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sabato 14 febbraio 2015

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE EX. ART. 1.118°COMMA SS. L. 190/2014: L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' (SOMMINISTRAZIONE) CONCORRE ALLA BASE IMPONIBILE INPS DELL'ESONERO?

Quesito:
Nel numero 36 de Il Sole 24 Ore del 6/2/2015, l’Avv. Falasca si chiede se l’indennità di disponibilità del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato rientri tra le componenti agevolabili con il beneficio Renzi ex. art. 1.118°comma l. 190/2014. L’Avv. Falasca osserva, nel merito, che la Circolare INPS potrebbe interpretarsi nel senso che il beneficio è subordinato al ricorrere di periodi effettivi di lavoro, non di mera disponibilità. E’ vero?

Risposta:
L’art.1.118°comma l. 190/2014 dispone “l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua”.
Lo sgravio, come specificato dalla Circolare INPS 17/2015, è pari alla quota di “complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro” nel limite massimo di € 8.060.
Il riferimento della legge ai “complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro” presuppone il rinvio alle disposizioni ex. art. 12 l. 153/1969, riguardanti la formazione dell’imponibile previdenziale. Dal momento che l’indennità di disponibilità è inclusa dall’INPS medesima nella base imponibile contributiva, ne discende che, ai fini della formazione di detto imponibile concorre senz’altro anche l’indennità di disponibilità da rapporto di somministrazione (è l’INPS stesso che ne parla al link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6236).
Quindi, non esiste alcun appiglio normativo, né interpretativo per escludere l’indennità di disponibilità dalla base imponibile contributiva soggetta a sgravio ex. art. 1.118°comma l. 190/2014.
Le voci di contribuzioni (e di retribuzione) eventualmente esonerate devono risultare da specifiche disposizioni di legge: così è per le contribuzioni e i premi INAIL, dei quali è la legge medesima a disporre la non inclusione nella base contributiva soggetta a sgravio; e così è anche (vedi par. 8 Circ. INPS 17) per il contributo TFR ex. art. 2120 Codice Civile (0,2%), non sgravabile ex. art. 1.755°comma l. 296/06, se destinato alla previdenza complementare, e per i contributi ai Fondi Interprofessionali ex. art. 03.03°comma l. 92/2012, non sgravabili ex. art. 03.25°comma l. cit.
Ma, al di fuori di questi casi (evidentemente eccezionali rispetto alla regola di imponibilità ex. art. 12 l. 153/69 e succ. modd.), non è possibile estrarre alcuna altra forma di esclusione dello sgravio di altra voce imponibile e/o contributiva.
Non sussiste, almeno a ns modesto parere, alcun verosimile margine di dubbio sulla rilevanza dell’indennità di disponibilità (da contratto di somministrazione) ai fini della formazione della base contributiva INPS soggetta a sgravio.
 

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