Quanto all'ipotesi di intestare la locazione alla Società (che poi destina
i locali ai Dipendenti), si fa presente che, il canone di locazione è sì dichiarato deducibile ai sensi dell'art. 95.02°
comma TUIR, ma non come semplice "costo aziendale", bensì
come "costo del personale" e parzialmente, ovvero per
l'importo che è considerato benefit fiscalmente rilevante ai
sensi dell'art. 51.04°comma lett. c) TUIR.
Un simile contratto determina una trasferta, ovvero un semplice mutamento di dimora del Dipendente;
se, però, contestualmente alla trasferta, si determina un mutamento di
residenza, solo in questo caso, il canone di locazione è integralmente
deducibile: ma sempre come costo del personale, e non come mero "costo
aziendale".
Ora, se la locazione di Impresa/Società
Conduttrice non determini un tale cambio di residenza, la contrattualistica di "foresteria" (con intestazione all'Azienda)
non determinerà conseguenze vantaggiose in termini di deducibilità.
A questo punto, se ne sconsiglia vivamente l'adozione, anche considerato
che la gestione della contrattualistica di locazione in "dipendenza"
da un contratto di lavoro subordinato (mancando di un quadro regolatorio suo
abbastanza consolidato) costiuisce macchinosità evidente, da evitarsi secondo
noi, anche per le conseguenti incertezze applicative esiziali nel rapporto.
Siamo, pertanto, a ritenere opportuna la formula della "locazione
transitoria" tout court intestata ai Dipendenti (anche collettivamente, se
possibile: come per gli Studenti Universitari), ma con clausola che addebita il
pagamento del canone alla Società Impresa/Società Conduttrice: tanto, nulla
muta ai fini della deducibilità fiscale.
Sull'eventuale accollo delle spese per gas... in capo ai Lavoratori
beneficiari dell’immobile, siamo a precisare che la presenza di queste spese
riduce il valore del benefit. Ma sulla concreta percorribilità di
questa ipotesi, non siamo in grado comunque di entrare più
direttamente nel merito, perchè non conosciamo il possibile sviluppo economico
di questa spesa.
A margine, specifichiamo che è dovuta la comunicazione anti-terrorismo
(art. 07 D.lgs. 268/1998) a nome dei singoli Inquilini.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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