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lunedì 3 agosto 2015

APPRENDISTATO PER PERSONALE DISOCCUPATO O IN MOBILITA'-PANORAMICA

Un primo e brevissimo flash, che riguarda la previsione di apprendistato per personale disoccupato o in mobilità ex. art. Di seguito, in prima battuta, gli elementi incentivanti più significativi (estratti da MASSI, Generazionevincenteblog, link: http://www.generazionevincente.it/?p=4681) :

Contribuzione ridotta: fatte salve ulteriori delucidazioni fornite dall’INPS o dal Ministero del Lavoro, essa è del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (0 + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%). Ai fini del computo valgono sempre i criteri e le modalità individuate dall’Istituto con la circolare n. 22/2007;
Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni. Il rapporto è di uno a uno se si calcola un apprendista in relazione ad un dipendente qualificato o specializzato in forza presso l’azienda che ha un organico fino a nove dipendenti, per salire in quelle più grandi ad un rapporto di tre a due fermi restando i limiti dimensionali previsti per le aziende artigiane dall’art. 4 della legge n. 443/1985. Resta inteso che nelle imprese con un organico superiore alle quarantanove unità anche tali apprendisti rientrano nella percentuale di conferma del 20% riferita a quelli assunti nell’ultimo triennio;
Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato e’ applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
Non computabilita’ nell’organico per tutta la durata del periodo formativo: la previsione generale, prevista al comma 3 dell’art. 47, fa si’, ad esempio, che essi non si calcolino per tutta la durata della formazione triennale ( o quinquennale se riferita a qualifiche rinvenibili anche nel settore artigiano) ai fini del collocamento dei disabili cosa che in un prossimo futuro, potrebbe assumere una specifica valenza se passerà nello schema di semplificazione in materia di lavoro, attualmente al parere delle Camere, quanto previsto per le imprese dimensionate a quindici dipendenti ove l’adempimento dell’obbligo legale non sarà più correlato ad una nuova assunzione, con possibilità di “onorarlo” nei successivi dodici mesi, ma scattera’ subito ( nei sessanta giorni successivi al raggiungimento del tetto occupazionale);
Costo del personale ai fini dell’IRAP: il contratto di apprendistato e’ un rapporto a tempo indeterminato deducibile nella sua interezza dalla base di calcolo come previsto, a partire da quest’anno e con effetti dal 2016, dall’art. 1, commi da 20 a 26 della legge n. 190/2014; Licenziabilita’ durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 il quale, in caso di illegittimità delle motivazioni prevede all’art. 3 ( e fatte salve le nullità, le discriminazioni e le ritorsioni tutelate dall’art. 2) la corresponsione di una indennità economica pari a due mensilità di retribuzione all’anno calcolata sull’ultima utile ai fini del TFR, partendo da una base di quattro, fino a ventiquattro, valori ridotti della metà con un tetto massimo fissato a sei per le associazioni di tendenza e per i datori di lavoro che non superano la soglia delle quindici unità (cinque per quelli agricoli).

ESTRATTO CIRCOLARE 16/2015 FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO.
Apprendistato professionalizzante per lavoratori disoccupati e in mobilità

“Viene modificata la possibilità di stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante per il reinserimento di lavoratori attraverso la loro qualificazione o riqualificazione professionale. Rispetto al passato, viene puntualizzato che il contratto è quello professionalizzante ed i soggetti che possono essere assunti non sono quelli iscritti nelle liste di mobilità come previsto all’art.7 del D.Lgs. n.167/2011 ma coloro che percepiscono un’indennità di mobilità. Inoltre, vengono compresi ora anche coloro che percepiscono il trattamento di disoccupazione. Conformemente al passato nei confronti di tali soggetti non si applicano i limiti di età in quanto il requisito è esclusivamente quello della percezione della prestazione di sostegno al reddito. Per tali lavoratori, tuttavia, non si applica la possibilità di recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. al termine del contratto in quanto si rendono applicabili le normali regole in materia di licenziamenti individuali previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche tale principio era già presente nella precedente disciplina). Sul fronte delle agevolazioni, ai percettori di indennità di mobilità si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge”. Restiamo a disposizione per seguire i chiarimenti e le specifiche applicative che il Ministero e gli altri Istituti competenti vorranno assestare.

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