La presentazione del Modello CUD può essere considerato
una dichiarazione validamente prestata?
Il dubbio nasce in relazione a talune Circolari dell'Agenzia
delle Entrate uscite in applicazione della l. 289/2002, che tale regola
affermavano (vedi Circ. 12/2003).
Fughiamo ogni equivoco.
La Circolare 12/2003 si riferisce ad un'ipotesi assolutamente
speciale: in tutte le ipotesi in cui il Contribuente sia in possesso di redditi
di lavoro dipendente e assimilati certificati da Sostituti d'Imposta mediante il
CUD, la dichiarazione fiscale si considera presentata (anche in caso di possesso
di redditi diversi da lavoro e abitazione principale che avrebbero diversamente
obbligato alla presentazione della Dichiarazione), ma solo ai limitati fini
della previsione di "condono"/"sanatoria fiscale" lì prevista.
Trattasi, quindi, di norma speciale, anzi "eccezionale", non
estensibile per analogia.
Ne consegue, pertanto, che, ove il Contribuente titolare di
CUD abbia omesso di presentare la Dichiarazione dei redditi (nei casi in cui non
versi in ipotesi in cui sia esonerato: es. solo reddito di lavoro
dipendente/assimilato e abitazione principale), si applicano le
disposizioni del DPR 600/73, che fissano i procedimenti normali di Dichiarazione
fiscale, senza che alla presentazione del CUD debba essere riconosciuta alcuna
efficacia sostitutiva ai predetti oneri dichiarativi.
I termini per la decadenza del potere di accertamento in capo
all'Amministrazione Fiscale ex. art. 43 DPR 600/1973, decorrono il 31/12 del 05°
anno successivo a quello in cui la stessa Dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Ricordiamo che in tali casi, il Contribuente versa in una
fattispecie di "omessa presentazione" della Dichiarazione dovuta, come tale
rilevante ai fini delle specifiche sanzioni amministrative.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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