell’autocarro come “di comodo”
(con conseguenti riflessi in tema di imponibilità fiscale, contributiva
etc. del bene quale benefit) dipende anche da criteri codificati autonomamente dall’Agenzia delle Entrate
(vai al link: http://ita.calameo.com/read/002176636d1057d49a15d).
In questo senso, ai fini dell’imponibilità fiscale, contributiva e assicurativa, il fringe benefit dell’auto si assume prendendo a base i valori delle tariffe ACI, di cui al link che si allega: http://www.aci.it/i-servizi/ servizi-online/fringe-benefit. html. In questo caso, al valore ACI del benefit si applicano diverse modulazioni percentuali per l’uso promiscuo (personale-aziendale), ovvero per l’uso personale:
A) Uso esclusivamente personale dell'auto aziendale: si determina fringe benefit
in capo al Dipendente (o Amministratore/Co.co.pro.), imponibile, ai
fini fiscali (e previdenziali), al "valore normale", al netto delle
eventuali somme che il Dipendente corrisponda o si veda trattenere per
l'uso del mezzo. Il fringe benefit è deducibile quale costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi: TUIR).
B) Uso promiscuo (personale/aziendale):
Si determina fringe benefit parziale,
valorizzabile, al fine del reddito di lavoro dipendente/assimilato
(imponibile IRPEF, INPS, INAIL) al 30% dell'importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base
del costo km di esercizio desumibile dalle Tabelle Nazionali che l'ACI
deve elaborare entro il 30/11 di ciascun anno e comunicare al Ministero
delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con
effetto dal periodo di imposta successivo.
Ai fini della deducibilità, ove il mezzo di trasporto sia concesso al Dipendente/Amministratore/Co. co.pro.
per la maggior parte del periodo di imposta (metà più uno dei giorni
che compongono il periodo d'imposta), è deducibile il 70% delle spese
relative, senza alcun limite quantitativo.
Se
il mezzo di trasporto, è dato in uso promiscuo per un periodo inferiore
al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20%.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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