Cosa sono
le sturt up innovative? Lo spiega l'art. 25 DL 179/2012 (conv. in l.
221/2012): una definizione macchinosa e complessa per cui si rinvia
all'allegato. Sinteticamente, possiamo dire che con sturt up innovativa si
intende una "Nuova attività" caratterizzata da un elevato
investimento tecnologico in "ricerca e sviluppo" che compendi
l'impiego di personale altamente qualificato proveniente dal mondo della
ricerca, in funzione dello sviluppo di brevetti e simili formule industriali.
Per i
dettagli tecnici (specie le procedure di riconoscimento da parte della CCIAA)
si rinvia all'allegato.
Per gli
aspetti societari etc., si rinvia al sito della Camera di Commercio di Ferrara
al link: http://startup.registroimprese.it/.
A noi
interessano solo alcuni cenni, relativamente alla disciplina giuslavoristica,
che si compendia nei termini che seguono.
Per
quanto riguarda, nello specifico, la disciplina dei rapporti a termine, è
prevista una disciplina molto più flessibile del consueto, a condizione che il
contratto abbia per oggetto lo sviluppo di attività inerenti o strumentali
all'oggetto sociale (art. 28.02°comma DL 179/2012). Non si tratta (come
potrebbe pensarsi) di una variante delle cd "assunzioni acausali" ex.
art. 01.01bis D.lgs. 368/2001, ma una assunzione a termine "con
causale", sia pure con "causale speciale", in quanto connessa
allo sviluppo di servizi innovativi.
La
"causale speciale" è funzionale al godimento in capo al Datore di
Lavoro di una disciplina speciale di contrattualistica a
termine particolare che si illustra nei seguenti termini:
senza questa speciale motivazione, si applica la disciplina "comune"
dei rapporti a termine.
Non è
del tutto chiaro cosa la legge intenda per attività "inerenti e
strumentali all'oggetto sociale" deducibili in questa specialissima
contrattualistica. E questo deve invitare alla prudenza e a particolare
attenzione. Di massima, riteniamo che la contrattualistica de qua
debba essere concepita non solo "in funzione di specifiche funzioni
organizzative, tecniche, sostitutive a termine", ma in una
funzione economico-gestionale comunque connessa coi i "servizi
innovativi" e crediamo che detta contrattualistica riguardi
contemporaneamente il lavoro dei Ricercatori veri e propri, ma anche di quegli
Impiegati esecutivi la cui attività di archiviazione/imputazione dati richieda
lo svolgimento di speciali cognizioni.
Sul
punto, occorre attendere le Circolari del Ministero del Lavoro, a
chiarificazione della complessa materia.
E'
comunque altamente raccomandabile procedere a confermare dette
"causali speciali da sturt
up" avanti la DTL
ricorrendo alla "certificazione del contratto" ex. art. 70 D.lgs.
276/2003.
Una
volta "riconosciuta" la speciale "causale" del rapporto a
termine da sturt up, questa è la disciplina applicabile al rapporto:
-Durata
minima/massima del rapporto: La durata minima è di 06 mesi (sotto
i 06 mesi, si applica la disciplina "comune" ex. D.lgs. 368/2001), la
durata massima è di 36 mesi (ordinaria);
- I
rapporti possono essere prorogati, reiterati, anche senza soluzione di
continuità tra la fine di un rapporto e l'altro;
-Successione dei rapporti a termine: Ferma restando il tetto massimo dei 36 mesi di impiego
massimo del lavoratore a termine, è consentita, in via del tutto eccezionale,
una ulteriore proroga di altri 12 mesi ai contratti a termine, previa
autorizzazione alla DTL. Questa disciplina non è derogabile, nemmeno in senso
migliorativo dalla contrattazione collettiva;
- I
contratti non rilevano ai fini degli eventuali limiti qualitativi del CCNL
(art. 10.07°comma D.lgs. 368/01).
Si
attendono chiarimenti in merito alle ricadute di tale speciale disciplina dei
rapporti a termine agli effetti del computo della base occupazionale per
disabili, licenziamenti etc.
Per il
resto, si applicano le disposizioni generali sui contratti a termine.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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