AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 26 giugno 2012

LA FORZATA CONVIVENZA TRA PARENTI DOPO IL SISMA: RICADUTE LAVORISTICHE, PREVIDENZIALI E FISCALI


Il recentissimo sisma che ha colpito le Province di Modena, Mantova e dell'Alto Ferrarese, sta determinando un numero elevato di "sfollati".
Non sempre gli "sfollati" si concentrano, però, nelle "tendopoli": più spesso, emigrano andando presso parenti e congiunti, dando vita a vere e proprie convivenze.
Come noto, la "convivenza" anche tra parenti (es. madre e figlia) determina effetti molto rilevanti dal punto di vista "lavoristico". Ad esempio, se il "parente convivente" svolge attività di collaborazione nell'impresa dell'altro parente, ciò può determinare il riconoscimento del "lavoro familiare" (con l'esclusione della presunzione di "lavoro dipendente"), ovvero determinare l'accesso ad eventuali benefici come quelli derivanti dall'art. 33 l. 104/1992.
Solitamente questi requisiti richiedono una certa cura nella documentazione e nell'istruttoria.
Qualcuno può comunque pensare: lo stato di caos creato dal terremoto, può rendere più facile l'istruttoria? Ad esempio, può essere sufficiente l'allegazione di eventuali istanze, informazioni fornite alla Protezione Civile per ricostruire un diverso domicilio stabile presso terzi parenti, senza attendere le pesanti formalità burocratiche del "cambio di residenza"? Queste valutazioni che appaiono almeno epidermicamente suggestive, data la "notorietà" del sisma.
Al momento, dobbiamo dire che non ci risultano emanate speciali disposizioni per adeguare le certificazioni di "stato di famiglia" alla speciale realtà del terremoto. Quindi, a questi fini, continua a far fede l'iscrizione anagrafica della "residenza"/"stato di famiglia", che è il più classico punto di riferimento per tutte le prestazioni di matrice "pubblicistica" (non sarebbe congruo far dipendere agevolazioni fiscali/prestazioni sociali dal semplice domicilio, modificabile ad arbitrio dell'interessato). 
A questo punto, occorre attendere le farraginose istanze di revisione dello "stato di famiglia"?
Qualcosa si può comunque dire.
La presenza di un sisma opera di per se come "condizione di impossibilità giuridica" relativamente alla facoltà del soggetto di allegare una stabile dimora in quella ubicazione ove, ai fini amministrativi, è fissata la "residenza" anagrafica comunale classica. Tale impossibilità che riverbera i propri effetti su ogni disposizione lavoristica, fiscale e previdenziale la cui applicazione dipenda dalla allegazione del requisito dello "stato di famiglia".
A questi fini, sottoporremo all'INPS il quesito se in questi speciali possa essere sufficiente, per l'Interessato invocare benefici e ogni altro effetto di legge connesso alla "convivenza", presentando una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza del Parente nel proprio domicilio per "causa sisma", con acclusa, però, specifica certificazione/documentazione dell'inagibilità dell'abitazione del Parente, nel luogo ove questi ha fissato la propria residenza.
Al momento, ci appare limitata l'incidenza di tali problematiche ai fini fiscali. A questi fini, infatti, la "vivenza a carico" ai fini IRPEF si determina in relazione non solo al "dato fisico" della convivenza, ma anche in relazione al possesso (da parte del parente convivente) di un reddito inferiore a € 2.841 ca.
Restiamo comunque a disposizione per chiarimenti definitivi.

Studio Landi CDL Francesco, Consulente del Lavoro in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento