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lunedì 30 giugno 2014

AL VIA IL BONUS INVESTIMENTI PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE

Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misure anche su ambiente a agricoltura, approda alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E lo fa, come da copione e su pressione del Quirinale che lo ha firmato ieri sera, con un decreto ad hoc rispetto a quello della riforma della pubblica amministrazione.

Le misure destinate alle imprese prevedono vari interventi: ...
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Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misure anche su ambiente a agricoltura, approda alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E lo fa, come da copione e su pressione del Quirinale che lo ha firmato ieri sera, con un decreto ad hoc rispetto a quello della riforma della pubblica amministrazione.

Le misure destinate alle imprese prevedono vari interventi:
- See more at: http://business.laleggepertutti.it/3846_al-via-il-bonus-investimenti-taglio-bolletta-per-le-pmi#sthash.3n7hyI5s.dpuf
Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misure anche su ambiente a agricoltura, approda alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E lo fa, come da copione e su pressione del Quirinale che lo ha firmato ieri sera, con un decreto ad hoc rispetto a quello della riforma della pubblica amministrazione.

Le misure destinate alle imprese prevedono vari interventi:
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Il pacchetto per la crescita e competitività, con le misure anche su ambiente a agricoltura, approda alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E lo fa, come da copione e su pressione del Quirinale che lo ha firmato ieri sera, con un decreto ad hoc rispetto a quello della riforma della pubblica amministrazione.

Le misure destinate alle imprese prevedono vari interventi:
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INAIL: PUBBLICATO IL DM CHE RIDUCE I PREMI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 01.128°comma l. 147/2013, è prevista la riduzione di premi e contributi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 14,17% per l'esercizio 2014.
Qui di seguito, pubblichiamo il Dm con il quale il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alla suddetta misura.
Per scaricare il dm vai al link http://it.calameo.com/read/002176636a283d4713b72

CCNL EDITORIA GRAFICI (COMUNICAZIONE) ARTIGIANATO: NON VALIDI I CONTRATTI DI APPRENDISTATO STIPULATI TRA IL 01/12/2013 E IL 31/05/2014

Quesito:
Sono il Titolare di una Copisteria e a gennaio 2014 ho stipulato un contratto di apprendistato. Mi sono visto contestare la contribuzione INPS piena sulla base dell'argomentazione che a gennaio 2014 difettava la disciplina attuativa dell'apprendistato e, pertanto, l'apprendistato avrebbe dovuto ritenersi precluso. Corrisponde al vero questo?

Risposta:
La questione è molto delicata, e, nel Suo caso, va certamente esaminata con il prudente e attento ausilio di un Legale.
La contestazione a Lei fatta discende dalla modalità, invero, dalla modalità con cui l'accordo interconfederale del settore Artigiano del 3/5/2012 ha provveduto ad attuare la disciplina dell'apprendistato, dopo il Testo Unico del 2011 (D.lgs. 167/2011).
Come noto, la "politica" di semplificazione del Testo Unico sull'apprendistato era incentrata sulla concentrazione in capo alla contrattazione collettiva di gran parte della disciplina dell'apprendistato, con riduzione della legislazione regionale ad un ruolo secondario. A questo fine, era mirata l'abrogazione di tutta la legislazione previgente che, negli anni, si era venuta stratificando.
L'abrogazione era, però, concepita con un meccanismo particolare, nel senso che, se entro il 25 aprile 2012 (06 mesi dall'entrata in vigore del TU), la disciplina previgente avrebbe cessato di avere qualunque efficacia, a partire da quella data medesima (art. 07.07°comma D.lgs. 167/2011).
In ipotesi, nei settori ove fosse mancata l'attuazione della disciplina dell'apprendistato da parte della contrattazione collettiva, l'apprendistato non sarebbe stato più stipulabile.
Nel settore dell'Artigianato, era intervenuto un meccanismo particolare di recepimento: l'accordo interconfederale del 3/5/2012 aveva dettato una "disciplina quadro" dell'apprendistato, ma con scadenza al 31/12/2012. Cessato tale termine, nel settore Artigiano, si sarebbe ripresentato il "vuoto regolativo" successivo al 25/04/2012.
Ora, l'efficacia dell'accordo era stata via via prorogata: l'ultima proroga risale all'accordo 18/04/2013, in scadenza il 30/11/2013. Successivamente, fino al CCNL 13/05/2014 (in vigore il 01/06/2014), non mi risultano altre proroghe.
Ove questo quadro riuscisse confermato, se ne dovrebbe dedurre la preclusione alla stipula dell'apprendistato, nel settore Editoria-Grafici Artigiani, tra il 01/12/2013 e il 31/05/2014.
Questa, però, è solo una pista di valutazione che Lei, insieme ai Suoi Consulenti, dovrà valutare attentamente.
In bocca al lupo.


CCNL EDITORIA-GRAFICI ARTIGIANI (COMUNICAZIONE): FACILITAZIONI NELL'APPRENDISTATO PER LE P.M.I.

Quesito:
Corrisponde al vero che per le PMI del settore Editoria-Grafica Artigiani ci sono facilitazioni nell'assunzione di apprendisti?

Risposta:
Vero.
L'art. 36 CCNL, infatti, recita al paragrafo 10 quanto segue:

PMI
Per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.


La norma non fornisce alcuna definizione specifica di PMI.
Una definizione è però evincibile dal "sistema contrattuale" complessivo dell'Artigianato, e in particolare dal CCNL 29/07/2013 che così definisce le PMI:

In relazione all'estensione del presente c.c.n.l. all'area della microimpresa, la Raccomandazione n. 03/361/CE definisce e qualifica come PMI un'impresa che soddisfa tre criteri: finanziario, numero dei dipendenti, autonomia.
Secondo tale raccomandazione si considerano Microimprese le aziende con le seguenti caratteristiche: meno di 10 persone occupate, un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro ed un bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.
Le Microimprese così come definite dalla Raccomandazione n. 03/361/CE su loro richiesta possono applicare il presente c.c.n.l. del sistema Confapi.


In assenza di altre indicazioni, riteniamo questa definizione di riferimento anche per la norma speciale dell'apprendistato Artigiano nel settore Editoria-Grafici (Comunicazione) Artigianato.

giovedì 26 giugno 2014

L'INFERMIERA PROFESSIONALE PUO' LAVORARE IN PARTITA IVA

Quesito:
Ho il titolo necessario per svolgere l'attività di Infermiera Professionale, ma le Strutture da cui vado mi propongono solo contratti a Partita IVA. Ma non erano vietate le "finte Partite IVA"? Grazie.

Risposta:
Più che vietate, la legge 92/2012 ha introdotto l'art. 69-bis che regolamenta (sia pure in modo molto macchinoso e certosino) le modalità di accertamento della presunta illegittimità.
In questo senso, le Partite IVA sono passibili di disconoscimento se:
- Un solo Committente determina uno sviluppo di compensi superiori all'80% nell'arco di due anni solari consecutivi;
- La collaborazione con il medesimo Committente ha una durata superiore a 08 mesi nei due anni consecutivi;
-Il collaboratore utilizza postazioni fisse.
Si consideri che queste previsioni autorizzano gli organi ispettivi a dedurre il carattere fittizio delle Partite IVA, ma non determinano una presunzione invincibile di lavoro subordinato (presunzione che passa il doppio canale, di dubbia costituzionalità, dell'invalidità della collaborazione, perchè senza progetto ex. art. 69 D.lgs. 276/2003 e successivamente si transita nel lavoro subordinato): il Committente, infatti, può sempre invertire l'onere della prova, e dimostrare la genuina autonomia del rapporto. Prova che, nel caso di specie, è stata oltremodo facilitata per le Strutture Ospedaliere e simili che impiegano Infermieri professionali, a fronte dell'importante sentenza della  Corte d'Appello di Milano, sentenza 30 maggio -17 giugno 2014 (che si richiama al link: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-23/parti-hanno-formalizzato-rapporto-090743.php).
A margine, si segnala che la compresenza di più Committenti, se non riconducibili ad un medesimo Committente (per identità di "centro di interessi", come specifica la legge) è elemento che depone a favore dell'autonomia del rapporto.
Non si applica, in nessun caso, la succitata presunzione ove i compensi sviluppati siano superiori a 1,25 del "minimale commercianti INPS" e le prestazioni si esplichino in "competenze teoriche di grado elevato", ovvero in "particolari tecnicalità" comunque acquisite con l'esperienza. In ogni caso, possono essere svolte in regime di lavoro autonomo prestazioni svolte in regime di lavoro subordinato per almeno 10 anni.

TRASFORMAZIONE DA FULL TIME A PART TIME E GESTIONE ARRETRATO FERIE PREGRESSO: GODIMENTO DELLE FERIE E TRATTAMENTO ECONOMICO-UN CASO

Quesito:
Salve. Ho letto il quesito del Suo Blog al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/06/riduzione-orario-di-lavoro-da.html
Un Dipendente di un'Azienda Cliente (che applica il CCNL Commercio) è stato trasformato da part time a full time, e si ritrova ora un arretrato di ferie di 07 giorni. Come devo valorizzare l'arretrato di ferie, precedentemente maturato in regime full time, nel nuovo regime del part time?
Io avrei pensato a questo:
a) Visto che, ai sensi dell'art. 141 CCNL Commercio si prevede che le ferie vadano commisurate alla prestazione di lavoro nel periodo di maturazione, visto che non mi pare possibile trasformare tout court di 4 ore una giornata maturata in un periodo in cui il lavoratore ne lavorava 8, La soluzione potrebbe essere quella di trasformare le 7 giornate di ferie in 14 giornate da 4 ore?
b) A fine rapporto, la retribuzione per le ferie evidentemente non godute vanno ragguagliate sul tempo pieno? Grazie.

Risposta:
Come contributo alla risposta del Suo quesito, Le segnalo l'ottima Guida della Fondazione Studi CDL, che troverà in PDF al link: http://www.dplmodena.it/altri/Ferie%20CDL.pdf
La Guida tratta a pagina 23 un quesito affine al Suo, che viene trattato ricorrendo in questo modo:
a) Quanto al godimento delle ferie: Visto che nel CCNL Commercio, le ferie sono gestite in giorni, le ferie restano da godersi a giorni anche nel part time. Quindi, se nel full time sono maturati 07 giorni di ferie, nel part time dovranno essere goduti 07 giorni. Non è previsto un "equivalenza oraria" delle ferie, tale per cui i 07 giorni a 08 ore dovrebbero diventare 14 giorni da 08 ore. In alcuni CCNL, è vero (non nel Commercio) è presente il "ragguaglio orario" delle ferie (nel senso che il "monte di ferie" è definito in ore), ma non è pacifico che questo criterio debba considerarsi legittimo, specie dopo l'entrata in vigore della regolamentazione delle ferie ex. art. 10 D.lgs. 66/2003, che, accentuando la dimensione personalistica delle ferie (la non retribuibilità etc.) ha reso le ferie stesse istituto insensibile a logiche di "compensazioni orarie" tipiche della "Banca Ore" (pacificamente compatibili con i permessi per riduzione d'orario, dichiarati in questo perfettamente disponibili dal Ministero del Lavoro, con Lett. Circ. 8489/2007).
b) Quanto alla valorizzazione retributiva delle ferie non godute (ricordiamo che la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è pacificamente riconosciuta: vedi Cass. Civ. 10 maggio 2010, n. 11262), la Guida della Fondazione Studi precisa che la valorizzazione retributiva deve essere condotta secondo i valori in atto al momento della cessazione del rapporto: quindi, con i valori del part time, non del full time. Ciò è diretta conseguenza dell'art. 10 D.lgs. 66/2003, che, mentre esclude la monetizzazione delle ferie prima della chiusura del rapporto, ma obbliga a prendere riferimento, per la liquidazione dell'indennità ferie non godute, la retribuzione in atto alla fine del rapporto (art. 149 CCNL): ovvero la retribuzione part time, se a fine rapporto vige il part time.

ESTETISTA A DOMICILIO: COLLABORAZIONE OCCASIONALE?

Quesito:
Una Signora mia Cliente svolge attività di manicure, il pedicure ed il make – up a domicilio. Chiede se può "regolarizzarsi" con il voucher (lavoro accessorio ex. art. 70 ss D.lgs. 276/2003), ovvero con la collaborazione occasionale ex. art. 61.01°comma D.lgs. 276/2003.

Risposta:
Prima di ogni valutazione giuslavoristica,è necessario precisare che l'attività di estetista è regolata in modo molto stringente quanto a abilitazioni, licenze: quindi, per prima cosa la Sua Cliente deve verificare ai competenti Uffici Comunali (Sportello Unico per attività produttive, in primis) se la sua posizione è regolare rispetto a queste normative. In alcuni casi, le attività che Lei mi ha descritto sono qualificate come libere, ma è sempre bene controllare. 
Personalmente, sono perplesso circa l'applicabilità del "lavoro occasionale" (sia nella forma del "lavoro accessorio" ex. art 70 D.lgs. 276/2003, sia nella forma della "collaborazione occasionale" ex. art. 61 D.lgs. 276/2003, stante un risalente parere del Ministero delle Finanza (Risoluzione 23/05/1987) che, ai fini dell'individuazione dei requisiti dell'"abitualità della prestazione" (rilevante per l'IVA) ritiene automatica la prova dell' "abitualità" (e obbligatoria conseguentemente l'apertura di una posizione IVA) per tutte le attività soggette ad abilitazioni pubbliche: e certo l'Estetista è una di queste attività.
La questione, come si vede, è complessa.
Spero di esserLe stato utile.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 



RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO: DA RIPROPORZIONARE LE FERIE MATURATE NEL FULL TIME?



Quesito:
Buon Giorno
In caso di trasformazione di contratto da full-time a part-time come vengono gestite le ferie maturate in regime di full-time? Sono riproporzionate? Il contratto applicato è quello del Commercio.

Risposta:
Se prendiamo lettura dell'art. 04.02°comma lett.b) D.lgs. 61/2000, dove si enuncia il cd "principio di non discriminazione", il "riproporzionamento" riguarda eventualmente le ferie maturate dopo la trasformazione full time (esempio eclatante, il part time verticale), ma non le ferie maturate in costanza di full time. Anche nei contratti vale sempre il principio fondamentale ex. art. 15 Preleggi, secondo cui le modificazioni normative (anche da contratto) hanno effetto solo per il futuro. Quindi, l'arretrato maturato nel full time resta fermo: per ridurlorlo (evidentemente per i riflessi pratici scomodi che può avere nella conduzione del rapporto di lavoro), si può valutare l'ipotesi di una "rinuncia" in sede "conciliazione istituzionale" (avanti la DTL o al Sindacato), certamente valida ex. art. 2113.04°comma Codice Civile. Spero di non aver fatto confusione. Buona giornata.

mercoledì 25 giugno 2014

IL NUOVO "APPRENDISTATO": L' "INDICAZIONE SINTETICA" DEL PIANO FORMATIVO-L'INCIDENZA SULLA SANZIONE AMMINISTRATIVA EX. ART. 07.02°COMMA d.LGS. 167/2011

Quesito:
Il Jobs Act ha previsto l'obbligo del Datore di indicare, in caso di rapporto di apprendistato, il "piano formativo in forma sintetica". Che significa ciò? Potrei fare completamente a meno di inserire il "piano formativo nell'apprendistato"? Grazie.

Risposta:
La norma del Jobs Act ha, innanzitutto, provveduto a modificare l'art. 01.02°comma lett. a) D.lgs. 167/2011 (contenente previsioni "formali" del contratto di apprendistato:patto di prova, progetto formativo etc.), che altro non è che "la norma precetto" su cui l'art. 07.02°comma fonda la sanzionabilità amministrativa di tale norma (quella che sanziona la "violazioni formali" dell'apprendistato).
Al riguardo, si deve tener conto che la sanzione de qua è condizionata alla previsione dei contratti collettivi.
In questo senso, si è molto discusso, nelle prime more del Testo Unico, se la norma non fosse eccessiva ed esagerata, tenuto conto, ad esempio, che il "patto di prova" è facoltativo e non si vede come (complice il richiamo ex. art. 01.02°comma lett. a D.lgs. 167/2011) potrebbe esserne sanzionata l'assenza.
Del resto, la stessa Circolare ministeriale (Circ. Min. Lav. 11/11/2011 nr. 29) non aveva dato un contributo rilevante alla semplificazione, imponendo la sanzionabilità ad ampio raggio, anche a moduli, formulari previsti dal CCNL.
Da questo punto di vista, la modifica del Jobs Act cerca di imporre agli Ispettori un filtro, riducendo le sanzioni alle violazioni formali davvero rilevanti, ed escludendola per infrazioni minime (de minimis non curat praetor). In questo senso, la modifica perfeziona una linea di politica legislativa, già abbozzata, ma senza successo dal Testo Unico, che (proprio nel proposito di evitare la sanzione per infrazioni "minime") aveva ancorato la sanzionabilità delle violazioni "formali" in contratto alle "violazioni delle norme di principio", ossia incidenti sulle più importanti tutele dell'apprendista, parte debole.
Si pone, comunque, in sede ispettiva, anche dopo l'entrata in vigore del Jobs Act il problema di definire quali siano le violazioni al "piano formativo" davvero essenziali e tali da inficiare le tutele dell'apprendista. Si pone, altrimenti detto in forma più pomposa, ma chiara, la definizione del "bene giuridico" che si assume dal legislatore violato in questa disposizione.
A ns modesto parere, dal coordinamento della modifica del Jobs Act (che ritiene sufficiente la "redazione sintetica del piano formativo") e con la previgente regolamentazione del TU (che imponeva le sanzioni amministrative per "violazioni formali" di contratto solo alle violazioni di principio), il "bene giuridico" tutelato non è la "forma scritta" in sè, ma la predisposizione a favore dell'apprendista del necessario bagaglio informativo sul suo percorso informativo e i suoi diritti: si può, cioè, ricostruire il "bene giuridico" violato dalla sanzione in esame quale "omissione informativa" del Datore, su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro, in analogia con la previsione di cui al D.lgs. 152/1997.
Del resto, se si scorrono i principali CCNL, che regolano i diritti e doveri delle parti nell'apprendistato, si troverà (praticamente) sempre codificato il dovere del Datore di "garantire" la formazione all'apprendista: nessuno può dubitare che tale obbligazione di salvaguardia contempla la massima informativa possibile in materia del percorso formativo che l'apprendista sarà chiamato a svolgere.
Un aspetto certamente essenziale, la cui violazione non solo giustifica la sanzione amministrativa ex. art. 07:02°comma D.lgs. 167/2011, ma anche la trasformazione dell'apprendistato in lavoro subordinato tout court, ove il rapporto non appaia recuperabile in nessun altro modo.
Personalmente, credo che il cerchio si chiuda e che difficilmente il Ministero del Lavoro potrà dare un'interpretazione diversa a questa modifica indotta dal Jobs Act al rapporto di apprendistato.
Staremo, comunque, a vedere come il Ministero recepirà le recenti modifiche legislative.

IL DISTACCO DEI LAVORATORI SUBORDINATI

l distacco, ex. art. 30 D.lgs. 276/2003, si realizza quando un Datore di Lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il Lavoratore può svolgere la sua prestazione presso il distaccatario anche solo parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della sua prestazione.
Il distacco è ammesso anche per lavoratori a termine, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto (Ris. Int. Min. Lav. 12/04/2005 nr. 387).
Il Datore di Lavoro è tenuto a ...
(...)
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martedì 24 giugno 2014

COME SI COMPENSA IL BONUS DEGLI € 80

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la Circolare 14/2014, ha ritenuto compensabile il "credito degli € 80" ex. art. 01 Dl 66/2014, in deroga ai divieti ex. art. 31.01 DL 78/2010.
Come noto, in forza della succitata disposizione, è vietata la compensazione in F24 tra debiti tributari iscritti a ruolo e crediti ex. art. 17.01°comma D.lgs. 241/97 per importi superiori a € 1.500.
La Fondazione Studi ha ritenuto il credito ex. art. 01 DL 66/2014 "di diritto speciale" e, come tale, non sovrapponibile ai crediti ex. art. 17.01°comma D.lgs. 241/97, oggetto del divieto di compensazione ex DL 78/2010: di conseguenza, il credito degli "€ 80" è sempre compensabile in F24 con somme iscritte a ruolo, anche di importo superiore a € 1.500.
La Circolare si esprime altresì sull'interferenza della nuova disposizione sul credito d'imposta "degli € 80" con la disposizione ex. art. 01.574°comma l. 147/2013, che per la compensazione in F24 di crediti superiori a € 15.000, impone il visto di conformità.
La Fondazione, dando atto del contenuto della Risoluzione 48/2014 dell'Agenzia delle Entrate, che ha istituito il "codice tributo 1665" (Recupero da parte dei sostituti di imposta), ha precisato che, in vista della scadenza del prossimo 16 luglio, il Sostituto d'imposta potrà compensare il credito degli € 80 con tutti i debiti presenti in F24, indipendentemente dalla natura.
La Fondazione Studi CDL, pertanto, conferma molte delle impressioni dei primi Commentatori all'art. 01 DL 66/2014, circa la valenza "speciale" del DL anche sotto il profilo della compensazione.
 

DETRAZIONI IRPEF MINIME E STAGE: SI APPLICANO?

Quesito:
Si applicano le detrazioni minime ai rapporti di stage?
Risposta:
Le borse di Studio (art. 50 lett. c TUIR), in quanto percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, sono equiparate ai rapporti di lavoro a termine (Ris. Ag. Entr. 156/E/2009).

DETRAZIONI IRPEF MINIME E INTEGRAZIONE SALARIALE (CIG)

Quesito:
Le indennità sostitutive di reddito erogate dall'INPS (Cassa Integrazione in primis) possono beneficiare delle detrazioni minime?
Risposta:
L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 34/2008, ha precisato che le indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, se percepite in sostituzione di detto reddito, costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Poichè tali indennità sono erogate limitatamente al periodo di inattività del Lavoratore, e hanno, quindi, carattere temporaneo, si ritiene che, ai fini della determinazione dell'importo della detrazione minima spettante, le stesse possano essere considerate come "redditi inerenti a rapporti di lavoro a tempo determinato"; conseguentemente, se il reddito complessivo non supera gli € 8.000, la detrazione minima spettante non potrà essere inferiore a € 1.380.
 

DETRAZIONE MINIMA REDDITO LAVORO DIPENDENTE E APPRENDISTATO

Quesito:
Come rileva il rapporto di apprendistato ai fini della detrazioni fiscali minime (€ 690 etc.)?
Risposta:
L'art. 01 D.lgs. 167/2011 prevede esplicitamente che l'apprendistato sia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questa definizione legislativa è il portato del parere, espresso in via amministrativa dal Ministero del Lavoro, con l'Interpello nr. 79/2009.

DETRAZIONI PRODUZIONE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO: UNO SGUARDO D'INSIEME



Art. 13. Altre detrazioni.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro (5);
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro (6);
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro



L'art. 13.01°comma DPR 917/1986 (TUIR) prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi di pensione ex. art. 49.02°comma lett. a), ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex. art. 50.01°comma lett. a),b), c), c-bis), d), h-bis), l) TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.
In particolare, per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la nuova disposizione, possono fruire della detrazione per lavoro dipendente:

a) I Soci di Cooperative di produzione e lavoro e delle altre Cooperative di cui all'art. 50.01°comma lett. a) (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la Cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa);
b) I Lavoratori che percepiscono indennità da terzi, in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti (art. 50.01°comma lett. c);
c) I percettori di borse di Studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50.01°comma lett. c);
d) I Collaboratori coordinati e continuativi;
e) I Sacerdoti (art. 50 lett. d);
f) I titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare (art, 50 lett. h-bis);
g) Lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

La misura delle detrazioni al 01/01/2014:
Come precisao dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/2008, il Sostituto d'imposta dovrà riconoscere le detrazioni ex. art. 13 TUIR, a prescindere dalla dichiarazione di richiesta di fruizione presentata dal Lavoratore: questa è la principale differenziazione, in punto di gestione amministrativa, tra questa tipologia di detrazioni e le detrazioni per familiari a carico. In effetti, in questo caso, il Sostituto d'imposta dispone di tutte le informazioni per riconoscerle.
La legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 nr. 147) ha rimodulato le detrazioni, le quali, oggi, devono intendersi secondo le seguenti progressioni:







DETRAZIONI IN VIGORE DAL 01/01/2014

Reddito
Misura
Nota
Fino a € 8.000, 00
€ 1.880
In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante, nmon può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ciò significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno.
Vi deve essere comunque almeno un giorno di lavoro.
Da € 8.000, 01 a € 28.000, 00
€ 978, aumentato della differenza del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, e € 20.000.
978+ [902 x (28.000-RC)/20.000]*

*L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a € 1.338, decresce al crescere del reddito.
Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Gli importi fissati dalla norma di € 978 ed € 902 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno (es. rapporto di 306 gg.= 978/365*306 etc.)
Da € 28.000,01 a € 55.000, 00
€ 978

In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 27.000.
978x [(55.000-RC)/27.000]*

*Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il risultato del rapporto indicato dalla norma, è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
L’importo di € 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
N.B. Il coefficiente deve essere troncato nella quarta cifra decimale.

Ad esaurimento, in funzione della attuale Dichiarazione dei Redditi, si riporta lo schema antecedente delle detrazioni, secondo la normativa in vigore fino al 31/12/2013.

Reddito
Misura
Nota
Fino a € 8.000, 00
€ 1.840
In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante, nmon può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ciò significa che tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno.
Vi deve essere comunque almeno un giorno di lavoro.
Da € 8.000, 01 a € 15.000, 00
€ 1.338, aumentato della differenza del prodotto tra 502 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000.
1.338+ [502 x (15.000-RC)/7.000]*

*L’importo della parentesi quadra, da aggiungere a € 1.338, decresce al crescere del reddito.
Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Gli importi fissati dalla norma di € 1.338 ed € 502 devono essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno (es. rapporto di 306 gg.= 1338/365*306 etc.)
Da € 15.000,01 a € 55.000, 00
€ 1.338

In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 40.000.
1.338x [(55.000-RC)/40.000]*

*Il comma 06 del nuovo art. 13 stabilisce che, se il risultato del rapporto indicato dalla norma, è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
L’importo di € 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
N.B. Il coefficiente deve essere troncato nella quarta cifra decimale.

Con la revisione delle detrazioni, ad opera della l. 247/2014, la disposizione contenuta nell'art. 13.02°comma TUIR è stata abrogata.
Precedentemente, era stabilito che la detrazione spettante fosse aumentata di un importo rispettivamente pari a:

a) € 10, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 23.000, ma non a € 24.000;
b) € 20, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma non a € 25.000;
c) € 30, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 26.000;
d) € 40, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 26.000, ma non a € 27.700;
e) € 25, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 27.700, ma non a € 28.000..

Base di calcolo della detrazione:
Ai fini della determinazione del reddito di riferimento utile per il calcolo del coefficiente di determinazione della detrazione effettiva, si deve considerare:

a) Il reddito complessivo costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona, al netto degli oneri deducibili;
b) Non concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni, il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nonchè il reddito prodotto dai contribuenti cd "minimi" il cui reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva (Circ. AE 73/2007).

Qui di seguito, alcune ulteriori precisazioni.
In merito alla nozione di "reddito complessivo", l'Agenzia delle Entrate nella Circ. 15/2007 ha avuto modo di precisare che, al fine di stabilire l'ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per lavoro dipendente spettante ai titolari di questa tipologia di reddito, esso deve essere determinato secondo le regole ex. art. 51 TUIR.
In particolare, si dovrà anche considerare quanto previsto dall'art. 51.02°comma lett. h) TUIR, il quale esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al Dipendente per gli oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal Datore di Lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi o regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie di cui allo stesso art. 10.01°comma lett. b).

Giorni di riconoscimento delle detrazioni:
I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta (Circ. 326/E/1997 e Circ. 3/1998).
Pertanto, nel numero dei giorni relativamente ai quali spetta la detrazione, si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (per esempio, part time orizzontale, verticale, misto), nè in caso di giornate di sciopero.
Inoltre, ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 gg., anche quando è bisestile.
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei, devono essere computati una sola volta.
Come indicato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/2007, le detrazioni spettanti in caso di reddito complessivo non superiore a € 8.000 nella misura di € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e di € 1.380 per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al lavoro.
Ne discende che le stesse non sono cumulabili tra loro nè con quelle minime previste per i pensionati di cui ai commi 03 e 04 del nuovo art. 12, nè con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 05 dello stesso art. 12 TUIR.
Il contribuente che si trovi nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella più favorevole.

CIRCOLARE 03/1998: ESTRATTO
Resta confermato, invece, che le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioe' al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale e' concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilita' aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalita' di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, ne' in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.
 In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festivita', i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unita' successiva. Si ricorda che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.
 Si precisa, altresi', che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, cio' anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennita' (ad esempio, per l'indennita' di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennita') e alle borse di studio. In merito a queste ultime si conferma che le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, e' stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.
 Infine, si ricorda che, in presenza di piu' redditi di lavoro dipendente, nell'individuare il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta soltanto e che, tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si e' gia' fruito in precedenza delle detrazioni.

Rapporti di lavoro inferiori all'anno:
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/2007, precisa che gli obblighi del Sostituto d'imposta in relazione ai rapporti di lavoro inferiori all'anno.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche la detrazione per redditi non superiori a € 8.000, fissata nella misura minima di € 690 e di € 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, debbano essere rapportate dal Sostituto d'Imposta al periodo nell'anno, in applicazione dell'art. 23.02°comma lett. a) DPR 600/1973.
Naturalmente, il percipiente potrà fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di Dichiarazione dei Redditi, ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
Resta fermo che, se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il Sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente, che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione.
A tal fine, il Sostituto d'imposta può comunque invitare i Dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un'applicazione più precisa della nuova detrazione.
La detrazione minima deve, quindi, essere applicata per l'intero ammontare previsto e ragguagliata al periodo di paga.

Detrazioni produzione reddito e lavoro a progetto:
L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 58 del 18/06/2001, ha chiarito che, quando si eroga il compenso al collaboratore nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione, occorre avere riguardo al periodo di lavoro, cui il corrispettivo si riferisce, ancorchè quest'ultimo ricada in un periodo di imposta precedente.
Pertanto, ipotizzando un contratto di collaborazione coordinata e continuativa "a progetto", con inizio il 01/06/2014 e termine il 31/12/2014: qualora il Committente eroghi il compenso nel corso del 2014, egli è tenuto a riconoscere le detrazioni di imposta in relazione al periodo di maturazione (ossia 214 gg. relativi al periodo giugno-dicembre 2014), ma nella misura vigente al momento dell'erogazione medesima (quindi, detrazioni vigenti nel 2014).
Resta fermo il principio secondo cui, comunque, le detrazioni possono spettare nella misura massima di 365 gg. per ogni periodo d'imposta.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che, tra i giorni relativi ad anni precedenti per i quali spettano le detrazioni fiscali, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si sia già fruito, in precedenza, delle medesime detrazioni.

DETRAZIONI E REDDITI DA PENSIONE
Art. 13 TUIR

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a (1):
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.