AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 18 febbraio 2015

LAVORO DOMESTICO E PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE

Quesito: Ai lavoratori domestici competono i permessi per donazione di sangue ex. l. 584/1967? E questo, anche se l’INPS non ha previsto alcuna disposizione telematica (EMENS e simili) per questa evenienza?

Risposta: La circostanza che non esistano disposizioni telematiche ad hoc non prova di per sé che i permessi per donazione di sangue non competano ai lavoratori domestici. Viceversa, la legge riconosce questi benefici ai soggetti che rivestano le seguenti qualità di: a) Lavoratori Dipendenti; b) Donatori di sangue. In questa ottica, di evidente favore verso la donazione di sangue, la legge non pare proprio escludere il lavoratore dipendente domestico da questa tutela. Un’interpretazione, quest’ultima, pienamente aderente con l’interpretazione dell’INPS che, definendo il novero dei lavoratori beneficiari della legge, ha avuto modo di precisare: “La legge riconosce il diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti, senza riguardo alla categoria o al settore di appartenenza”. Una fraseologia, questa, che chiaramente, come si può vedere, non esclude i domestici, e che pare precludere l’accesso ai benefici per donatori di sangue solo per le aree dell’impiego non coperte dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS (tipicamente, gli autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata INPS). Va, comunque dato atto che il riconoscimento ai domestici di questa speciale tutela (che non si può escludere in punta di diritto) determina, in punto di fatto, notevoli macchinosità operative, specie in punto di procedura di sgravio, non realizzabile, con la speditezza e la velocità, con cui, usualmente, si procede, nei settori soggetti a conguaglio da denuncia EMENS: denuncia, come noto, non applicabile al lavoro domestico. Ai lavoratori domestici, pertanto, alla pari degli altri lavoratori dipendenti impegnati come “donatori di sangue”, competono le speciali “compensazioni retributive” di legge. In particolare, visto che l’art. 3 del dm 8/4/1968 (attuativo della l. 584/67) computa la giornata di riposo “in 24 ore a partire dal momento in cui il Lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue”, al Lavoratore spetta la retribuzione “corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di lavoro come computata”. Ai sensi degli artt. 1-5 l. 584/1967 ed art. 1 dm 8/4/68, la tutela non è riconosciuta in funzione dell’assenza tout court per donazione di sangue, ma alla condizione (che deve essere documentata con rigore) che il Dipendente-Donatore abbia realizzato una trasfusione di 250 gr. Minimi, per trasfusione diretta o indiretta, o per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico, presso un Centro autorizzato al prelievo. La metodica retributiva ricalca, per espressa disposizione di legge (art. 4 dm 8/4/1968), la metodica utilizzata dal legislatore per retribuire i giorni di festività infra-settimanale: in particolare, per i domestici retribuiti non in misura fissa” (tipicamente i domestici, retribuiti ad ore), il Datore deve corrispondere “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio – esclusi … quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente o che siano corrisposti subordinatamente alla effettiva prestazione d’opera, quale, ad esempio, il lavoro straordinario- che “sarà” determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge”. Viceversa, ove il domestico sia retribuito in misura fissa mensile, quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale, o settimanale, la retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6. Tale retribuzione ha natura indennitaria, e non è assoggettabile a contribuzione. Lo sgravio contributivo, in difetto di conguaglio EMENS, non è automatico, ma subordinato alla presentazione da parte del Datore di Lavoro di un’istanza di sgravio all’INPS destinata a sfociare nel rimborso diretto in conto corrente (postale/bancario) o in bonifico della retribuzione anticipata. Prima di evidenziare le evidenti macchinosità e problematicità di questa procedura, precisiamo che tale istanza è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: certificato, firmato dal medico che effettua il prelievo, rilasciato dal Centro trasfusionale dove è avvenuta la donazione di sangue, attestante: gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità; il quantitativo di sangue prelevato; i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati); la gratuità della donazione, il giorno e l’ora del prelievo. dichiarazione del donatore dalla quale risulti la gratuità della donazione di sangue e il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione; (all. 1); elenco dei dipendenti che hanno donato il sangue nel mese (all. 2).
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento