L’agevolazione ex. art. 1.118°comma è fruibile una
tantum, oppure può essere fruita in relazione a diverse assunzioni? Ad
esempio:
-CASO 1: Tizio, assunto da Caio con il bonus
Renzi, non supera il periodo di prova. Il Datore di Lavoro Mevio può
assumerlo beneficiando a sua volta dello sgravio Renzi? L’INPS risponde
di sì, a condizione che questa assunzione avvenga oltre i 6 mesi di
legge.
-CASO 2:
Tizio, assunto da Caio con il bonus Renzi, non supera il periodo di
prova. Tizio può riassumerlo, in un secondo tempo, sempre usufruendo
dello sgravio Renzi? L’INPS esclude comunque questa ipotesi, anche se la
riassunzione dovesse avvenire trascorsi 6 mesi di legge.
Sul
punto, dobbiamo dare atto del delicato punto interpretativo dell’art.
1.118°comma l. 190/2014, segnalato dall’Avv. Giampiero Falasca, a fronte
di alcune apparenti, ma evidenti, discordanze testuali tra l’art.
1.118°comma e la Circolare INPS 17/2015 (che tale norma interpreta).
Sotto la lente dell’Avv. Falasca, questo inciso della legge:
“[L’esonero]
non spetta con riferimento a lavoratori, per i quali il beneficio di
cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato”.
Qui di seguito, l’interpretazione che del disposto ha fornito l’INPS (par.4, ultimo capoverso):
“(…)
c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di
lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso
datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui
al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al
presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione
a tempo indeterminato”.
Falasca nota l’apparente discordanza di questi due testi: la legge parrebbe codificare una preclusione assoluta al bis in idem
dell’agevolazione Renzi: una volta, cioè, licenziato il Dipendente,
l’agevolazione non potrebbe in nessun caso essere riproposta, né in caso
di riassunzione da parte dello stesso Datore di Lavoro, né in caso di
assunzione da Datore diverso, anche decorsi 6 mesi. La Circolare,
invece, nota Falasca, limiterebbe la preclusione solo al caso di
“riassunzione” del Dipendente, già agevolato, presso lo stesso Datore di
Lavoro.
Per
quanto ci riguarda, non notiamo alcuna discordanza: la Circolare INPS
semplicemente puntualizza e chiarisce un punto di legge oscuro: e mi
pare, lo chiarisca in modo soddisfaciente.
Il
problema interpretativo sorge in corrispondenza del ricorrere di una
stessa espressione, nel corpo della legge, l’espressione “precedente
assunzione a tempo indeterminato”.
Come
noto, la sussistenza di una “precedente assunzione a tempo
indeterminato” nei 6 mesi precedenti esclude l’agevolazione. Alla luce
del disposto di legge citato, l’Avv. Falasca nota come nel caso in cui
la “precedente assunzione” fosse già agevolata, precluda l’accesso al
beneficio in ogni caso, anche decorsi 6 mesi (di qui, la preclusione
assoluta ad un bis in idem sulla stessa agevolazione). L’Avv.,
però, non riesce a spiegarsi come l’INPS abbia estrapolato la
possibilità di far valere tale preclusione al bis in idem
dell’agevolazione solo al caso di “riassunzione” dello stesso Dipendente
da parte dello stesso Datore di Lavoro, e non ad ogni caso di
assunzione dello stesso dipendente anche da parte di diverso Datore.
In
realtà, questa conclusione è coerente, e la si coglie con una
valutazione abbastanza approfondita dell’art. 1.118°comma l. cit.,
specie in relazione al requisito dei “sei mesi”.
I
“sei mesi” devono, infatti, intendersi come una discriminante
utilizzata dal legislatore per selezionare, nelle vicende “dinamiche”
dei rapporti di lavoro (ovvero di cambi di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato) quelle vicende meritevoli di tutela e quelle che di tale
tutela non abbisognino. Da questo punto di vista, se (come ha mostrato
di fare l’INPS) si ritrova la ratio dell’agevolazione nel
tutelare i disoccupati di lunga durata, e nel favorire l’occupazione
stabile di detti soggetti, è coerente riconoscere l’agevolazione a quei
lavoratori che impieghino più tempo per ricollocarsi (tempo, qui,
definito in 6 mesi), perché evidentemente più in difficoltà (e, per
converso, escluderla per quei lavoratori, che riescano a trovare in
breve, o subito, prima dei sei mesi, un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato).
E’ evidente che questa parte della disposizione porta con sé casi in cui si pone il problema del bis in idem dell’agevolazione.
E
l’INPS ha inteso chiaramente valorizzare questo disposto per consentire
la fruizione dell’agevolazione, anche in caso di “cambi di assunzione”
da un Datore all’altro (CASO 1); in questo senso, presupponendo
nella previsione dei “sei mesi” una valenza di “norma generale”, ha
ritenuto di pervenire all’interpretazione più restrittiva del diverso
disposto di legge che esclude il bis in idem dell’agevolazione,
limitando tale preclusione al solo caso di “riassunzione” del
Lavoratore, già agevolato, presso lo stesso Datore di Lavoro (CASO 2).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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