La presente
accompagna alcune note per specificare che, per i Contribuenti che non possano
più fruire del regime fiscale agevolato dei cd “contribuenti minimi” (o non
possano a priori aderirvi perché si
trovano a svolgere in Partita IVA un’attività di lavoro autonomo costituente
“mera prosecuzione” di quella svolta come Dipendenti o Collaboratori), è
prevista la possibilità di aderire ad un regime semplificato come descritto
dall’art. 27 DL citato, che comporta:
a)
Esonero IRAP;
b)
Esonero dai versamenti periodici dell’IVA, compreso
l’acconto annuale 27/02;
c)
Liquidazione e versamento dell’IVA in un’unica
soluzione al 16/03 (con possibilità di detrazione dell’IVA versata sui beni
strumentali);
d)
Esonero dalla registrazione e tenuta delle Scritture
Contabili, rilevanti ai fini IRPEF, IVA e IRAP;
e)
Esonero dal Registro dei beni ammortizzabili, qualora
si forniscano, se richiesti, i dati in forma sistemica.
L’accesso a tale
regime semplificato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
a)
Possesso di ricavi lordi per lavoratori autonomi non
superiori a € 30.000 (da ragguagliarsi a 365 giorni, in caso di apertura di
Partita IVA in corso d’anno);
b)
Mancata effettuazione nel corso del triennio solare
precedente di acquisti di beni strumentali (anche per il tramite di contratti
di locazione e di leasing) non superiori a € 15.000;
c)
Non aver effettuato “cessioni all’esportazione”
(operazioni assimilate alle prestazioni di servizi internazionali) con Paesi
Esteri, compresi San Marino e Vaticano;
d)
Non avere rapporti di lavoro Dipendente, collaboratori
non occasionali o associati in partecipazione;
e)
Non essere titolari di rapporti di partecipazione e di
società (di persone, capitali, cooperativa etc.).
Tali
Contribuenti “residuali” dovranno in ogni caso:
a) Numerare
e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto;
b) Provvedere
alla comunicazione annuale IVA dei dati rilevanti (28/02), se il volume
d’affari annuo è stato superiore a € 25.822,94;
c)
Presentare Dichiarazione dei Redditi,
IVA, 770 sostituti d’imposta, e Studi di Settore;
d) Presentare
lo spesometro per le operazioni IVA non superiori a € 3.000;
e) Presentare
eventuali elenchi INTRASTAT;
f)
Comunicare eventuali dati relativi
alle operazioni intracomunitarie (VIES), il tutto non contraddicendo quanto ivi
esposto sulle caratteristiche del “contribuente residuale”.
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente Aziendale in Ferrara
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