Nel corso di un'Ispezione, che ha avuto per oggetto una cocopro che si è reiterata nel tempo, un Imprenditore, mio Cliente, si è visto contestare la reiterazione delle cocopro nel tempo, in quanto attività meramente "ripetitiva". Alla mia obiezione di Professionista, secondo la quale l'attività "meramente ripetitiva" veniva in rilievo solo nella Monti-Fornero, mi sono sentito rispondere dall'organo di vigilanza che la Monti-Fornero esprime principi e regole di "interpretazione autentica" rispetto al diritto previgente e, quindi, retroattivi. Cosa ne pensa Lei? Grazie.
Risposta:
Rispondere a questo livello di conoscenza è praticamente impossibile: il principio giuridico enunciato è complesso e occorrerebbero ben altri approfondimenti in punta di fatto e di diritto.
Quello che Le posso dire è che il requisito della "ripetitività" era già stato enunciato dal Ministero del Lavoro con Circolare 04/2008, quindi, molto tempo prima della l.92/2012. E' vero che poi la discussione avrebbe potuto nascere dall'uso della congiunzione disgiuntiva "attività meramente ripetitive o esecutive" (poi rifluita nella Monti-Fornero, e poi corretta nel DL 76/2013 con "attività meramente esecutive e ripetitive"). Ma il problema, più che in punta di diritto, a mio modesto avviso, si scioglie "in punto di fatto", verificando cioè la coerenza delle reiterazioni con i canoni della "autonomia coordinata" propria del "lavoro a progetto".
Di più, non ci è possibile dire.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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