Quesito: In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato compete l’agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014? In questo caso, l’agevolazione de qua può coesistere con lo sgravio previsto dalla legge 92/2014 della contribuzione INPS aggiuntiva del 1.4% prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato?
Risposta: Rispondo con ordine ai due quesiti, strettamente collegati: - Agevolazione ex. art. 1.118°comma l. 190/2014 e trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine: Dopo iniziali esitazioni degli interpreti, l’INPS, con Circolare 17/2015, ha incluso questa fattispecie tra quelle soggette ad agevolazioni; - Cumulo tra esonero contributivo e sgravio ex. art. 1.4% l. 92/2012: Il cumulo è possibile, dato che lo sgravio ex. l. 92/2012 non determina riduzione concorrente di aliquote previdenziali (di cui è escluso il cumulo, vedi terzo periodo art. 1.118°comma l. 190/2014), ma mera incentivazione economica.
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