La Cassazione, con sentenza 2520/2014, è tornata
sull'argomento della rilevanza dei praticanti ai fini dell'applicazione
dell'IRAP.
Come rileva, cioè, la presenza in Studio
di soli praticanti (e non di personale dipendente) ai fini della
configurazione dello speciale requisito dell' "autonoma organizzazione" del
Professionista, che, ai fini del D.lgs. IRAP, vale ad attrarre ad imposizione lo
Studio Professionale?
La sentenza, che qui si cita, conferma l'ormai lungo filone,
che tende ad escludere la rilevanza del praticantato ai fini dell'IRAP.
Questa notizia sta circolando nelle pubblicazioni e nei
giornali specializzati.
Ai fini di una corretta informazione verso i Clienti, si deve
considerare quanto segue.
La non rilevanza del praticantato professionale ai fini della
configurazione del presupposto impositivo IRAP del libero professionista
("autonoma organizzazione") è stata affermata (ed è tuttora pacifica) in
relazione a quanto disposto dalla Circolare Ag. Entr. 45/2008, che esclude
che il praticantato professionale possa essere valorizzato ai fini
IRAP. E questo, per la (coerente) ragione che detto praticantato
costituisce un istituto finalizzato alle esigenze formative del giovane
aspirante professionista e non può avere valenza organizzativa per lo Studio.
Attenzione, però, ai problemi che possono insorgere, ove
risulti che il praticante sia ... pagato.
Nessun problema, se versiamo nella normale ipotesi del
"rimborso spese" previsto dalla legge per i praticanti. Ma se il "giro dei
compensi" Professionista-Praticante inizia ad essere significativo, lì
effettivamente il discorso può cambiare e non è più così ovvio e scontato
concludere per l'irrilevanza del praticantato ai fini IRAP; specie se il
Professionista non impiega altro personale, specie se l'impiego dei praticanti è
fisiologico ... Qui, è evidentemente più facile per l'Agenzia sviluppare
illazioni sulla valenza organizzativa del praticantato e sulla sua rilevanza
IRAP.
Le notizie attualmente disponibili sulla sentenza ultima di
Cassazione non chiariscono questo aspetto.
Ecco perchè la notizia che va circolando non deve essere
"presa per oro colato", ma deve essere oggetto della massima attenzione e
ponderazione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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