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lunedì 3 agosto 2015

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SECONDO IL JOBS ACT (D.LGS. 81/2015- cd CODICE DEI CONTRATTI)

Più che una disciplina tout court nuova, il D.lgs. 81/2015 ha largamente confermato le linee di base della disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, già oggetto di una imponente e sistematica “codificazione” (e parziale semplificazione) con il D.lgs. 167/2011, e ulteriormente rimaneggiata (in direzione “semplificante”) dal DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014).
Di seguito, compendiamo, ad uso e comodità dei Clienti, le principali linee caratterizzanti il citato contratto. NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 55.1°comma lett. g) ed ex. art. 49.5°comma D.lgs. 81/2015, restano in vigore le precedenti disposizioni di CCNL sull’apprendistato, fino al recepimento delle nuove norme contrattuali da parte della contrattazione collettiva.
Per gli altri tipi di apprendistato (apprendistato per qualifica professionale, “I Livello”, e “alta formazione”), attesa la connessione con il sistema di regole che presiedono l’ordinamento scolastico e della formazione professionale, ci riserviamo note a parte, dedicate.

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DOPO IL DLGS 81/2015

SOGGETTI:
Con contratto di apprendistato professionalizzante, possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in tutti i settori produttivi, privati o pubblici, per il conseguimento di una qualificazione professionale;
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età;

QUALIFICAZIONE:
La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle Parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dei sistemi di inquadramento del personale, di cui ai contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

DURATA E FORMAZIONE:
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata, le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni, ovvero 5 per profili professionali artigianali individuati dalla contrattazione collettiva;
La formazione di tipo professionale, svolta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’Azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 h per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
E’ confermata la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
La Regione comunica al Datore di Lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto (UNILAV) le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento a sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei Datori di Lavoro e delle loro Associazioni che abbiano dichiarato la propria disponibilità. In assenza di regolamentazione formativa dell’offerta pubblica, trovano applicazione le normative vigenti (vuoi di origine regionale, vuoi contrattuale);
Regioni, Province Autonome e Associazioni datorili possono definire, anche nell’ambito degli Enti Bilaterali, le modalità per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano o di Mestiere;
Per i Datori di Lavoro, che esercitino l’attività in “cicli stagionali”, i contratti collettivi nazionali possono definire specifiche regolazioni contrattuali dell’apprendistato, anche a tempo determinato.

ALTRE DISPOSIZIONI:
Si conferma la speciale sanzione consistente nell’aggravio della contribuzione INPS (contribuzione per livello retributivo di qualifica maggiorata del 100%), per gli inadempimenti formativi imputabili al Datore di Lavoro;
Si conferma l’impianto delle sanzioni amministrative previgenti (su cui, comunque, ci riserveremo un approfondimento);
Si conferma la diffidabilità ex. art. 13 D.lgs. 124/04 degli illeciti amministrativi inerenti la contrattualistica di apprendistato;
Si conferma l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva con riguardo a taluni istituti;
A prescindere da limiti di età, possono essere assunti con apprendistato lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o ammortizzatore sociale (sulla disposizione, ci serviamo i dovuti approfondimenti);
Restano ferme le aliquote percentuali agevolate per l’apprendistato (cui si dovrà aggiungere l’aliquota CIG, ma sul punto, ci riserviamo approfondimenti);
Resta ferma la possibilità di mantenere le aliquote agevolate per gli apprendisti anche fino ad un anno dalla qualificazione dell’apprendista;
A fine rapporto, l’apprendista può essere liberamente licenziato ex. art. 2118 Codice Civile (art. 42.4°comma D.lgs. 81/2015);
Durante il rapporto di apprendistato, si applica la normativa limitativa dei licenziamenti. Ci riserviamo approfondimenti, dato che l’art. 1 D.lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) non appare chiaro sulla normativa applicabile al licenziamento in costanza di apprendistato.

CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE: Sostanzialmente invariata. Riguarda esclusivamente Datori di Lavoro con più di 50 Dipendenti, e obbliga l’Azienda ad assumere, il 20% degli apprendisti, il cui rapporto si sia concluso nel triennio precedente (salvo che, per dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giusta causa). Ove non sia rispettata la percentuale, è consentita l’assunzione di un solo apprendista. Apprendisti assunti in eccedenza sono considerati ab origine a tempo indeterminato. Dovrebbe trovare applicazione, in parte qua, il contenuto delle disposizioni della Circ. Min. Lav. 18/2014.

NORMA TRANSITORIA: Ai sensi dell’art. 55.1°comma lett. g) ed ex. art. 49.5°comma D.lgs. 81/2015, restano in vigore le precedenti disposizioni di CCNL sull’apprendistato, fino al recepimento delle nuove norme contrattuali da parte della contrattazione collettiva.

A disposizione per approfondimenti e aggiornamenti

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