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giovedì 14 giugno 2012

TUTTE LE MISURE DEL GOVERNO MONTI PER I TERREMOTATI: IL DL 72/2012


Qualche breve nota per riepilogare le principali disposizioni previste dal DL 72/2012 a favore delle Aziende colpite dal sisma.
L’enunciazione che qui di seguito si propone è necessariamente succinta, un po’ perché le disposizioni sono suscettibili di assestamenti in sede di conversione in legge del DL citato, un po’ perché l’applicazione di non poche disposizioni dipende da apposita decretazione ministeriale.
Queste le disposizioni al momento previste:

  • Contributi a favore dell’Edilizia abitativa e produttiva, per gli interventi di ricostruzione, trasloco, delocalizzazione: disposizioni rimesse alla discrezionalità dei Presidenti delle Regioni coinvolte dal sisma, che rivestono la qualifica, per queste circostanze, di “Commissari delegati” (art. 02);
  • Disposizioni per l’agibilità dei locali produttivi, da verificarsi a cura del Datore di Lavoro (responsabile della Sicurezza degli ambienti di lavoro) in collaborazione con gli Uffici Tecnici. Data la tecnicalità e complessità della materia, con speciale riguardo alle cd “certificazioni di agibilità provvisoria” (per altro oggetto di intenso dibattito giornalistico), si raccomanda ai Sigg.ri Clienti di contattare contemporaneamente gli Uffici Tecnici Comunali e i propri Consulenti della Sicurezza (art. 03);
  • Varie disposizioni di sospensione di obblighi tributari, previdenziali, termini civili, tributari, amministrative e sanzioni amministrative (vedi prosieguo);
  • Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per rate in scadenza dal 20/05 al 30/09/2012 con sterilizzazione dei riflessi fiscali ai fini del reddito di impresa e IRAP (art. 08);
  • Rafforzamento del Fondo a sostegno del credito bancario delle PMI ex. art. 02.100°comma l. 662/1996 per un triennio a favore delle Aziende ubicate nei territori colpiti dal sisma (art. 10);
  • Contributi straordinari a favore della ripresa delle Aziende colpite dal sisma secondo disposizioni che saranno emanate i ad opera dei Presidenti Regionali delegati al sisma d’intesa con i Ministri Finanziari(art. 11);
  • Interventi straordinari a favore della ricerca industriale nelle filiere colpite dal sisma (art. 12);
  • Contributi ed interventi straordinari a favore delle Aziende Agricole e Agro-industriali colpite dal sisma (artt. 13-14);
  • Disposizioni speciali di sostegno al reddito dei Lavoratori colpiti dal sisma: Con apposito Decreto Ministeriale saranno previste indennità non superiori agli ammortizzatori sociali disposti dalla normativa vigente e apposita contribuzione figurativa. Prevista anche copertura per collaboratori a progetto e autonomi (art. 15);
  • Sostegno al Turismo, con speciali indicazioni di ordine pubblicitario a Immagine Italia (art. 16);
  • Speciali disposizioni relativamente alla gestione dei rifiuti (MUD etc.), in connessione col sisma (art. 17-18-19);

Particolare attenzione, data la complessità della materia e la non sempre perspicua tecnica legislativa, meritano le disposizioni di sospensione da Noi succintamente citate in precedenza.
In forza delle disposizioni del DL  gli obblighi e i termini oggetto di sospensione per tutti i Comuni colpiti dal sisma e citati nel DM 01/06/2011 (tra cui, lo ricordiamo, Ferrara è esclusa!) si intendono prorogati, quanto a “scadenza”, al 30/09/2012 (salvo speciali disposizioni: come per le pratiche CCIAA). Questo significa che, per gli obblighi contributivi e fiscali, da regolarizzarsi al 30/09/2012, non si applicano interessi di mora, né le procedure di ravvedimento. Evidentemente, se le rate, obblighi etc. anche in scadenza oltre il 20/05, sono già stati oggetto di versamento o di adempimento in tempi precedenti, questi non possono più essere ripetuti. Questo criterio di irripetibilità si applica in forza delle disposizioni del Codice Civile (art. 1359), relative all’irripetibilità di atti compiuti nel vigore di una condizione sospensiva.
            Qui di seguito un primo quadro delle disposizioni sospese:

  • Sospensione di procedimento civile, amministrativo pendente al 20/05/2012 fino al 31/07/2012, salvo i giudizi relativi a minori, stato delle persone, alimenti e tutti quelli ove il Giudice non riscontri un grave pregiudizio connesso al differimento della trattazione, per procedimenti incardinati presso Uffici Giudiziari e Amministrativi colpiti dal sisma. A stretto rigore di termini, deve intendersi differita al 30/09 la scadenza della stessa Dichiarazione dei redditi e di ogni altra Dichiarazione fiscale (art. 06);
  • Sospensione dei termini, per il compimento di qualsiasi atto del procedimento incardinato presso uno degli Uffici Giudiziari siti nei Comuni colpiti dal sisma;
  • Rinvio d’ufficio delle udienze (art. 06) per procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero la sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
  • Sospensione di prescrizioni, decadenze e simili dal 20/05 al 31/07/2012 per procedimenti le cui parti o difensori fossero residenti o possedessero la sede nei Comuni interessati dal sisma (art. 06);
  • Sospensione dell’efficacia esecutiva di titoli di credito e simili (art. 06);
  • Sospensione procedimenti penali, salvi i casi specifici contemplati nel DL (convalida fermo o arresto) (art. 06);
  • Sospensione di tutti i termini previdenziali, assistenziali, assicurativi, in scadenza tra il 20/05 e il 30/09/2012 (art. 08);
  • Sospensione di tutti i versamenti riferiti ai diritti ex. l. 580/1993, ossia Registro Imprese e simili (art. 08);
  • Sospensione dei termini riferiti alle cartelle di pagamento ex DL 78/2010, nonché ogni altro termine di decadenza relativo ad atti degli Uffici Finanziari o degli Enti Locali (art. 08);
  • Sospensione dei versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravante su immobili agricoli ed extra-agricoli (art. 08);
  • Sospensione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo e non abitativo (art. 08);
  • Sospensione delle sanzioni amministrative per le imprese che, a causa del sisma, presentino in ritardo alla Camera di Commercio le domande di registrazione etc. connesse al Registro delle Imprese, purchè i ritardi siano sanati entro il 31 dicembre 2012 (art. 08);
  • Sospensione delle sanzioni amministrative connesse alla comunicazioni obbligatorie di assunzione e simili (purchè sanate entro il 30/09/2012) per i soggetti che operino in Comuni colpiti dal sisma;

Coordinamento del DL 72/2012 con Dm 01/06/2012:
Il DL 72/2012 va coordinato con il DM 01/06 cit. del Ministero dell’Economia che ha anticipato la sospensione degli obblighi tributari (avvalendosi di una prerogativa prevista dall’art. 09 l. 212/2000).
Di massima, il DL prevede che le sue disposizioni “si aggiungano” a quelle del DM, senza comportare abrogazioni e/o sostituzioni, ma occorre fare attenzione alle sfasature.
Sfasature che innanzitutto riguardano l’individuazione della platea dei Comuni beneficiari: Comuni che il DL identifica recependo in toto la Tabella allegata al Dm (che esclude Ferrara e i capoluoghi delle Province interessate dal sisma), anche se non sempre nel corpo del DL stesso questa nomenclatura appare rispettata. Ad esempio, le speciali disposizioni sull’agibilità degli edifici aziendali di cui all’art. 03.07°comma sono estese anche a Comuni diversi tra cui Ferrara!
La stessa platea dei destinatari appare poi passibile di modifica, in forza del Dm (art. 01.03°comma) si prevede l’estensione del differimento degli adempimenti e dei versamenti fiscali anche a favore dei cittadini residenti in capoluoghi Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili a causa del sisma. Una disposizione molto favorevole, ma che lascia perplessi per la non chiara formulazione (che rende necessitato un intervento ministeriale chiarificatore in termini di Circolare).
Quanto alle disposizioni fiscali, il DL eleva la soglia di sospensione dall’imponibilità fiscale dei redditi dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili nei Comuni colpiti dal sisma di cui alla Tabella del Dm 01/06/2012 (non vi si può includere Ferrara e ogni altro Capoluogo di Provincia investita dal sisma), ai fini IRPEF e IMU fino a completa ricostruzione e comunque non oltre il periodo d’imposta 2013 (IRPEF) e 31/12/2014 (IMU).

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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