Qualche breve nota per riepilogare le principali disposizioni
previste dal DL 72/2012 a favore delle Aziende colpite dal sisma.
L’enunciazione
che qui di seguito si propone è necessariamente succinta, un po’ perché le
disposizioni sono suscettibili di assestamenti in sede di conversione in legge
del DL citato, un po’ perché l’applicazione di non poche disposizioni dipende
da apposita decretazione ministeriale.
Queste
le disposizioni al momento previste:
- Contributi
a favore dell’Edilizia abitativa e produttiva, per gli interventi di
ricostruzione, trasloco, delocalizzazione:
disposizioni rimesse alla discrezionalità dei Presidenti delle Regioni
coinvolte dal sisma, che rivestono la qualifica, per queste circostanze,
di “Commissari delegati” (art. 02);
- Disposizioni
per l’agibilità dei locali produttivi,
da verificarsi a cura del Datore di Lavoro (responsabile della Sicurezza
degli ambienti di lavoro) in collaborazione con gli Uffici Tecnici. Data
la tecnicalità e complessità della materia, con speciale riguardo alle cd
“certificazioni di agibilità provvisoria” (per altro oggetto di intenso
dibattito giornalistico), si raccomanda ai Sigg.ri Clienti di contattare
contemporaneamente gli Uffici Tecnici Comunali e i propri Consulenti della
Sicurezza (art. 03);
- Varie
disposizioni di sospensione di obblighi tributari, previdenziali, termini
civili, tributari, amministrative e sanzioni amministrative (vedi
prosieguo);
- Sospensione
del pagamento delle rate dei mutui per rate in scadenza dal 20/05 al
30/09/2012 con sterilizzazione dei riflessi
fiscali ai fini del reddito di impresa e IRAP (art. 08);
- Rafforzamento
del Fondo a sostegno del credito bancario delle PMI
ex. art. 02.100°comma l. 662/1996 per un triennio a favore delle Aziende
ubicate nei territori colpiti dal sisma (art. 10);
- Contributi
straordinari a favore della ripresa delle Aziende colpite dal sisma
secondo disposizioni che saranno emanate i ad opera dei Presidenti
Regionali delegati al sisma d’intesa con i Ministri Finanziari(art. 11);
- Interventi
straordinari a favore della ricerca industriale nelle filiere colpite dal
sisma (art. 12);
- Contributi
ed interventi straordinari a favore delle Aziende Agricole e
Agro-industriali colpite dal sisma (artt. 13-14);
- Disposizioni
speciali di sostegno al reddito dei Lavoratori colpiti dal sisma: Con
apposito Decreto Ministeriale saranno previste indennità non superiori
agli ammortizzatori sociali disposti dalla normativa vigente e apposita
contribuzione figurativa. Prevista anche copertura per collaboratori a
progetto e autonomi (art. 15);
- Sostegno
al Turismo, con speciali indicazioni di
ordine pubblicitario a Immagine Italia (art. 16);
- Speciali
disposizioni relativamente alla gestione dei rifiuti (MUD etc.),
in connessione col sisma (art. 17-18-19);
Particolare
attenzione, data la complessità della materia e la non sempre perspicua tecnica
legislativa, meritano le disposizioni di sospensione da Noi succintamente
citate in precedenza.
In
forza delle disposizioni del DL gli
obblighi e i termini oggetto di sospensione per tutti i Comuni colpiti dal
sisma e citati nel DM 01/06/2011 (tra cui, lo ricordiamo, Ferrara è esclusa!)
si intendono prorogati, quanto a “scadenza”, al 30/09/2012 (salvo speciali
disposizioni: come per le pratiche CCIAA). Questo significa che, per gli obblighi contributivi e fiscali,
da regolarizzarsi al 30/09/2012, non si applicano interessi di mora, né le
procedure di ravvedimento. Evidentemente, se le rate, obblighi etc.
anche in scadenza oltre il 20/05, sono già stati oggetto di versamento o di
adempimento in tempi precedenti, questi non possono più essere ripetuti. Questo
criterio di irripetibilità si applica in forza delle disposizioni del Codice Civile (art. 1359), relative
all’irripetibilità di atti compiuti nel vigore di una condizione sospensiva.
Qui
di seguito un primo quadro delle disposizioni sospese:
- Sospensione
di procedimento civile, amministrativo pendente al 20/05/2012 fino al
31/07/2012, salvo i giudizi relativi a
minori, stato delle persone, alimenti e tutti quelli ove il Giudice non
riscontri un grave pregiudizio connesso al differimento della trattazione,
per procedimenti incardinati presso Uffici Giudiziari e Amministrativi
colpiti dal sisma. A stretto rigore di termini, deve intendersi differita
al 30/09 la scadenza della stessa Dichiarazione dei redditi e di ogni
altra Dichiarazione fiscale (art. 06);
- Sospensione
dei termini, per il compimento di qualsiasi
atto del procedimento incardinato presso uno degli Uffici Giudiziari siti
nei Comuni colpiti dal sisma;
- Rinvio d’ufficio delle udienze (art. 06) per
procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero la
sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
- Sospensione
di prescrizioni, decadenze e simili dal 20/05 al 31/07/2012
per procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero
la sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
- Sospensione
dell’efficacia esecutiva di titoli di credito e simili
(art. 06);
- Sospensione
procedimenti penali, salvi i casi specifici
contemplati nel DL (convalida fermo o arresto) (art. 06);
- Sospensione
di tutti i termini previdenziali, assistenziali, assicurativi,
in scadenza tra il 20/05 e il 30/09/2012 (art. 08);
- Sospensione
di tutti i versamenti riferiti ai diritti ex. l.
580/1993, ossia Registro Imprese e simili (art. 08);
- Sospensione
dei termini riferiti alle cartelle di pagamento ex DL 78/2010, nonché ogni
altro termine di decadenza relativo ad atti degli Uffici Finanziari o
degli Enti Locali (art. 08);
- Sospensione
dei versamenti dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravante su immobili agricoli ed
extra-agricoli (art. 08);
- Sospensione
dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo e non
abitativo (art. 08);
- Sospensione
delle sanzioni amministrative per le imprese che, a causa del sisma,
presentino in ritardo alla Camera di Commercio le domande di registrazione
etc. connesse al Registro delle Imprese,
purchè i ritardi siano sanati entro il 31 dicembre 2012 (art. 08);
- Sospensione
delle sanzioni amministrative connesse alla comunicazioni obbligatorie di
assunzione e simili (purchè sanate entro il 30/09/2012) per i soggetti
che operino in Comuni colpiti dal sisma;
Coordinamento del DL 72/2012 con Dm
01/06/2012:
Il DL
72/2012 va coordinato con il DM 01/06 cit. del Ministero dell’Economia che ha
anticipato la sospensione degli obblighi tributari (avvalendosi di una
prerogativa prevista dall’art. 09 l. 212/2000).
Di massima,
il DL prevede che le sue disposizioni “si aggiungano” a quelle del DM, senza
comportare abrogazioni e/o sostituzioni, ma occorre fare attenzione alle
sfasature.
Sfasature
che innanzitutto riguardano l’individuazione della platea dei Comuni beneficiari:
Comuni che il DL identifica recependo in
toto la Tabella allegata al Dm (che esclude Ferrara e i capoluoghi delle
Province interessate dal sisma), anche se non sempre nel corpo del DL stesso
questa nomenclatura appare rispettata. Ad esempio, le speciali disposizioni
sull’agibilità degli edifici aziendali di cui all’art. 03.07°comma sono estese
anche a Comuni diversi tra cui Ferrara!
La
stessa platea dei destinatari appare poi passibile di modifica, in forza del Dm
(art. 01.03°comma) si prevede l’estensione del differimento degli adempimenti e
dei versamenti fiscali anche a favore dei cittadini residenti in capoluoghi
Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia le cui abitazioni siano state
dichiarate inagibili a causa del sisma. Una disposizione molto favorevole, ma
che lascia perplessi per la non chiara formulazione (che rende necessitato un
intervento ministeriale chiarificatore in termini di Circolare).
Quanto
alle disposizioni fiscali, il DL eleva la soglia di sospensione
dall’imponibilità fiscale dei redditi dei fabbricati distrutti o dichiarati
inagibili nei Comuni colpiti dal sisma di cui alla Tabella del Dm 01/06/2012
(non vi si può includere Ferrara e ogni altro Capoluogo di Provincia investita
dal sisma), ai fini IRPEF e IMU fino a completa ricostruzione e comunque non
oltre il periodo d’imposta 2013 (IRPEF) e 31/12/2014 (IMU).
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento