Datore di Lavoro e Dipendenti part time (CCNL Studi Prof.) possono decidere di corrispondere i permessi per riduzione orario (ROL: art. 97 CCNL Studi Prof.) direttamente in busta paga, senza aspettare che la monetizzazione avvenga con le tempistiche obbligate del CCNL (31/07 per i permessi arretrati e non goduti l'anno precedente)?
Risposta:
Non abbiamo motivi normativi o giurisprudenziali per ritenere detta prassi illegittima.
Specie considerando che la materia dei "permessi per riduzione d'orario" non rientra tra i diritti definiti "indisponibili" (a favore del lavoratore), come da parere espresso dal Ministero del Lavoro con Lett. Circ. 8489/2007; pertanto, tale materia deve ritenersi "negoziabile".
E' evidente, poi, che, nel caso di specie, occorre valutare tutte le circostanze incidenti per un accordo equilibrato ed esente da riserve mentali o equivoci.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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