Quesito:
Un pensionato di anzianità di 66 anni vuole svolgere una
co.co.co. Mi pare di ricordare che per i pensionati non serva il "progetto".
Ricordo bene?
Risposta:
L'art. 61.02-03°comma D.lgs. 276/2003 determina l'esclusione
del "pensionato di vecchiaia" dalla specifica "modulazione a progetto" della
collaborazione coordinata e continuativa.
Questa espressione è stata interpretata dal Ministero del
Lavoro, con Circolare 01/2004, nel seguente modo:
Nella esclusione dei percettori di
pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti,
titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa
vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente
trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Pertanto, ricorrendo in capo al
Lavoratore i sopracitati requisiti anagrafico-pensionistici, la
contrattazione di collaborazione coordinata e continuativa, che si potrà
stipulare, non dovrà sottostare ai requisiti di "modulazione a progetto"
previsti dagli artt. 61 ss. D.lgs. 276/2003.
Questo non significa che il rapporto di
collaborazione non sia soggetto a regole, chè, per evitarne la trasformazione
forzosa in rapporto di lavoro subordinato, sarà necessario confezionare il
contratto secondo i crismi dell'autonomia ex. art. 2222 Codice Civile,
avendo cura di evitare forme di eterodirezione e soggezione disciplinare della
Collaboratore all'Azienda. Significa, soltanto, che, a questi fini,
non sono vincolanti, in caso di ispezioni, le presunzioni di lavoro subordinato
e i requisiti di "genuina autonomia" codificati dal Ministero del Lavoro, ai
fini della legittimità del contratto (in particolare, si potranno considerare
con maggiore ampiezza contratti per "coordinamento" "addestramento", solitamente
di dubbia legittimità secondo la normativa sulla "modulazione a progetto" che conculca
la coincidenza del progetto con l'oggetto sociale)
Per avere una risposta definitiva nel caso concreto, occorre considerare il tipo di pensione: se, cioè, la pensione di anzianità è "assimilata" normativamente alla "pensione di vecchiaia", secondo la varia disciplina previdenziale in vigore, allora, per l'instaurazione della cococo, vale l'esonero dalla "modulazione a progetto"; altrimenti, no.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Per avere una risposta definitiva nel caso concreto, occorre considerare il tipo di pensione: se, cioè, la pensione di anzianità è "assimilata" normativamente alla "pensione di vecchiaia", secondo la varia disciplina previdenziale in vigore, allora, per l'instaurazione della cococo, vale l'esonero dalla "modulazione a progetto"; altrimenti, no.
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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