AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 14 febbraio 2015

AGEVOLAZIONE EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: POSSIBILE FARE IL 'BIS' CON L'AGEVOLAZIONE CON UNA NUOVA ASSUNZIONE DELLO STESSO DIPENDENTE? PROBLEMI INTERPRETATIVI

L’agevolazione ex. art. 1.118°comma è fruibile una tantum, oppure può essere fruita in relazione a diverse assunzioni? Ad esempio:

-CASO 1: Tizio, assunto da Caio con il bonus Renzi, non supera il periodo di prova. Il Datore di Lavoro Mevio può assumerlo beneficiando a sua volta dello sgravio Renzi? L’INPS risponde di sì, a condizione che questa assunzione avvenga oltre i 6 mesi di legge.
-CASO 2: Tizio, assunto da Caio con il bonus Renzi, non supera il periodo di prova. Tizio può riassumerlo, in un secondo tempo, sempre usufruendo dello sgravio Renzi? L’INPS esclude comunque questa ipotesi, anche se la riassunzione dovesse avvenire trascorsi 6 mesi di legge.

Sul punto, dobbiamo dare atto del delicato punto interpretativo dell’art. 1.118°comma l. 190/2014, segnalato dall’Avv. Giampiero Falasca, a fronte di alcune apparenti, ma evidenti, discordanze testuali tra l’art. 1.118°comma e la Circolare INPS 17/2015 (che tale norma interpreta).
Sotto la lente dell’Avv. Falasca, questo inciso della legge:

“[L’esonero] non spetta con riferimento a lavoratori, per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Qui di seguito, l’interpretazione che del disposto ha fornito l’INPS (par.4, ultimo capoverso):
“(…) c)   il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. 
Falasca nota l’apparente discordanza di questi due testi: la legge parrebbe codificare una preclusione assoluta al bis in idem dell’agevolazione Renzi: una volta, cioè, licenziato il Dipendente, l’agevolazione non potrebbe in nessun caso essere riproposta, né in caso di riassunzione da parte dello stesso Datore di Lavoro, né in caso di assunzione da Datore diverso, anche decorsi 6 mesi. La Circolare, invece, nota Falasca, limiterebbe la preclusione solo al caso di “riassunzione” del Dipendente, già agevolato, presso lo stesso Datore di Lavoro.
Per quanto ci riguarda, non notiamo alcuna discordanza: la Circolare INPS semplicemente puntualizza e chiarisce un punto di legge oscuro: e mi pare, lo chiarisca in modo soddisfaciente.
Il problema interpretativo sorge in corrispondenza del ricorrere di una stessa espressione, nel corpo della legge, l’espressione “precedente assunzione a tempo indeterminato”.
Come noto, la sussistenza di una “precedente assunzione a tempo indeterminato” nei 6 mesi precedenti esclude l’agevolazione. Alla luce del disposto di legge citato, l’Avv. Falasca nota come nel caso in cui la “precedente assunzione” fosse già agevolata, precluda l’accesso al beneficio in ogni caso, anche decorsi 6 mesi (di qui, la preclusione assoluta ad un bis in idem sulla stessa agevolazione). L’Avv., però, non riesce a spiegarsi come l’INPS abbia estrapolato la possibilità di far valere tale preclusione al bis in idem dell’agevolazione solo al caso di “riassunzione” dello stesso Dipendente da parte dello stesso Datore di Lavoro, e non ad ogni caso di assunzione dello stesso dipendente anche da parte di diverso Datore.
In realtà, questa conclusione è coerente, e la si coglie con una valutazione abbastanza approfondita dell’art. 1.118°comma l. cit., specie in relazione al requisito dei “sei mesi”.
I “sei mesi” devono, infatti, intendersi come una discriminante utilizzata dal legislatore per selezionare, nelle vicende “dinamiche” dei rapporti di lavoro (ovvero di cambi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato) quelle vicende meritevoli di tutela e quelle che di tale tutela non abbisognino. Da questo punto di vista, se (come ha mostrato di fare l’INPS) si ritrova la ratio dell’agevolazione nel tutelare i disoccupati di lunga durata, e nel favorire l’occupazione stabile di detti soggetti, è coerente riconoscere l’agevolazione a quei lavoratori che impieghino più tempo per ricollocarsi (tempo, qui, definito in 6 mesi), perché evidentemente più in difficoltà (e, per converso, escluderla per quei lavoratori, che riescano a trovare in breve, o subito, prima dei sei mesi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
E’ evidente che questa parte della disposizione porta con sé casi in cui si pone il problema del bis in idem dell’agevolazione.
E l’INPS ha inteso chiaramente valorizzare questo disposto per consentire la fruizione dell’agevolazione, anche in caso di “cambi di assunzione” da un Datore all’altro (CASO 1); in questo senso, presupponendo nella previsione dei “sei mesi” una valenza di “norma generale”, ha ritenuto di pervenire all’interpretazione più restrittiva del diverso disposto di legge che esclude il bis in idem dell’agevolazione, limitando tale preclusione al solo caso di “riassunzione” del Lavoratore, già agevolato, presso lo stesso Datore di Lavoro (CASO 2).


Nessun commento:

Posta un commento