Quesito:
Obbligata da contratto collettivo, l’impresa di Pulizie Beta assume il personale dell’impresa di Pulizie Alfa
che ha in corso un appalto con la Committente Gamma. Può l’impresa
“Beta” fruire delle agevolazioni ex. art. 1.118°comma e ss. l. 190/2014?
Risposta:
L’esclusione
è pacifica se i lavoratori trasferiti, nel passaggio da un’impresa
all’altra, sono e restano a tempo indeterminato; meno pacifico, invece,
il caso in cui, nel passaggio da un’impresa all’altra, il lavoratore sia
“stabilizzato”, ovvero diventi da lavoratore tempo determinato a
lavoratore a tempo indeterminato.
Come noto, l’agevolazione de qua
è testualmente subordinata dal testo di legge ex. art. 1.118°comma l.
cit. all’assenza, in capo al lavoratore beneficiato, di “rapporti di
lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi
Datore di Lavoro”. Ciò posto, non sembrano residuare dubbi di sorta per
le assunzioni, in regime di “cambio appalto” di quei lavoratori che,
trasferiti da un’impresa all’altra, fossero già a tempo indeterminato:
questa ipotesi, è coerente solo che si pensi agli analoghi casi di
esclusione di apprendisti, lavoratori domestici (contemplati anche dalla
Circolare 17 cit.) titolari, nei sei mesi precedenti, di rapporto a
tempo in determinato.
Più
complesso pare il caso di Dipendenti che, in regime di “cambio appalto”,
passino sì da un’impresa all’altra, ma trasformandosi da lavoratori a
termine a lavoratori a tempo indeterminato.
In
questo caso, dovrebbe ritenersi preclusa l’agevolazione ex. art.
04.12°comma lett. a) l. 92/2012, che, in generale, esclude
l’applicazione di agevolazioni contributive per assunzioni obbligatorie
in forza di specifiche disposizioni di contratto collettivo.
Nel caso di specie, però, potrebbe rinvenirsi quella ratio
di diritto speciale che la Circolare INPS 17/2015, rinviene nell’art.
1.118°comma: in quanto cioè tale da determinare “nuova occupazione”,
l’agevolazione spetterebbe anche in deroga alle preclusioni o
restrizioni disposte in via generale dall’art. 04.12°comma l. 92/2012.
In
questo senso, parrebbe coerente, con il disegno dellì’art. 1.118°comma
l. 190/14 (almeno nell’interpretazione INPS), agevolare, nel “cambio
appalto”, la stabilizzazione dei lavoratori “precari” trasferiti.
Ma, sul punto, sarà bene chiedere i necessari chiarimenti in sede ministeriale.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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