AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 26 febbraio 2015

LICENZIAMENTO DELL'APPRENDISTA SOLO DOPO IL PERIODO FORMATIVO (DI MASSIMA)

Quesito: Nel 2013, sono stata assunta come Apprendista Cuoca in un ristorante. Il Titolare mi vuole Socia nella SAS a tutti i costi, io ho rifiutato. Minaccia di licenziarmi: può farlo? Grazie.

Risposta:
Per quanto mi riguarda, alla luce delle informazioni (evidentemente, poche, a mia disposizione), Le posso dire, in punto di stretto diritto, quanto segue. Nel corso del rapporto di apprendistato vige la disciplina cd “limitativa” dei licenziamenti, che, anche dopo l’entrata in vigore del cd Jobs Act (il prossimo 1/3), impone al Datore di Lavoro di licenziare sulla base di una giusta causa e di un giustificato motivo. Questo principio si trova altresì ribadito, e, in un certo senso, rafforzato dalla bozza di D.lgs. che il Governo ha emanato per riformare i contratti flessibili, tra cui l’apprendistato. “Giusta causa”, “giustificato motivo” di licenziamento assumono un significato particolarmente forte nell’apprendistato, che implica, in capo al Datore di Lavoro, speciali oneri formativi: in altre parole, il Datore di Lavoro deve pensarci bene, prima di licenziare l’apprendista, dato che prima deve finire la formazione. Se poi, l’apprendista si rende responsabile di gravi colpe, ovvero è di una incapacità tale da rendere superflua la prosecuzione di ogni prova, allora lo si potrà licenziare, ma solo per questo E’ alla luce di questo principio che Lei deve considerare la legittimità o meno del Suo ipotizzato licenziamento, che, in assenza di ragion i superiori, ovviamente provate, non può essere intimato legalmente (a margine, però, ricordo che il Datore, nell’apprendistato, riprende piena libertà di licenziare, solo al termine del periodo di apprendistato, che, nel suo caso, dovrebbe essere, se non ho capito male il 31/12/2016: è la cd “prova d’arte”, il momento di verifica del Datore del lavoro formativo, in vista del mantenimento o meno dell’apprendista in Azienda).. E’ prematuro fare previsioni sulla possibile indennità che Lei potrà fruire a seguito del licenziamento illegittimo, dato che l’applicazione delle sanzioni (e della residua reintegra ex. art. 18 St. Lav.) viene fatta dipendere dal Jobs Act, da tutta una serie di variabili che, nella ns conversazioni, non ci pare possibile disaminare (ad es. se viene spiccato licenziamento disciplinare nei Suoi confronti, lì la sanzione applicabile è peculiare, e così via). In ogni caso, la risoluzione dell’apprendistato anzi-tempo può essere un motivo grave per chiedere all’INPS che il Datore versi la contribuzione integrale di lavoro subordinato, che è stata versata solo in parte nel periodo di apprendistato, complici i noti sconti contributivi. Non posso dirLe altro. Naturalmente, La invito caldamente ad affidarsi ad un Legale per la tutela concreta dei Suoi interessi, per la raccolta delle prove, e per individuare una strategia difensiva utile, calibrata alla Sua concreta situazione.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento