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martedì 4 febbraio 2014

INCARICATI DI VENDITE A DOMICILIO: NON APPLICABILE LA DISCIPLINA DELLE "FINTE" PARTITE IVA-INTERPELLO 03/2014

Quesito:
Le prestazioni degli incaricati di vendite a domicilio ex. l. 173/2005 sono soggetti alle presunzioni ex. art. 69bis D.lgs. 276/2003 relative alle "altre prestazioni di lavoro autonomo"("finte" Partite IVA)?

Risposta del Ministero del Lavoro (Interpello 03/2014):
"...Ciò premesso, così come in parte chiarito con circ. n. 7/2013 di questo Ministero, va evidenziata la “specialità” della ex lege n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata ex lege n. 173/2005l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”; in tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della ex lege n. 173/2005.
Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa ex lege n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (v. circ. n. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).".

 

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