Ciò significa che per questi settori i rapporti di lavoro a
termine con gli stessi lavoratori possono essere riattivati anche con un
intervallo minore di quello disposto in via generale per questi casi.
Attualmente, la legge individua le "attività stagionali",
interessate a tali particolari disposizioni, le "attività stagionali di cui al
comma 04-ter", ovvero in relazione alle ipotesi individuate da contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Questa disposizione, per come è formulata, apre questa
importante forma di "liberalizzazione" dei rapporti a termine ai rapporti
turistici già individuati nell'elenco di cui al DPR 1525/1963 (tipicamente:
"aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non
inferiore a 70 gg. continuativi o a 120 gg. non continuativi") e alle ipotesi di
cui all'art. 77-78 CCNL Pubblici Esercizi (cd "stagionalità" in senso ampio, di
cui all'allegato).
Attendiamo comunque disposizioni dichiarimento da parte del Ministero.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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