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venerdì 31 gennaio 2014

IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE AVANTI LA DTL SI PUO' SANARE CON LA CONCILIAZIONE SINDACALE-INTERPELLO 01/2014



L'anno 2014 si apre con la piccola, ma rilevante notizia dell'Interpello 01/2014 con il quale il Ministero del Lavoro ha puntualizzato alcuni aspetti procedurali relativi alla conciliazione avanti alla DTL ex. art. 07 l. 604/1966 (Aziende con più di 15 Dipendenti), prodromica, nel disegno della riforma Monti-Fornero, al licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" (detto, volgarmente, "licenziamento economico").
Su sollecitazione di Confindustria, il Ministero ha chiarito che, ove il Datore di Lavoro abbia proceduto al "licenziamento economico", senza passare per la conciliazione obbligatoria avanti la DTL, ma abbia confermato il licenziamento in conciliazione sindacale, il licenziamento si considera valido e "sanato" il vizio formale dell'assenza della procedura di conciliazione obbligatoria.
In questo senso, il vizio "formale" non è più azionabile avanti al Giudice ex. art. 18.06°comma l. 300/1970, in quanto sia stato espressamente oggetto di "sanatoria" e "transazione" nella conciliazione sindacale.
Al momento, non è stato chiarito dal Ministero se per conseguire tali effetti "sananti", la conciliazione debba contenere espressamente la formula espressa di "rinuncia" del Lavoratore all'impugnativa del licenziamento (in questo caso, sorgerebbero, come noto, criticità sul versante del riconoscimento del diritto all'ASpI), ovvero possa dedursi da formule del tipo "Il Lavoratore solleva il Datore di Lavoro da ogni contestazione attinente anche a profili deducibili nella presente controversia" (formula non infrequente, specie nelle cd "conciliazioni novative").
A Ns. modesto giudizio, in asenza di anomalie evidenti nella procedura conciliativa, è essenziale, ai fini di una completa sanatoria che il Lavoratore, pur consapevole del vizio, non l'abbia contestato in sede di conciliazione.
Restiamo comunque a disposizione per aggiornamenti.




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