Come valutare il DL 72/2012 promulgato lo scorso 06/06 rispetto alle
strategie di ricostruzione delle Aziende lesionate dal sisma?
Di primo acchito, il DL fissa una serie di misure di sicuro impatto, per
quanto caratterizzate da una ratio strettamente emergenziale:
sospensione degli obblighi tributari e contributivi, aiuti economici al
ripristino dei locali produttivi lesionati, autorizzazioni semplificate per la
localizzazione dei siti produttivi in siti alternativi a quelli lesionati dal sisma,
deroghe al patto di stabilità per i contributi degli Enti Locali alla
ricostruzione, ampliamento della discrezionalità regionale per la
concessioni di ulteriori agevolazioni alle imprese, sospensione delle
tasse per pratiche amministrative inerenti al Registro delle Imprese,
previsione di istituti di sostegno del reddito per i
Lavoratori etc.
Ove l'Azienda abbia patito, a seguito del sisma, una lesione non solo ai
locali, ma alla continuitùà del ciclo produttivo stesso, si determina una
situazione di "crisi".
Sul come affrontare la "crisi" occorre intendersi: il DL 72/2012
si limita a disporre meri "aiuti" per la ricostruzione dei locali
produttivi lesionati, sostegni al credito (art. 02.100°comma l.
662/1996), reddito dei lavoratori, ma difetta di un disegno di tutela e
salvaguardia delle "filiere" e dei "distretti produttivi"
(metalmeccanica, ceramica etc.) salvo che perl'art. 12, dove vengono disposte
speciali misure per la "ricerca industriale" applicata alle "filiere"
coinvolte dal sisma (disposizione assai discutibile e auto-referenziale, che
disconosce quanto tali filiere siano labore intensive).
Non possiamo, invece, negarci come la tutela delle filiere e dei Distretti
in quanto tali (molto rilevanti in queste zone) sia centrale nelle strategie di
ricostruzione.
In questa sede, senza aver la pretesa di esaurire la materia in sè
complessa e articolata, si coglierà l'occasione di segnalare come la
legislazione previgente al sisma abbia previsto un complesso (anche se
frammentario) insieme di agevolazioni (fiscali, amministrative, creditizie) a
favore di tali tipologie di operatori economici.
A titolo esemplificativo, si coglie l'occasione di ricordare che per le
Aziende operanti in "distretti" riconosciuti da Dm ai sensi della l.
266/2005, sono previste speciali agevolazioni, quali: regole speciali di
determinazione del reddito d'impresa (art. 01.346°comma l. 2005), agevolazioni
nell'accensione di prestiti con gli Istituti di credito (art. 02.100°comma l.
662/1996). Ma anche per le Aziende non costituite (o riconosciute) formalmente
in "distretto", che siano "aggregate orizzontalmente" con
la formula del "contratto di rete" (DL 05/09 art. 03.4-ter ss) sono
previste agevolazioni similari (specie nell'accesso al credito, non nella
fiscalità). Per quest'ultima ipotesi, si rinvia a:http://www.altalex.com/index.php?idnot=14016.
Si sa: il tessuto produttivo lesionato dal sisma vive di Commesse di
multi-nazionali ed è diffuso il pericolo che le multinazionali
"delocalizzino" affidandolo ad altri.
Resta, però, che se questa eventualità è certamente attuale nel medio
periodo, nel brevissimo periodo, invece, ad essere lesa dal sisma non è solo
l'Azienda ... lesionata, ma anche l'Azienda Committente che si trova
effettivamente spiazzata a reperire sul mercato alternative per rifornirsi dei
propri fattori produttivi.
Ecco perchè ipotizzare una qualche forma di "associazione"
tra Aziende parimenti colpite dal sisma e produttivamente omogenee, è
eventualità tutt'altro che campata per aria!
A questo riguardo, invitiamo i Sigg.ri Clienti che fossero interessati a
prendere contatto con la propria Camera di Commercio di riferimento, che
certamente saprà fornire adeguate ed esaustive informazioni al riguardo.
Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara
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