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venerdì 14 agosto 2015

FERIE DI AGOSTO 2015: CI VEDIAMO A SETTEMBRE!!!


ANCHE QUEST'ANNO E' ARRIVATO FERRAGOSTO!
VI RINGRAZIAMO PER AVERCI SEGUITO, E CI DIAMO APPUNTAMENTO A SETTEMBRE CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL JOBS ACT.
BUONE FERIE DI AGOSTO A TUTTI!

lunedì 10 agosto 2015

ASSICURAZIONE INAIL SOCIO UNICO AMMINISTRATORE-RIEPILOGO

Con Nota nr. 1501/2015, l’INAIL ha formulato alcuni concetti che sono di non immediata lettura e intellegibilità.
Per una migliore comprensione ai fini pratici, è giocoforza coordinare il contenuto della nota citata con altri atti INAIL, in particolare con la Circolare 66/2008.
Dal combinato disposto di questi atti, infatti, si ricava un quadro decisamente completo ed esaustivo degli orientamenti applicativi in punto di assicurabilità INAIL del Socio Amministratore Unico, come emersi a partire da Circolare INAIL nr. 66/2008.
E’ opportuno integrare il testo della nota con il conforme contenuto della Circolare da ultimo richiamata, per avere una visione completa del quadro della normativa applicabile al caso descritto sopra. In forza dei consolidati orientamenti interpretativi (INAIL, ma anche della giurisprudenza di legittimità), il Socio impegnato in attività di tipo manuale è tenuto ad assicurarsi all’ INAIL, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.
Viceversa, per i Soci, che, in modo permanente o avventizio, e senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono a quello degli altri, l’obbligo assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività venga sviluppata espressamente e formalmente in forma subordinata.
Ai fini degli obblighi di assicurazione INAIL, queste regole si applicano direttamente al Socio Unico.
Non ricorrendo nessuno di queste condizioni, il Socio è assicurabile all’INAIL a titolo di “collaboratore para-subordinato” A disposizione per approfondimenti

martedì 4 agosto 2015

JOBS ACT E APPRENDISTATO STAGIONALE NEL CCNL PUBBLICI ESERCIZI

Dal 25/6/2015, è in vigore il D.lgs. 81/2015 (anche denominato Codice dei contratti) che recepisce le linee di riforma del Jobs Act (l. 183/2014) sulla contrattualistica flessibile di lavoro, tra cui l’apprendistato, disciplinato ex. artt. 41 ss.
Il Codice dei Contratti conferma, all’art. 44.5°comma, la previsione del cd “apprendistato stagionale”, tipico del settore Turismo-Pubblici Esercizi, con la peculiare articolazione “a tempo determinato” del rapporto di apprendistato (comunemente “a tempo indeterminato”).
Per capire quale sia la disciplina transitoriamente applicabile, occorre riferirsi all’art. 55.2°comma che mantiene in vigore, fino a diversa disposizione, le regolazioni vigenti. Quindi, nel caso specifico, deve ritenersi ancora in vigore l’art. 64 CCNL Pubblici Esercizi, che regola questa speciale ipotesi di apprendistato. In allegato, a titolo di pro-memoria, l’estratto della disciplina di CCNL.
Qui di seguito, il testo della norma di CCNL:

Art. 64. Apprendistato in cicli stagionali.
1. In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario. 2. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra. 3. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati. A disposizione per approfondimenti

lunedì 3 agosto 2015

APPRENDISTATO PER PERSONALE DISOCCUPATO O IN MOBILITA'-PANORAMICA

Un primo e brevissimo flash, che riguarda la previsione di apprendistato per personale disoccupato o in mobilità ex. art. Di seguito, in prima battuta, gli elementi incentivanti più significativi (estratti da MASSI, Generazionevincenteblog, link: http://www.generazionevincente.it/?p=4681) :

Contribuzione ridotta: fatte salve ulteriori delucidazioni fornite dall’INPS o dal Ministero del Lavoro, essa è del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (0 + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%). Ai fini del computo valgono sempre i criteri e le modalità individuate dall’Istituto con la circolare n. 22/2007;
Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni. Il rapporto è di uno a uno se si calcola un apprendista in relazione ad un dipendente qualificato o specializzato in forza presso l’azienda che ha un organico fino a nove dipendenti, per salire in quelle più grandi ad un rapporto di tre a due fermi restando i limiti dimensionali previsti per le aziende artigiane dall’art. 4 della legge n. 443/1985. Resta inteso che nelle imprese con un organico superiore alle quarantanove unità anche tali apprendisti rientrano nella percentuale di conferma del 20% riferita a quelli assunti nell’ultimo triennio;
Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato e’ applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
Non computabilita’ nell’organico per tutta la durata del periodo formativo: la previsione generale, prevista al comma 3 dell’art. 47, fa si’, ad esempio, che essi non si calcolino per tutta la durata della formazione triennale ( o quinquennale se riferita a qualifiche rinvenibili anche nel settore artigiano) ai fini del collocamento dei disabili cosa che in un prossimo futuro, potrebbe assumere una specifica valenza se passerà nello schema di semplificazione in materia di lavoro, attualmente al parere delle Camere, quanto previsto per le imprese dimensionate a quindici dipendenti ove l’adempimento dell’obbligo legale non sarà più correlato ad una nuova assunzione, con possibilità di “onorarlo” nei successivi dodici mesi, ma scattera’ subito ( nei sessanta giorni successivi al raggiungimento del tetto occupazionale);
Costo del personale ai fini dell’IRAP: il contratto di apprendistato e’ un rapporto a tempo indeterminato deducibile nella sua interezza dalla base di calcolo come previsto, a partire da quest’anno e con effetti dal 2016, dall’art. 1, commi da 20 a 26 della legge n. 190/2014; Licenziabilita’ durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 il quale, in caso di illegittimità delle motivazioni prevede all’art. 3 ( e fatte salve le nullità, le discriminazioni e le ritorsioni tutelate dall’art. 2) la corresponsione di una indennità economica pari a due mensilità di retribuzione all’anno calcolata sull’ultima utile ai fini del TFR, partendo da una base di quattro, fino a ventiquattro, valori ridotti della metà con un tetto massimo fissato a sei per le associazioni di tendenza e per i datori di lavoro che non superano la soglia delle quindici unità (cinque per quelli agricoli).

ESTRATTO CIRCOLARE 16/2015 FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO.
Apprendistato professionalizzante per lavoratori disoccupati e in mobilità

“Viene modificata la possibilità di stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante per il reinserimento di lavoratori attraverso la loro qualificazione o riqualificazione professionale. Rispetto al passato, viene puntualizzato che il contratto è quello professionalizzante ed i soggetti che possono essere assunti non sono quelli iscritti nelle liste di mobilità come previsto all’art.7 del D.Lgs. n.167/2011 ma coloro che percepiscono un’indennità di mobilità. Inoltre, vengono compresi ora anche coloro che percepiscono il trattamento di disoccupazione. Conformemente al passato nei confronti di tali soggetti non si applicano i limiti di età in quanto il requisito è esclusivamente quello della percezione della prestazione di sostegno al reddito. Per tali lavoratori, tuttavia, non si applica la possibilità di recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. al termine del contratto in quanto si rendono applicabili le normali regole in materia di licenziamenti individuali previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche tale principio era già presente nella precedente disciplina). Sul fronte delle agevolazioni, ai percettori di indennità di mobilità si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”. Restiamo a disposizione per seguire i chiarimenti e le specifiche applicative che il Ministero e gli altri Istituti competenti vorranno assestare.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SECONDO IL JOBS ACT (D.LGS. 81/2015- cd CODICE DEI CONTRATTI)

Più che una disciplina tout court nuova, il D.lgs. 81/2015 ha largamente confermato le linee di base della disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, già oggetto di una imponente e sistematica “codificazione” (e parziale semplificazione) con il D.lgs. 167/2011, e ulteriormente rimaneggiata (in direzione “semplificante”) dal DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014).
Di seguito, compendiamo, ad uso e comodità dei Clienti, le principali linee caratterizzanti il citato contratto. NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 55.1°comma lett. g) ed ex. art. 49.5°comma D.lgs. 81/2015, restano in vigore le precedenti disposizioni di CCNL sull’apprendistato, fino al recepimento delle nuove norme contrattuali da parte della contrattazione collettiva.
Per gli altri tipi di apprendistato (apprendistato per qualifica professionale, “I Livello”, e “alta formazione”), attesa la connessione con il sistema di regole che presiedono l’ordinamento scolastico e della formazione professionale, ci riserviamo note a parte, dedicate.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DOPO IL DLGS 81/2015

SOGGETTI:
Con contratto di apprendistato professionalizzante, possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in tutti i settori produttivi, privati o pubblici, per il conseguimento di una qualificazione professionale;
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età;

QUALIFICAZIONE:
La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle Parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dei sistemi di inquadramento del personale, di cui ai contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

DURATA E FORMAZIONE:
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata, le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni, ovvero 5 per profili professionali artigianali individuati dalla contrattazione collettiva;
La formazione di tipo professionale, svolta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 h per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
E’ confermata la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
La Regione comunica al Datore di Lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto (UNILAV) le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento a sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei Datori di Lavoro e delle loro Associazioni che abbiano dichiarato la propria disponibilità. In assenza di regolamentazione formativa dell’offerta pubblica, trovano applicazione le normative vigenti (vuoi di origine regionale, vuoi contrattuale);
Regioni, Province Autonome e Associazioni datorili possono definire, anche nell’ambito degli Enti Bilaterali, le modalità per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano o di Mestiere;
Per i Datori di Lavoro, che esercitino l’attività in “cicli stagionali”, i contratti collettivi nazionali possono definire specifiche regolazioni contrattuali dell’apprendistato, anche a tempo determinato.

ALTRE DISPOSIZIONI:
Si conferma la speciale sanzione consistente nell’aggravio della contribuzione INPS (contribuzione per livello retributivo di qualifica maggiorata del 100%), per gli inadempimenti formativi imputabili al Datore di Lavoro;
Si conferma l’impianto delle sanzioni amministrative previgenti (su cui, comunque, ci riserveremo un approfondimento);
Si conferma la diffidabilità ex. art. 13 D.lgs. 124/04 degli illeciti amministrativi inerenti la contrattualistica di apprendistato;
Si conferma l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva con riguardo a taluni istituti;
A prescindere da limiti di età, possono essere assunti con apprendistato lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o ammortizzatore sociale (sulla disposizione, ci serviamo i dovuti approfondimenti);
Restano ferme le aliquote percentuali agevolate per l’apprendistato (cui si dovrà aggiungere l’aliquota CIG, ma sul punto, ci riserviamo approfondimenti);
Resta ferma la possibilità di mantenere le aliquote agevolate per gli apprendisti anche fino ad un anno dalla qualificazione dell’apprendista;
A fine rapporto, l’apprendista può essere liberamente licenziato ex. art. 2118 Codice Civile (art. 42.4°comma D.lgs. 81/2015);
Durante il rapporto di apprendistato, si applica la normativa limitativa dei licenziamenti. Ci riserviamo approfondimenti, dato che l’art. 1 D.lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) non appare chiaro sulla normativa applicabile al licenziamento in costanza di apprendistato.

CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE: Sostanzialmente invariata. Riguarda esclusivamente Datori di Lavoro con più di 50 Dipendenti, e obbliga l’Azienda ad assumere, il 20% degli apprendisti, il cui rapporto si sia concluso nel triennio precedente (salvo che, per dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giusta causa). Ove non sia rispettata la percentuale, è consentita l’assunzione di un solo apprendista. Apprendisti assunti in eccedenza sono considerati ab origine a tempo indeterminato. Dovrebbe trovare applicazione, in parte qua, il contenuto delle disposizioni della Circ. Min. Lav. 18/2014.

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 55.1°comma lett. g) ed ex. art. 49.5°comma D.lgs. 81/2015, restano in vigore le precedenti disposizioni di CCNL sull’apprendistato, fino al recepimento delle nuove norme contrattuali da parte della contrattazione collettiva.

A disposizione per approfondimenti e aggiornamenti