Quesito:
Nel numero 36 de Il Sole 24 Ore
del 6/2/2015, l’Avv. Falasca si chiede se l’indennità di disponibilità
del rapporto di somministrazione a tempo indeterminato rientri tra le
componenti agevolabili con il beneficio Renzi ex. art. 1.118°comma l.
190/2014. L’Avv. Falasca osserva, nel merito, che la Circolare INPS
potrebbe interpretarsi nel senso che il beneficio è subordinato al
ricorrere di periodi effettivi di lavoro, non di mera disponibilità. E’
vero?
Risposta:
L’art.1.118°comma
l. 190/2014 dispone “l’esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060
euro su base annua”.
Lo sgravio,
come specificato dalla Circolare INPS 17/2015, è pari alla quota di
“complessivi contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro” nel
limite massimo di € 8.060.
Il
riferimento della legge ai “complessivi contributi previdenziali a
carico del Datore di Lavoro” presuppone il rinvio alle disposizioni ex.
art. 12 l. 153/1969, riguardanti la formazione dell’imponibile
previdenziale. Dal momento che l’indennità di disponibilità è inclusa
dall’INPS medesima nella base imponibile contributiva, ne discende che,
ai fini della formazione di detto imponibile concorre senz’altro anche
l’indennità di disponibilità da rapporto di somministrazione (è l’INPS
stesso che ne parla al link: http://www.inps.it/portale/ default.aspx?lastMenu=6236).
Quindi,
non esiste alcun appiglio normativo, né interpretativo per escludere
l’indennità di disponibilità dalla base imponibile contributiva soggetta
a sgravio ex. art. 1.118°comma l. 190/2014.
Le
voci di contribuzioni (e di retribuzione) eventualmente esonerate
devono risultare da specifiche disposizioni di legge: così è per le
contribuzioni e i premi INAIL, dei quali è la legge medesima a disporre
la non inclusione nella base contributiva soggetta a sgravio; e così è
anche (vedi par. 8 Circ. INPS 17) per il contributo TFR ex. art. 2120 Codice Civile
(0,2%), non sgravabile ex. art. 1.755°comma l. 296/06, se destinato
alla previdenza complementare, e per i contributi ai Fondi
Interprofessionali ex. art. 03.03°comma l. 92/2012, non sgravabili ex.
art. 03.25°comma l. cit.
Ma, al di
fuori di questi casi (evidentemente eccezionali rispetto alla regola di
imponibilità ex. art. 12 l. 153/69 e succ. modd.), non è possibile
estrarre alcuna altra forma di esclusione dello sgravio di altra voce
imponibile e/o contributiva.
Non
sussiste, almeno a ns modesto parere, alcun verosimile margine di dubbio
sulla rilevanza dell’indennità di disponibilità (da contratto di
somministrazione) ai fini della formazione della base contributiva INPS
soggetta a sgravio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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