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giovedì 28 giugno 2012

CONTRIBUENTI RESIDUALI, EX MINIMI (art. 27.03-05°comma DL 98/2011; Provv. Ag. Entr. 185825/2011)


La presente accompagna alcune note per specificare che, per i Contribuenti che non possano più fruire del regime fiscale agevolato dei cd “contribuenti minimi” (o non possano a priori aderirvi perché si trovano a svolgere in Partita IVA un’attività di lavoro autonomo costituente “mera prosecuzione” di quella svolta come Dipendenti o Collaboratori), è prevista la possibilità di aderire ad un regime semplificato come descritto dall’art. 27 DL citato, che comporta:

a)       Esonero IRAP;
b)       Esonero dai versamenti periodici dell’IVA, compreso l’acconto annuale 27/02;
c)        Liquidazione e versamento dell’IVA in un’unica soluzione al 16/03 (con possibilità di detrazione dell’IVA versata sui beni strumentali);
d)       Esonero dalla registrazione e tenuta delle Scritture Contabili, rilevanti ai fini IRPEF, IVA e IRAP;
e)       Esonero dal Registro dei beni ammortizzabili, qualora si forniscano, se richiesti, i dati in forma sistemica.

L’accesso a tale regime semplificato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a)                             Possesso di ricavi lordi per lavoratori autonomi non superiori a € 30.000 (da ragguagliarsi a 365 giorni, in caso di apertura di Partita IVA in corso d’anno);
b)                             Mancata effettuazione nel corso del triennio solare precedente di acquisti di beni strumentali (anche per il tramite di contratti di locazione e di leasing) non superiori a € 15.000;
c)                              Non aver effettuato “cessioni all’esportazione” (operazioni assimilate alle prestazioni di servizi internazionali) con Paesi Esteri, compresi San Marino e Vaticano;
d)                             Non avere rapporti di lavoro Dipendente, collaboratori non occasionali o associati in partecipazione;
e)                             Non essere titolari di rapporti di partecipazione e di società (di persone, capitali, cooperativa etc.).


Tali Contribuenti “residuali” dovranno in ogni caso:

a)       Numerare e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto;
b)       Provvedere alla comunicazione annuale IVA dei dati rilevanti (28/02), se il volume d’affari annuo è stato superiore a € 25.822,94;
c)        Presentare Dichiarazione dei Redditi, IVA, 770 sostituti d’imposta, e Studi di Settore;
d)       Presentare lo spesometro per le operazioni IVA non superiori a € 3.000;
e)       Presentare eventuali elenchi INTRASTAT;
f)        Comunicare eventuali dati relativi alle operazioni intracomunitarie (VIES), il tutto non contraddicendo quanto ivi esposto sulle caratteristiche del “contribuente residuale”.

Resta fermo che i contributi delle Casse di Previdenza Professionale sono deducibili IRPEF.


Dr. Giorgio Frabetti, Consulente Aziendale in Ferrara

martedì 26 giugno 2012

LIBRETTO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA-PRIMA IPOTESI APPLICATIVA



Con la riforma dell'apprendistato di cui al D.lgs. 167/2011, l'Esecutivo ha rilanciato l'ipotesi di istituire un "libretto formativo del cittadino" secondo una modulistica (telematica) approvata e omologata in sede ministeriale.
In attesa di questo importante istituto, proponiamo alle Aziende la documentazione che si allega, che riteniamo utile come indicazione di "buona prassi contrattuale" per documentare la formazione: passaggio che, con le prime discipline di CCNL, diventa sempre più stringente (il CCNL Studi Prof. ad esempio prevede che le ore di formazione non possano essere concentrate verso la fine del rapporto etc.).
Un simile passaggio è reso più rigoroso dalla previsione del nuovo potere di disposizione degli ispettori, che, riscontrate carenze non gravi al percorso formativo, possono dare essi stessi istruzioni (evidentemente tassative) sull'effettuazione della formazione.
E' essenziale, comunque, che, "a monte" del "libretto formativo" così da Noi proposto, vi sia un Progetto Formativo compilato secondo le specifiche del CCNL, con i dettagli e le specifiche lì previste sulle tempistiche della formazione; ciò diminuisce l'incertezza applicativa del rapporto e contribuisce a rendere meno invasiva l'eventuale ingerenza dell'organo inquirente nella formazione dell'apprendista.
Questa è comunque un'ipotesi di lavoro; non deve considerarsi definitiva ed è aperta a tutti gli adattamenti e suggerimenti che riteneste utile segnalare.

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente Aziendale in Ferrara

Ecco il testo-tipo di libretto formativo che si propone:


LIBRETTO DEL’APPRENDISTA NR. ______________

DATI ANAGRAFICI APPRENDISTA

Cognome ____________________ Nome __________________________
Nato a ___________________ C. Fiscale: _________________________
Residente a ____________  (Prov._____) in Via ___________________________

Apprendista dal __________________ al ___________________
Durata dell’apprendistato ______________________
CCNL applicabile ____________________



























PROGRAMMA FORMATIVO
(Estratto dal S.R.Q. legge regionale Emilia Romagna 17/2005)










































PERIODO DI APPRENDISTATO

01)  Dal ______________________ al _______________________________ presso ______________________
02)  Trasferimento presso altra azienda: _________________________







































ANNOTAZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO


NOZIONI GENERALI ACQUISITE AL _____

Ore di formazione ____________________




































Firma dell’apprendista                                 Firma del Datore di Lavoro
_______________________                        ________________________

COMPETENZE TECNICHE ACQUISITE AL _____

Ore di formazione ____________________






































Firma dell’apprendista                                 Firma del Datore di Lavoro
_______________________                        ________________________

PRATICHE SVILUPPATE DALL’APPRENDISTA AL ___________
IN AFFIANCAMENTO AL TUTOR ____________________________

Ore di formazione ____________________




































Firma dell’apprendista                                 Firma del Datore di Lavoro
_______________________                        ________________________



ANNOTAZIONI SULLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI ACQUISITE DALL’APPRENDISTA AL  _________________

Ore di formazione ____________________




































Firma dell’apprendista                                 Firma del Datore di Lavoro
_______________________                        ________________________
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DEL DATORE DI LAVORO








































Firma dell’apprendista                                 Firma del Datore di Lavoro
_______________________                      ________________________

EBIPRO NEL PARERE DELLA FONDAZIONE STUDI CDL


Con riguardo al parere della Fondazione Studi CDL nr. 07/2012, relativo all'Ente Bilaterale EBIPRO siamo a precisare quanto segue.
La succitata Fondazione esclude ogni obbligo di versamento da parte degli Studi Professionali, argomentando che l'Ente non ha ancora "messo a regime" alcuna prestazione a sostegno del reddito e che ha solo assunto un generico impegno in questo senso. Tale posizione è argomentata a partire dalla Circolare 43/2010 del Ministero del Lavoro.
Le argomentazioni della Fondazione Studi possono essere anche pregevoli nel merito, ma ai fini dell'attività dello Scrivente Studio, è opportuno considerare la prassi che fin qui si è seguita, onde evitare parzialità e trattamenti differenziati verso i Clienti. Se i Clienti sentono che abbiamo fatto "figli e figliastri" se ne hanno a male!
Come noto, per settori come Commercio, Pubblici Esercizi etc. il principio della semi-automaticità dell'iscrizione all'Ente Bilaterale è passato; per quale motivo dovremmo escludere questa regola per gli Studi Professionali?
Una differenziazione che non appare giustificata, solo se si considera che in punto di norme collettive sugli Enti Bilaterali, la norma del CCNL Studi Prof. è sostanzialmente similare: anzitutto nel prevedere dispositivi di attuazione, che ne rendono praticamente automatica l'erogazione. Come noto, se il Datore non contribuisce scatta una trattenuta "forzosa": come escluderne la rilevanza ai fini del trattamento fisso retributivo?
Certo, la Fondazione è persuasiva quando rileva che l'Ente non pare garantire in modo effettivo (come richiede la Circolare 43/2010) le prestazioni a sostegno del reddito. E certo anche lo Scrivente ebbe ad esprimere dubbi e perplessità sull'applicabilità di altre contribuzioni verso altri Enti Bilaterali (ASTER etc.), adducendo obiezioni similari. Ciononostante, per una serie combinata di pressioni (problematiche DURC etc.) prevalse prudenzialmente l'orientamento di applicare tali ritenute. Nè allora ci perdemmo più di tanto ad approfondire (come fa la Fondazione nel parere EBIPRO) la capacità degli Enti di coprire i propri servizi (cosa che ripetiamo resta dubbia).
L'indicazione più prudente è quindi quella di attenersi all'interpretazione del CCNL Studi Prof. la più possibile armonica con quelle di altri comparti che hanno previsto similiari obblighi contributivi a favore di similari Enti Bilaterali. In questo senso, può comunque valutarsi di "scaricare" sul Cliente Professionista l'onere di eccepire la non debenza dell'iscrizione: è in effetti questi ad essere maggiormente "contro-interessato" all'iscrizione, non il Consulente del lavoro che lo assiste.
Restiamo comunque a disposizione per aggiornamenti.

Studio Landi CDL Francesco, Consulente del Lavoro in Ferrara

LA FORZATA CONVIVENZA TRA PARENTI DOPO IL SISMA: RICADUTE LAVORISTICHE, PREVIDENZIALI E FISCALI


Il recentissimo sisma che ha colpito le Province di Modena, Mantova e dell'Alto Ferrarese, sta determinando un numero elevato di "sfollati".
Non sempre gli "sfollati" si concentrano, però, nelle "tendopoli": più spesso, emigrano andando presso parenti e congiunti, dando vita a vere e proprie convivenze.
Come noto, la "convivenza" anche tra parenti (es. madre e figlia) determina effetti molto rilevanti dal punto di vista "lavoristico". Ad esempio, se il "parente convivente" svolge attività di collaborazione nell'impresa dell'altro parente, ciò può determinare il riconoscimento del "lavoro familiare" (con l'esclusione della presunzione di "lavoro dipendente"), ovvero determinare l'accesso ad eventuali benefici come quelli derivanti dall'art. 33 l. 104/1992.
Solitamente questi requisiti richiedono una certa cura nella documentazione e nell'istruttoria.
Qualcuno può comunque pensare: lo stato di caos creato dal terremoto, può rendere più facile l'istruttoria? Ad esempio, può essere sufficiente l'allegazione di eventuali istanze, informazioni fornite alla Protezione Civile per ricostruire un diverso domicilio stabile presso terzi parenti, senza attendere le pesanti formalità burocratiche del "cambio di residenza"? Queste valutazioni che appaiono almeno epidermicamente suggestive, data la "notorietà" del sisma.
Al momento, dobbiamo dire che non ci risultano emanate speciali disposizioni per adeguare le certificazioni di "stato di famiglia" alla speciale realtà del terremoto. Quindi, a questi fini, continua a far fede l'iscrizione anagrafica della "residenza"/"stato di famiglia", che è il più classico punto di riferimento per tutte le prestazioni di matrice "pubblicistica" (non sarebbe congruo far dipendere agevolazioni fiscali/prestazioni sociali dal semplice domicilio, modificabile ad arbitrio dell'interessato). 
A questo punto, occorre attendere le farraginose istanze di revisione dello "stato di famiglia"?
Qualcosa si può comunque dire.
La presenza di un sisma opera di per se come "condizione di impossibilità giuridica" relativamente alla facoltà del soggetto di allegare una stabile dimora in quella ubicazione ove, ai fini amministrativi, è fissata la "residenza" anagrafica comunale classica. Tale impossibilità che riverbera i propri effetti su ogni disposizione lavoristica, fiscale e previdenziale la cui applicazione dipenda dalla allegazione del requisito dello "stato di famiglia".
A questi fini, sottoporremo all'INPS il quesito se in questi speciali possa essere sufficiente, per l'Interessato invocare benefici e ogni altro effetto di legge connesso alla "convivenza", presentando una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza del Parente nel proprio domicilio per "causa sisma", con acclusa, però, specifica certificazione/documentazione dell'inagibilità dell'abitazione del Parente, nel luogo ove questi ha fissato la propria residenza.
Al momento, ci appare limitata l'incidenza di tali problematiche ai fini fiscali. A questi fini, infatti, la "vivenza a carico" ai fini IRPEF si determina in relazione non solo al "dato fisico" della convivenza, ma anche in relazione al possesso (da parte del parente convivente) di un reddito inferiore a € 2.841 ca.
Restiamo comunque a disposizione per chiarimenti definitivi.

Studio Landi CDL Francesco, Consulente del Lavoro in Ferrara

mercoledì 20 giugno 2012

IL CONTRATTO DI FORESTERIA PER IL CANTIERE MOBILE- ASPETTI FISCALI/seconda parte

Perchè le Società che organizzano cantieri mobili ricorrono con certo appetito al contratto di foresteria? Perchè intestando la locazione alla Società ambiscono a dedurre fiscalmente il costo: sul punto, c'è molta confusione ed occorre fare chiarezza.

Quanto all'ipotesi di intestare la locazione alla Società (che poi destina i locali ai Dipendenti), si fa presente che, il canone di locazione è sì dichiarato deducibile ai sensi dell'art. 95.02° comma TUIR, ma non come semplice "costo aziendale", bensì come "costo del personale" e parzialmente, ovvero per l'importo che è considerato benefit fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 51.04°comma lett. c) TUIR.
Un simile contratto determina una trasferta, ovvero un semplice mutamento di dimora del Dipendente; se, però, contestualmente alla trasferta, si determina un mutamento di residenza, solo in questo caso, il canone di locazione è integralmente deducibile: ma sempre come costo del personale, e non come mero "costo aziendale".
Ora, se la locazione di Impresa/Società Conduttrice non determini un tale cambio di residenza, la contrattualistica di "foresteria" (con intestazione all'Azienda) non determinerà conseguenze vantaggiose in termini di deducibilità.
A questo punto, se ne sconsiglia vivamente l'adozione, anche considerato che la gestione della contrattualistica di locazione in "dipendenza" da un contratto di lavoro subordinato (mancando di un quadro regolatorio suo abbastanza consolidato) costiuisce macchinosità evidente, da evitarsi secondo noi, anche per le conseguenti incertezze applicative esiziali nel rapporto.
Siamo, pertanto, a ritenere opportuna la formula della "locazione transitoria" tout court intestata ai Dipendenti (anche collettivamente, se possibile: come per gli Studenti Universitari), ma con clausola che addebita il pagamento del canone alla Società Impresa/Società Conduttrice: tanto, nulla muta ai fini della deducibilità fiscale.
Sull'eventuale accollo delle spese per gas... in capo ai Lavoratori beneficiari dell’immobile, siamo a precisare che la presenza di queste spese riduce il valore del benefit. Ma sulla concreta percorribilità di questa ipotesi, non siamo in grado comunque di entrare più direttamente nel merito, perchè non conosciamo il possibile sviluppo economico di questa spesa. 
A margine, specifichiamo che è dovuta la comunicazione anti-terrorismo (art. 07 D.lgs. 268/1998) a nome dei singoli Inquilini.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

IL CONTRATTO DI FORESTERIA: UNA POSSIBILE SOLUZIONE PER IL CANTIERE MOBILE- LA CONTRATTUALISTICA TIPO-prima parte

Capita frequentemente che le imprese per lo più nazionali che operano su vari cantieri "mobili" (stradali, edili etc.) debbano gestire la location del Personale, degli Operai per lo più.
Una contrattualistica funzionale è quella di "foresteria".

La formula contrattuale adoperata è quella del "contratto di locazione-foresteria", che non è riconducibile alla disciplina classica della locazione abitativa (nemmeno transitoria tout court), per la conclamata dissociazione tra il Conduttore formale dell'alloggio (la Società) e coloro che viceversa fruiscono dell'alloggio.
In considerazione della conclamata particolarità del rapporto,

a) Il contratto di locazione, stipulato dalla Società a beneficio delle esigenze abitative dei lavoratori, si intende comunque come transitorio perchè in funzione dell'esaurimento della Commessa di lavoro in appalto. Il contratto dura fino al termine ultimo oggi stimabile della Commessa, è prorogabile, in caso di proroga della Commessa, ma comunque mai oltre. Non sono ammessi "lavoratori in nero", non sono ammessi in nessun caso Collaboratori Artigiani, e ogni altro eventuale soggetto impiegato nel Cantiere citato con collaborazioni autonome, ma solo lavoratori dipendenti i cui rapporti siano legittimamente instaurati.
b) Il numero di soggetti ospitati deve essere in funzione della cubatura dell'immobile; anche per questo, il testo risulta molto severo e perentorio nel vietare sublocazioni e simili. E' auspicabile che alla locazione si accompagni una disposizione del contratto di lavoro subordinato, tesa a prevedere un obbligo di dimora, che va ad integrare automaticamente le condizioni di assunzione del rapporto di lavoro subordinato (passibile, quindi, di sanzione disciplinare);
c) Si tratta di una caratteristica ipotesi di locazione "cumulativa", rivolta alle esigenze alloggiative di più soggetti. Il licenziamento di uno degli ospitati non comporta recesso dal rapporto di locazione, salvo che il numero degli ospitati sia talmente basso da rendere manifestamente anti-economica la prosecuzione della locazione. Nei limiti della cubatura, la Conduttrice può ospitare altri lavoratori in rimpiazzo di quelli cessati;
d) Contro i lavoratori licenziati che non lasciassero l'immobile, è ammessa azione di sfratto ex. art. 659 del Codice di Procedura Civile, essendo il godimento dell'immobile corrispettivo della prestazione d'opera. Abbiamo previsto un concorso equo (50-50) tra Locatori e Conduttrice nelle spese legali di sfratto.
e)Il Locatario si impegna a non dare ingresso nell'immobile a "lavoratori in nero"; per queste eventualità, solleva da responsabilità i Locatori (anche al fine delle sinistre disposizioni di legge che hanno previsto il "sequestro" dei locali relativi al Cantiere);
f) Il Locatario è investito del ruolo di colui che deve garantire il "buon nome" dei soggetti ospitati e garantire ogni influenza (anche avvalendosi del proprio potere di iniziativa disciplinare) contro atti illeciti degli Ospitati che danneggiassero l'immobile (e terzi connessi), la quiete pubblica e simili. Ciò integra in capo a obblighi di vigilanza che, ove disattesi, concorrono a configurare ipotesi di culpa in vigilando;

Va da sè che la migliore gestione del contratto dipende dall'adeguatezza del coordinamento tra il presente contratto di locazione/foresteria e i contratti di assunzione: la Conduttrice deve farsi parte attiva e assumersi obblighi di sorveglianza del personale, nelle sue prerogative di Datore di Lavoro, per garantire il più proficuo godimento dell'immobile.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

 Qui di seguito testo tipo di contratto-tipo di foresteria che si propone:

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA

Il Locatore
·         Il Sig.
CONCEDONO IN LOCAZIONE
Ad uso foresteria

Alla Società Impresa/Società Conduttrice corrente in _______________________

L’Immobile qui di seguito indicato:
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELLE UNITA' IMMOBILIARI:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
Al riguardo dell’immobile interessato alla locazione, si precisa che la messa a norma dell’Impianto elettrico e dell’impianto idraulico già esistenti, risultano da dichiarazioni rilasciate dalla Ditta ___________ e dalla Ditta ____________.

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1)       Il contratto ad uso “foresteria” è stipulato per la durata di mesi __ dal ______ al _______, prorogabili in relazione all’eventuale prolungamento della Commessa _______ di cui al punto 02), ma in nessun caso oltre questa, per ospitare i seguenti nominativi di lavoratori dipendenti della citata Società, i cui contratti di lavoro risultano in essere al momento della stipula del contratto: Sig. ___________ nato a etc. Sig. ____ etc. Il numero di persone ospitate nell’immobile locato e indicate nel punto 01) è conforme ai requisiti di cubatura dell’immobile medesimo e alla capienza abitativa massima dello stesso. Non è consentito, pertanto, ospitare altre persone in aggiunta a quelle indicate nel presente contratto. E’ viceversa consentito, nei limiti massimi di capienza dell’immobile, l’ingresso di altri lavoratori in sostituzione di quelli frattanto eventualmente cessati. Non sono ammessi al presente alloggio in nessun caso Collaboratori Artigiani, e ogni altro eventuale soggetto impiegato nel Cantiere citato con collaborazioni autonome.
2)       Il licenziamento o la cessazione in qualsiasi altra forma del rapporto di lavoro da parte di uno o più dei lavoratori ospitati non determina automaticamente l’estinzione della locazione in capo alla Conduttrice, salvo il casi in cui, avuto riguardo alla situazione concreta, avuto riguardo all’esiguo numero degli Inquilini, il rapporto non debba trasformarsi in locazione abitativa semplice: in questo caso, il rapporto di foresteria, dovrà intendersi estinto, in quanto manifestamente inutile e anti-economico.
3)       L’indicazione del termine ingloba una valutazione di provvisorietà, connessa alla tempistica strettamente necessaria per la Conduttrice di portare a termine la Commessa, relativa al Cantiere __________ e non  comporta (per dichiarazione degli Interessati) in alcun modo mutamento di residenza anagrafica da parte dei Dipendenti medesimi.
4)       La Società Impresa/Società Conduttrice garantisce il buon nome e la buona fama dei soggetti ospitati, dichiarando che eserciterà la massima vigilanza anche disciplinare sui Medesimi, affinché non compiano alcuna molestia e alcuna turbativa alla quiete pubblica e al pacifico godimento dell’immobile. Ove Il Locatore riscontrino gravi mancanze in tale vigilanza, procederanno ad intimare lo sfratto alla Conduttrice stessa. La Società Impresa/Società Conduttrice si impegna a non alloggiare nell’immobile alcun lavoratore che non risulti iscritto al Libro Unico del Lavoro o comunque qualificabile come lavoratore “sommerso”. In questa eventualità, solleva Il Locatore da ogni responsabilità. La Conduttrice esonera espressamente Il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a se o a terzi dal comportamento proprio e/o dei surrichiamati, nonché per fughe di gas, emanazioni nocive, incendio, allagamento, scoppio o altro, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
5)       La Conduttrice potrà recedere dal contratto, per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 01 mese prima. Sarà causa di risoluzione immediata del contratto il recesso del Committente della Conduttrice Impresa/Società Conduttrice dal contratto di appalto per il quale è stato acceso il Cantiere ________, o ogni altra forma di estinzione dell’appalto. La Conduttrice avrà cura di documentare la fine del rapporto di appalto.
6)       Per tutte le azioni legali inerenti ad infrazioni del presente rapporto di locazione poste in essere dagli Ospitati specialmente a quelle inerenti allo sfratto degli Ospitati medesimi, Il Locatore si associano alle iniziative legali poste in essere dalla Conduttrice. Le spese legali, che a questi fini contrattuali costituiscono spese di locazione, saranno ripartite al 50%.
7)       La Conduttrice non può dare in comodato, in tutto o in parte, né gli Ospitati potranno ulteriormente sublocare a terzi o concedere a titolo di mera ospitalità l'unità immobiliare. Il Locatore si riservano contro tali intrusioni ogni azione per la tutela della Proprietà.
8)       Viste le caratteristiche dell’immobile e in considerazione della localizzazione dello stesso, il canone per ogni periodo annuale è convenuto in Euro 10.900 (diecimilanovecento/00). in n. __ rate uguali anticipate ognuna di Euro ____ (____________/00) e sarà corrisposto entro il giorno __ del mese di competenza. Il canone non sarà aggiornato annualmente alla variazione ISTAT, per evidenti motivi di durata del rapporto. Il pagamento è accollato in capo alla Società Impresa/Società Conduttrice a mezzo di bonifico bancario presso la Banca ______________________ da versarsi entro il giorno __ di ogni mese di competenza- IBAN _______________________.
9)       Il pagamento del canone e degli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Conduttrice, qualunque ne sia il titolo.
10)   A garanzia delle obbligazioni ivi assunte, la Conduttrice corrisponde al Locatore, contestualmente alla stipula del presente contratto, la somma di _______ (________________/00), pari a __ mensilità del canone, a titolo di deposito cauzionale, non imputabile al conto pigioni. Tale somma sarà restituita entro __ (_____) giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
11)   La Conduttrice dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Locatore, nonché ai suoi incaricati, ove gli stessi ne abbiamo ragione motivata.
12)   La Conduttrice dichiara di aver visitato l’immobile locato, compresi gli impianti (di cui sarà effettuata voltura a favore della Conduttrice medesima) e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, assumendosene da questo momento la custodia. E' in ogni caso fatto espresso divieto alla Conduttrice di compiere atti e di tenere comportamenti che possano recare molestia ai Vicini, modificare la destinazione d'uso, totale o parziale, dell'immobile ed esercitare nello stesso attività incompatibili con l'uso abitativo o pericolose o antigieniche, pena la risoluzione di diritto del contratto.
13)   La Conduttrice non potrà apportare nessuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti.
14)   Sono interamente a carico della Conduttrice le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento dell'aria. Il pagamento di quanto sopra dovrà avvenire, in sede di consuntivo, a presentazione da parte del Locatori dell’estratto conto. Prima di effettuare il pagamento, la Conduttrice ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso Il Locatore (o presso l'amministratore) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
15)   Il Locatore provvederanno alla registrazione del contratto, comunicandone notizia alla Conduttrice, che corrisponderà la quota di spettanza, ai sensi della normativa vigente.
16)   Qualunque modifica al presente contratto non può avvenire e non può essere approvata se non mediante atto scritto avente data certa.
17)   Il Locatore e la Conduttrice si autorizzano reciprocamente a comunicare a Terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (Decreto Legislativo n° 196/2003).
18)   Per quanto ivi non previsto, si applicano le norme vigenti relative al rapporto di “foresteria”.

Letto, approvato e sottoscritto.
_____ lì __/__/_____

IL LOCATORE                                                                               LA CONDUTTRICE

     _______________________                                                               __________________________


giovedì 14 giugno 2012

TUTTE LE MISURE DEL GOVERNO MONTI PER I TERREMOTATI: IL DL 72/2012


Qualche breve nota per riepilogare le principali disposizioni previste dal DL 72/2012 a favore delle Aziende colpite dal sisma.
L’enunciazione che qui di seguito si propone è necessariamente succinta, un po’ perché le disposizioni sono suscettibili di assestamenti in sede di conversione in legge del DL citato, un po’ perché l’applicazione di non poche disposizioni dipende da apposita decretazione ministeriale.
Queste le disposizioni al momento previste:

  • Contributi a favore dell’Edilizia abitativa e produttiva, per gli interventi di ricostruzione, trasloco, delocalizzazione: disposizioni rimesse alla discrezionalità dei Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma, che rivestono la qualifica, per queste circostanze, di “Commissari delegati” (art. 02);
  • Disposizioni per l’agibilità dei locali produttivi, da verificarsi a cura del Datore di Lavoro (responsabile della Sicurezza degli ambienti di lavoro) in collaborazione con gli Uffici Tecnici. Data la tecnicalità e complessità della materia, con speciale riguardo alle cd “certificazioni di agibilità provvisoria” (per altro oggetto di intenso dibattito giornalistico), si raccomanda ai Sigg.ri Clienti di contattare contemporaneamente gli Uffici Tecnici Comunali e i propri Consulenti della Sicurezza (art. 03);
  • Varie disposizioni di sospensione di obblighi tributari, previdenziali, termini civili, tributari, amministrative e sanzioni amministrative (vedi prosieguo);
  • Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per rate in scadenza dal 20/05 al 30/09/2012 con sterilizzazione dei riflessi fiscali ai fini del reddito di impresa e IRAP (art. 08);
  • Rafforzamento del Fondo a sostegno del credito bancario delle PMI ex. art. 02.100°comma l. 662/1996 per un triennio a favore delle Aziende ubicate nei territori colpiti dal sisma (art. 10);
  • Contributi straordinari a favore della ripresa delle Aziende colpite dal sisma secondo disposizioni che saranno emanate i ad opera dei Presidenti Regionali delegati al sisma d’intesa con i Ministri Finanziari(art. 11);
  • Interventi straordinari a favore della ricerca industriale nelle filiere colpite dal sisma (art. 12);
  • Contributi ed interventi straordinari a favore delle Aziende Agricole e Agro-industriali colpite dal sisma (artt. 13-14);
  • Disposizioni speciali di sostegno al reddito dei Lavoratori colpiti dal sisma: Con apposito Decreto Ministeriale saranno previste indennità non superiori agli ammortizzatori sociali disposti dalla normativa vigente e apposita contribuzione figurativa. Prevista anche copertura per collaboratori a progetto e autonomi (art. 15);
  • Sostegno al Turismo, con speciali indicazioni di ordine pubblicitario a Immagine Italia (art. 16);
  • Speciali disposizioni relativamente alla gestione dei rifiuti (MUD etc.), in connessione col sisma (art. 17-18-19);

Particolare attenzione, data la complessità della materia e la non sempre perspicua tecnica legislativa, meritano le disposizioni di sospensione da Noi succintamente citate in precedenza.
In forza delle disposizioni del DL  gli obblighi e i termini oggetto di sospensione per tutti i Comuni colpiti dal sisma e citati nel DM 01/06/2011 (tra cui, lo ricordiamo, Ferrara è esclusa!) si intendono prorogati, quanto a “scadenza”, al 30/09/2012 (salvo speciali disposizioni: come per le pratiche CCIAA). Questo significa che, per gli obblighi contributivi e fiscali, da regolarizzarsi al 30/09/2012, non si applicano interessi di mora, né le procedure di ravvedimento. Evidentemente, se le rate, obblighi etc. anche in scadenza oltre il 20/05, sono già stati oggetto di versamento o di adempimento in tempi precedenti, questi non possono più essere ripetuti. Questo criterio di irripetibilità si applica in forza delle disposizioni del Codice Civile (art. 1359), relative all’irripetibilità di atti compiuti nel vigore di una condizione sospensiva.
            Qui di seguito un primo quadro delle disposizioni sospese:

  • Sospensione di procedimento civile, amministrativo pendente al 20/05/2012 fino al 31/07/2012, salvo i giudizi relativi a minori, stato delle persone, alimenti e tutti quelli ove il Giudice non riscontri un grave pregiudizio connesso al differimento della trattazione, per procedimenti incardinati presso Uffici Giudiziari e Amministrativi colpiti dal sisma. A stretto rigore di termini, deve intendersi differita al 30/09 la scadenza della stessa Dichiarazione dei redditi e di ogni altra Dichiarazione fiscale (art. 06);
  • Sospensione dei termini, per il compimento di qualsiasi atto del procedimento incardinato presso uno degli Uffici Giudiziari siti nei Comuni colpiti dal sisma;
  • Rinvio d’ufficio delle udienze (art. 06) per procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero la sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
  • Sospensione di prescrizioni, decadenze e simili dal 20/05 al 31/07/2012 per procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero la sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
  • Sospensione dell’efficacia esecutiva di titoli di credito e simili (art. 06);
  • Sospensione procedimenti penali, salvi i casi specifici contemplati nel DL (convalida fermo o arresto) (art. 06);
  • Sospensione di tutti i termini previdenziali, assistenziali, assicurativi, in scadenza tra il 20/05 e il 30/09/2012 (art. 08);
  • Sospensione di tutti i versamenti riferiti ai diritti ex. l. 580/1993, ossia Registro Imprese e simili (art. 08);
  • Sospensione dei termini riferiti alle cartelle di pagamento ex DL 78/2010, nonché ogni altro termine di decadenza relativo ad atti degli Uffici Finanziari o degli Enti Locali (art. 08);
  • Sospensione dei versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravante su immobili agricoli ed extra-agricoli (art. 08);
  • Sospensione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo e non abitativo (art. 08);
  • Sospensione delle sanzioni amministrative per le imprese che, a causa del sisma, presentino in ritardo alla Camera di Commercio le domande di registrazione etc. connesse al Registro delle Imprese, purchè i ritardi siano sanati entro il 31 dicembre 2012 (art. 08);
  • Sospensione delle sanzioni amministrative connesse alla comunicazioni obbligatorie di assunzione e simili (purchè sanate entro il 30/09/2012) per i soggetti che operino in Comuni colpiti dal sisma;

Coordinamento del DL 72/2012 con Dm 01/06/2012:
Il DL 72/2012 va coordinato con il DM 01/06 cit. del Ministero dell’Economia che ha anticipato la sospensione degli obblighi tributari (avvalendosi di una prerogativa prevista dall’art. 09 l. 212/2000).
Di massima, il DL prevede che le sue disposizioni “si aggiungano” a quelle del DM, senza comportare abrogazioni e/o sostituzioni, ma occorre fare attenzione alle sfasature.
Sfasature che innanzitutto riguardano l’individuazione della platea dei Comuni beneficiari: Comuni che il DL identifica recependo in toto la Tabella allegata al Dm (che esclude Ferrara e i capoluoghi delle Province interessate dal sisma), anche se non sempre nel corpo del DL stesso questa nomenclatura appare rispettata. Ad esempio, le speciali disposizioni sull’agibilità degli edifici aziendali di cui all’art. 03.07°comma sono estese anche a Comuni diversi tra cui Ferrara!
La stessa platea dei destinatari appare poi passibile di modifica, in forza del Dm (art. 01.03°comma) si prevede l’estensione del differimento degli adempimenti e dei versamenti fiscali anche a favore dei cittadini residenti in capoluoghi Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili a causa del sisma. Una disposizione molto favorevole, ma che lascia perplessi per la non chiara formulazione (che rende necessitato un intervento ministeriale chiarificatore in termini di Circolare).
Quanto alle disposizioni fiscali, il DL eleva la soglia di sospensione dall’imponibilità fiscale dei redditi dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili nei Comuni colpiti dal sisma di cui alla Tabella del Dm 01/06/2012 (non vi si può includere Ferrara e ogni altro Capoluogo di Provincia investita dal sisma), ai fini IRPEF e IMU fino a completa ricostruzione e comunque non oltre il periodo d’imposta 2013 (IRPEF) e 31/12/2014 (IMU).

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara