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venerdì 31 gennaio 2014

VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA DEL LAVORO: RESPONSABILITA' ANCHE SE DANNEGGIATI SONO TERZI NON LAVORATORI



 Si coglie l'occasione di menzionare un'importante sentenza (sent. 42647/2013) con la quale la Corte di Cassazione (Penale) ha precisato che la violazione del Datore di Lavoro/Legale Rappresentante alle norme di Sicurezza/Igiene sul lavoro determina responsabilità civilmente e penalmente rilevante anche se danneggiati sono soggetti terzi, estranei all'ambiente di lavoro: es. i Clienti o gli Avventori.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti

IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE AVANTI LA DTL SI PUO' SANARE CON LA CONCILIAZIONE SINDACALE-INTERPELLO 01/2014



L'anno 2014 si apre con la piccola, ma rilevante notizia dell'Interpello 01/2014 con il quale il Ministero del Lavoro ha puntualizzato alcuni aspetti procedurali relativi alla conciliazione avanti alla DTL ex. art. 07 l. 604/1966 (Aziende con più di 15 Dipendenti), prodromica, nel disegno della riforma Monti-Fornero, al licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" (detto, volgarmente, "licenziamento economico").
Su sollecitazione di Confindustria, il Ministero ha chiarito che, ove il Datore di Lavoro abbia proceduto al "licenziamento economico", senza passare per la conciliazione obbligatoria avanti la DTL, ma abbia confermato il licenziamento in conciliazione sindacale, il licenziamento si considera valido e "sanato" il vizio formale dell'assenza della procedura di conciliazione obbligatoria.
In questo senso, il vizio "formale" non è più azionabile avanti al Giudice ex. art. 18.06°comma l. 300/1970, in quanto sia stato espressamente oggetto di "sanatoria" e "transazione" nella conciliazione sindacale.
Al momento, non è stato chiarito dal Ministero se per conseguire tali effetti "sananti", la conciliazione debba contenere espressamente la formula espressa di "rinuncia" del Lavoratore all'impugnativa del licenziamento (in questo caso, sorgerebbero, come noto, criticità sul versante del riconoscimento del diritto all'ASpI), ovvero possa dedursi da formule del tipo "Il Lavoratore solleva il Datore di Lavoro da ogni contestazione attinente anche a profili deducibili nella presente controversia" (formula non infrequente, specie nelle cd "conciliazioni novative").
A Ns. modesto giudizio, in asenza di anomalie evidenti nella procedura conciliativa, è essenziale, ai fini di una completa sanatoria che il Lavoratore, pur consapevole del vizio, non l'abbia contestato in sede di conciliazione.
Restiamo comunque a disposizione per aggiornamenti.




mercoledì 29 gennaio 2014

LAVORATORI SOMMINISTRATI 2013, COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 GENNAIO



Le aziende che nel corso del 2013 hanno utilizzato lavoratori dipendenti delle Agenzie di Somministrazione, dovranno obbligatoriamente comunicare, entro il 31 gennaio prossimo, una serie di dati alle proprie rappresentanze sindacali interne o, in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
La mancanza o non corretta effettuazione della comunicazione periodica porta una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.250 euro.
Per approfondimenti, si rinvia al link DPL Modena: 

IRAP: COME TI ABBATTO IL COSTO DEL LAVORO-2A PARTE



La deduzione per “incremento occupazionale”

            La verifica della condizione rappresentata dall’incremento occupazionale richiede di confrontare due parametri:

a)       Numero puntuale dei Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza del periodo di imposta;
b)      Corrispondente valore medio del precedente periodo di imposta.

Pertanto, il Contribuente che, avendo effettuato nuove assunzioni nel periodo d’imposta, eccedenti i contratti cessati nel medesimo periodo, intenda fruire della deduzione in esame, deve calcolare il numero dei Lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.
Si evidenzia, inoltre, che l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in Società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.
Altresì, nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività, che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte al limite numerico di superficie.
           
CASO PRATICO:

Dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31/12/2014
15
Dipendenti assunti nel periodo d’imposta 2014
5
Dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31/12/2014
20
Dato medio relativo al periodo d’imposta 2013
14
Incremento nel periodo d’imposta 2014, rispetto alla media del 2013
6
Deduzioni ammesse nel periodo di imposta 2014
5

In questo caso, la deduzione potrà essere fruita per cinque lavoratori dipendenti a tempo indeterminato neoassunti.
La deduzione spetta fino al 31/12/2016 (per il periodo di imposta e per i due successivi), anche se l’incremento occupazionale non sarà mantenuto nei successivi esercizi.
In merito al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part time e quelle a tempo pieno.
Eventuali lavoratori stagionali concorrono, invece, alla formazione del numero dei lavoratori mediamente occupati in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato nel periodo d’imposta.

Quando si perde la deduzione:

Come già evidenziato, la deduzione spetta, per il medesimo rapporto d’impiego, a partire dal periodo d’imposta in cui si effettua l’assunzione e per i due successivi, ad eccezione del caso in cui si verifichi:

·         La risoluzione del rapporto di lavoro, anche per causa non dipendente dalla volontà del Datore di Lavoro;
·         La decadenza.

Nel primo caso, la risoluzione del rapporto di lavoro opera limitatamente al singolo rapporto stesso che viene meno. Il verificarsi dell’evento comporta la perdita del beneficio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui si è risolto il contratto, ma continua a operare con riferimento alle altre nuove assunzioni, per le quali è eventualmente sorto il diritto (Risoluzione Agenzia Entrate 07/E/2006).
Con riferimento alla successiva ipotesi, il secondo periodo del comma 04-quater dell’art. 13 del Decreto IRAP prevede espressamente che il soggetto decada dal beneficio qualora, nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti risulti pari o inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in tale periodo di imposta.
Al verificarsi della causa di decadenza, il Datore di Lavoro perde, dunque, il diritto di usufruire dell’agevolazione per tutti i lavoratori che, nei precedenti periodi d’imposta avevano attribuito il diritto alla stessa.

            CASO PRATICO:

           
Dipendenti assunti a tempo indeterminato, in forza al 31/12/2014
20
Incremento nel periodo d’imposta 2014 rispetto alla media del 2013
6
Deduzioni ammesse nel periodo d’imposta 2014
5
Dipendenti assunti nel periodo d’imposta 2015
2
Dipendenti cessati nel periodo d’imposta 2015
3
Dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31/12/2015
19
Dato medio relativo al periodo di imposta 2014 (per verifica decadenza)
19.5
Decremento relativo al periodo 2015
-0.5
Deduzioni ammesse periodo di imposta 2015
0
Deduzioni ammesse periodo d’imposta 2014
0