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venerdì 28 febbraio 2014

I NUOVI "VOUCHER" (LAVORO ACCESSORIO) RIVALUTATI

Con la presente, si coglie l'occasione di precisare che, con Circolare INPS 28 del 26/02/2014, sono stati rideterminati i limiti reddituali massimi (netti e lordi) di utilizzazione dei voucher di lavoro accessorio, in attuazione delle disposizioni della l. 92/2012, che hanno imposto la rivalutazione di detti importi agli indici ISTAT vigenti.
Ciò posto, i nuovi limiti sono:
- € 5.050 netti per "anno solare" (in luogo di € 5.000) per la totalità dei Committenti (lordi  6.740);
- € 2.020 netti per "anno solare" per Committenti Imprenditori-Professionisti (lordi € 2.690) nel limite di € 5.050 netti tra tutti i Committenti.
Quando decorrono i nuovi importi?
In ipotesi, il conteggio riguarda tutti i voucher attivati e attivabili alla data del 01/01/2014. Si ritiene, pertanto, che i lavoratori che abbiano già fruito dei voucher (anche prima dell'emanazione della Circolare) possano giovarsi dei nuovi limiti: nulla dovrebbe ostare a questo, trattandosi di disposizione favorevole, che amplia le possibilità di ricorso al voucher di "lavoro accessorio".
Restiamo a disposizioni per aggiornamenti.

giovedì 27 febbraio 2014

INCENTIVI MOBILITA' E STUDI PROFESSIONALI: I PARERI DISCORDI DI INPS E MINISTERO DEL LAVORO

Dopo l'Interpello nr. 10/2011, con il quale il Ministero del Lavoro avava aperto alla possibilità degli Studi Professionali di beneficiare degli incentivi per le assunzioni di personale in mobilità, è intervenuta la "doccia fredda" dell'INPS, che, con Messaggio nr. 2668/2014, ha escluso detta possibilità.
Si profila, su queste specifica materia, un conflitto interpretativo tra Ministero ed INPS dagli esiti non prevedibili.
A disposizione per aggiornamenti.

DIMISSIONI IN BIANCO: I NOSTRI CONTRIBUTI RIPRESI SUL SITO "IUS IN ACTION"

Siamo lieti di segnalare ai gentili lettori, che, per gentile autorizzazione dell'Avv. Roberto Alma (Avvocato del Foro di Roma), i contributi già scritti su questo Blog a partire da luglio 2012 e dedicati alla nuova normativa della "convalida delle dimissioni" (concepita per scoraggiare contro le cd "dimissioni in bianco") sono stati da Noi ripubblicati, opportunamente conglobati, rielaborati e aggiornati, in un contributo per il sito Ius in Action (http://www.iusinaction.com/).
Ius in Action, Associazione Culturale, si definisce

"una Community aperta ai contributi di giuristi e non, in questa sezione del sito troverete, pertanto, i profili personali di coloro che hanno deciso di dedicare una parte del proprio tempo a scrivere articoli su tematiche giuridiche e non solo".

Mentre ringraziamo l'Avv. Alma e i Curatori del sito Ius in Action per la gentilissima "preferenza", indichiamo ai lettori il link dove troveranno il mio contributo sulle "dimissioni in bianco":http://www.iusinaction.com/dimissioni-in-bianco-approfondimento/














mercoledì 26 febbraio 2014

LAVORO STRAORDINARIO FUORI BUSTA-IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO*

*Nota Min. Lav. Prot. n. 2642 del 6 febbraio 2014

Quesito:
In caso di pagamento del lavoro straordinario "fuori busta" da parte del Datore di Lavoro, la DTL è tenuta ad applicare la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1-3 l. 4/1953 o la sanzione amministrativa di cui agli art. 5.5°comma D.lgs. 66/2003?

Risposta (del Ministero):
(...) "E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione". Detta norma, quindi, prevale su quella prevista dall'art.5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2003 secondo la quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ....".
Concludendo, in caso di straordinari pagati "fuori busta" il Ministero del Lavoro ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003.

A cura del Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro

CONFERENZA STATO-REGIONI: VIA LIBERA ALLE LINEE GUIDA SULL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Fonte: www. DPLmodena.it.

Via libera della Conferenza Stato-Regioni alle “Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere". L'accordo – sottoscritto in data 20 febbraio 2014 - ha previsto alcune modifiche al percorso formativo che deve garantire ai giovani, durante l’esperienza del contratto di apprendistato, una effettiva formazione.
Inoltre, si semplifica la procedura che deve essere seguita dalle aziende e si stabilisce che l’offerta formativa pubblica, per questo tipo di istituto, è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione regionale.
La durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono collegati alle competenze acquisite nella pregressa formazione scolastica. Sono infatti previste:
- 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado,
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- 40 ore per gli apprendisti laureati.
La formazione pubblica sarà finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali che andranno dai comportamenti per garantire maggiore sicurezza sul lavoro alla organizzazione aziendale, dalle comunicazioni nell’ambito lavorativo alla legislazione del lavoro, dalla conoscenza digitale alla sensibilità sociale e civica.
Nel caso in cui sia l’azienda a voler garantire l’offerta formativa di base occorrerà che l’impresa risponda a specifici requisiti di qualità sia in relazione ai luoghi che in relazione ai docenti.
Questi, in definitiva, i punti principali:
a)      la formazione per tutto il periodo di apprendistato è di correlata al titolo di studio posseduto andando da 120 ore per i giovani privi di titolo, a 80 per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma e a 40 per i laureati o titolo equivalente;
b)      la durata dei moduli può esser ridotta se i giovani hanno già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato;
c)      la formazione deve avere come contenuti la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, i diritti ed i doveri, la competenza digitale e gli elementi della professione;
d)     il momento formativo, di regola all’inizio del rapporto, può essere svolto anche “a distanza”;
e)      in alternativa alla formazione pubblica, l’insegnamento può essere effettuato direttamente dalle imprese se in possesso di locali con “standard minimi”;
f)       il piano formativo individuale viene considerato obbligatorio per la sola parte tecnico-professionale;
g)      le imprese con più sedi operative potranno avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali. 
  

martedì 25 febbraio 2014

CASSA INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: REGOLE E IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Con la Circolare 04/02/2014 nr. 19, l'INPS ha riepilogato le principali disposizioni relative alla contribuzione per la Cassa Artigiani e Commercianti per effetto dell'incremento programmato per ogni anno dalla legge 214/2011.
Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli Artigiani e dai Commercianti è pari a € 15.516,00. Detto importo è ottenuto, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero della retribuzione utile per il calcolo dei contributi in favore degli Operai del settore Artigianato e Commercio, in vigore per il medesimo anno, e aggiungendo al prodotto lo stesso importo ex. art. 06 l. 415/1991 e pari ad € 671, 39 (47,58 x 312+ 617, 39).
Per ambuedue le gestioni (Artigiani e Commercianti) è dovuto inoltre un contributo per la prestazione di maternità nella misura di € 0,62.
 
Soggetti interessati e contribuzione minima.
Sono tenuti all'iscrizione alla gestione IVS e al versamento dei relativi contributi previdenziali, gli Artigiani e gli esercenti attività commerciali, per sè stessi e per i propri Coadiuvanti/Coadiutori. Oltre a tali soggetti ben definiti, sono obbligatoriamente iscrivibili altre categorie, tra cui:
 
- Soci di Srl che svolgono attività commerciale;
- Soci Accomandatari di SAS;
- Soci di SNC esercente attività commerciale che partecipino al lavoro, con carattere di abitualità e prevalenza.
 
Sono, inoltre, iscrivibili alla Gestione autonoma dei Commercianti, gli esercenti di alcune attività particolari e tra queste:
 
- Bagnini;
- Ostetriche;
- Affittacamere;
- Guide Turistiche (a determinate condizioni).
 
A decorrere dal 01/01/2012, relativamente alle aliquote contributive dovute alle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti è stato previsto un incremento annuo fino a giungere all'aliquotya del 24% (art. 24.22°comma DL 20/2011 conv. in l. 214/2011).
A seguito di tale previsione, la percentuale di contribuzione valevole per il 2014 è pari allo 32,20%.
Per i soli iscritti alla Gestione Commercianti, tale nuovo valore deve essere aumentato, almeno fino al 31/12/2014, di una percentuale pari allo 0,09 per cento utile alla copertura della erogazione, da parte dell'INPS, di un indennizzo spettante per la cessazione definitiva dell'attività commerciale e previsto dal D.lgs. 207/1996 (cd "rottamazione delle licenze").
Anche per il 2014, risultano inferiori di tre punti percentuali le aliquote di computo per i Coadiuvanti e i Coadiutori che abbiano un'età inferiore ai 21 anni e fino al mese in cui tale età viene compiuta.
Altresì, anche per l'anno 2014, i pensionati con più di 65 anni di età potranno fruire di uno sconto del 50% sul totale dei contributi da versare alla Gestione Artigiani e Commercianti (art. 59.15°comma l. 449/1997), che tuttavia decurterà anche il calcolo del supplemento a pensione.
 
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
La contribuzione di artigiani e commercianti, oltre alle quote fisse il cui pagamento è suddiviso in quattro rate trimestrali, e definito direttamente dall'INPS in base agli incrementi appena analizzati, deve essere integrato dalla contribuzione IVS da determinarsi sul reddito eccedente il minimale stabilito annualmente (€ 15.516, 00 per il 2014) e calcolata sulla totalità del reddito d'impresa (compresi i redditi di natura non professionale, che non hanno dato origine all'iscrizione alla Gestione Commercianti, i quali sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS, calcolati sull'effettivo reddito, maggiorato dell'importo di contribuzione dovuto per le prestazioni di maternità e pari a € 0,62 mensili: Circ. INPS 12/2004).
 
Reddito massimo su cui calcolare i contributi.
E' stabilito un limite massimo di reddito oltre il quale nulla è dovuto.
Tale tetto si differenzia, a seconda che il soggetto sia iscritto alla Gestione Autonoma ante o post 01/01/1996 o che, a tale data, possa far valere un'anzianità contributiva.
Tali massimali, calcolati per ciascun soggetto facente parte di un'impresa, per il 2014 sono così individuati:
 
- Per i soggetti iscritti alla Gestione prima del 01/01/1996, il limite è calcolato fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso ed è, quindi, pari ad € 76.718, 00;
- Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 ed iscritti alla gestione con decorrenza 01/01/1996 o successiva, il massimale annuo non frazionabile è pari ad € 100.123, 00.
 
Collaboratori di Imprese.
Nelle imprese familiari, legalmente costituite, i contributi per il titolare e per i Collaboratori devono essere calcolati ciascuno sulla propria quota parte di reddito, denunciata ai fini fiscali.
Nelle Aziende non costituite in imprese familiari, dove è possibile attribuire a ciascun Collaboratore una quota di reddito non superiore al 49% del reddito globale di impresas, i contributi per il titolare e i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
 
Pagamenti-Acconti e Saldi.
Il sistema dei pagamenti alla Gestione Artigiani e Commercianti, in aggiunta alle quattro rate fisse trimestrali, è strutturato in ulteriori acconti ed eventuali saldi da versare in concomitanza con le scadenze delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, da rapportarsi ai redditi di impresa nello stesso anno, al quale il contributo si riferisce.
A tal fine, nell'anno 2014, l'autonomo calcolerà sul reddito prodotto nel 2013 quanto dovuto sulla parte eccedente il minimale stabilito, applicando le percentuali fissate per l'anno di riferimento, dedurrà quanto già anticipato attraverso le quattro rate di contributi fissi versate da maggio 2013 a febbraio 2014 (importi relativi al 2013), unitamente alle imposte sui redditi delle persone fisiche e degli acconti per il 2014 (generalmente a giugno e novembre di ciascun anno).
I dati per effettuare i pagamenti, che, a partire dall'anno passato non sono più inviati dall'INPS ai destinatari per effetto del processo di telematizzazione intrapreso dall'Istituto, devono essere reperiti direttamente dal soggetto titolare della posizione o da un suo delegato, nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti di nuova istituzione, nella sezione "Dati del Modello F24", con possibilità di stampare il modello per il pagamento.
Le prossime scadenze seguiranno il seguente calendario:
 
- Quote fisse 2014:                 16/05/2014; 20/08/2014; 18/011/2014, 17/02/2014.
- Quote eccedenti il minimale:  stessi termini previsti per l'IRPEF UNICO 2014, a titolo di saldo e primo acconto 2014 e 30/11/2014, per il secondo acconto 2014 di pari importo del primo.
 
CONTRIBUZIONE COMMERCIANTI

Soggetti
% di contribuzione
Contributo sul minimale
Titolare di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni.
22.29%
€ 3.465, 96 (€ 3.458, 52 IVS+ 7, 44 maternità = 0.62*12)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
19.29%
€ 3.000, 48 (€ 2.993,04+7.44 maternità)
PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SOLARE
Soggetti
Contributo sul minimale rapportato al mese
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 288, 83 (€ 288, 21 IVS + 0.62 maternità)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 250, 04 (€ 249, 42 IVS + 06,62 maternità)
Contribuzione eccedente il minimale
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore a 21 anni.
-         fino ad € 46.031, 00;
-         da € 46.031,01
-         22.29%;
-         23, 29%
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore ai 21 anni
-         fino ad € 46.031, 00;
-         da € 46.031,01
-         19.29%;
-         20, 29%
Contributo massimo dovuto-Lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 17.407, 31 (€ 46.031, 00 x 22,29% + 30.687,00 x 23,29%)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 19.854, 65 (€ 46.031,00 x 19, 29% + 54.092, 00 x 20, 29%)
Contributo massimo dovuto-Lavoratori senza anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti dal 01/01/1996
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 22.858,34 (€ 46.031, 00 x 22, 29% + 54.092,00 x 23, 29%)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
19.854, 65 (€ 46.031, 00 x 19, 29% + € 54.092, 00 x 20, 29%)






CONTRIBUZIONE ARTIGIANI

Soggetti
% di contribuzione
Contributo sul minimale
Titolare di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni.
22.20%
€ 3.451, 99 (€ 3.444, 55 IVS+ 7, 44 maternità = 0.62*12)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
19.20%
€ 2.986, 51 (€ 2.979,07+7.44 maternità)
PERIODI INFERIORI ALL’ANNO SOLARE
Soggetti
Contributo sul minimale rapportato al mese
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 287, 67 (€ 287, 05 IVS + 0.62 maternità)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 248, 88 (€ 248, 26 IVS + 06,62 maternità)
Contribuzione eccedente il minimale
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore a 21 anni.
-         fino ad € 46.031, 00;
-         da € 46.031,01
-         22.20%;
-         23, 20%
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore ai 21 anni
-         fino ad € 46.031, 00;
-         da € 46.031,01
-         19.20%;
-         20, 20%
Contributo massimo dovuto-Lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 17.338, 27 (€ 46.031, 00 x 22,20% + 30.687,00 x 23,20%)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 15.036, 73 (€ 46.031,00 x 19, 20% + 30.687, 00 x 20, 20%)
Contributo massimo dovuto-Lavoratori senza anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti dal 01/01/1996
Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/Coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 22.858,34 (€ 46.031, 00 x 22, 29% + 54.092,00 x 23, 20%)
Coadiuvanti/Coadiutori di età non superiore a 21 anni
19.764, 54 (€ 46.031, 00 x 19, 20% + € 54.092, 00 x 20, 29%)





venerdì 21 febbraio 2014

CONDONO ASSOCIATI A TERMINE E CIG

Quesito:
E' possibile trasformare in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato un Associato in partecipazione e avvalersi della procedura di sanatoria ex. art. 07bis DL 76/2013, anche se, nell'immediato, l'Ex-Associato è sospeso dal lavoro per CIG? Grazie.

Risposta:
Il caso da Lei citato non ha trovato alcuna risposta nè nella legge, nè nella Circolare Ministeriale.
L'art. 07bis vieta, nei due anni successivi alla "stabilizzazione" dell'Associato, il licenziamento per cause diverse dalla giusta causa e dal giustificato motivo soggettivo, quindi, in linea di massima, una contrazione dell'attività produttiva, non potendo giustificare un licenziamento "economico", non ostacolerebbe la "messa in CIG" dell'Associato stabilizzato.
Lo status del Cassintegrato è, in ipotesi, coerente con lo status di "continuità materiale-funzionale" tipico del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Attenzione, però, che il rapporto non sia impugnabile dagli Enti Competenti (INPS, in particolare) per simulazione: ad esempio, una CIG a zero ore, con verosimili prospettive di chiusura potrebbe prestare il fianco a contestazioni, dato che, in questo caso, l'assunzione potrebbe apparire a tutti gli effetti fittizia. Non vedo personalmente problemi in caso di CIG "parziale".
Ma il caso (lo ribadiamo) non è stato contemplato da nessuna Circolare.

LEGGE DI STABILITA' 2014 E INCENTIVI PER STABILIZZARE RAPPORTI A TERMINE: PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE



          
  Quesito:
            Rapporti a termine “a cavallo” della “legge di stabilità”. Prendiamo il caso di un rapporto a termine posto in essere al 01/09/2012, successivamente prorogato fino al 31/01/2014. Al 01/02/2014 scatta la trasformazione a tempo indeterminato.
            In forza anche dei vincoli di “irretroattività” incombenti (incontestabilmente sulla disposizione), cosa può recuperare in questo caso il Datore di Lavoro?

            Risposta:
            E’ pacifico che il Datore di Lavoro non possa recuperare tutte le mensilità del contributo di licenziamento da settembre 20112.
            E’ altrettanto pacifico, però, che una “sequenza” contributiva è caduta dopo il 01/01/2014.
            In assenza di chiarimenti ministeriali e INPS, dobbiamo partire da due presupposti: la “tipicità legale” delle prestazioni previdenziali e delle disposizioni di “agevolazioni” (norme tipicamente “di stretto diritto” ex. art. 14 preleggi) e dal principio della “successione delle norme nel tempo” che regola i processi di abrogazione della normativa (art. 15 Preleggi).
            In forza delle regole di cui all’art. 15 Preleggi, l’abrogazione si caratterizza come “evento spartiacque” che delimita l’efficacia di una certa norma nel tempo.
            Ciò posto, la conclusione più coerente pare la seguente.
            Fino al 31/12/2012, lo sgravio del contributo di licenziamento può avvenire nel massimo di 06 mensilità di contribuzione. Successivamente, può essere recuperata (in forza dell’art. 01.135°comma l. 147/2014) la mensilità successiva al 01/01/2014. Quindi, il Datore di Lavoro potrebbe recuperare (tra i due regimi normativi) 06 mensilità + 01 di sgravio.