E’ stato puntualizzato recentissimamente dall’Autorità Garante della Privacy che, ai fini del godimento dei permessi ex. art. 33 l. 104/92, ha precisato che i certificati di ricovero del disabile “agevolato” non devono riportare: - Il reparto in cui il Paziente si è recato; - La specializzazione del Medico che attesta la presenza; I medici devono attenersi a tali cautele, come conformi a quanto a suo tempo prescritto dalla stesso Garante nel provvedimento del 9/11/2005 alla lettera g) del paragrafo 3 che, in punto di certificazioni sanitarie, impone ai medici di “prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l’esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l’indicazione della Struttura o del Reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato”. Eventuali certificati medici non conformi alle disposizioni del Garante della Privacy non dovrebbero, però, inficiare la validità dei procedimenti INPS di “riconoscimento” dei permessi ex. l. 104/92: i vizi del certificato dovrebbero riferirsi a informazioni accessorie, comunque irrilevanti per la dimostrazione del diritto al permesso (il ricovero del disabile, la necessità di visite). Restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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