AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 16 gennaio 2014

QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO' RICHIAMARE IL DIPENDENTE DALLE FERIE

Quesito:
Sono in contenzioso con il mio Datore di lavoro (settore Commercio), a causa di un licenziamento disciplinare che ha sollevato nei miei confronti in relazione ai seguenti fatti. Ad inizio gennaio, a ferie già iniziate, avevo ricevuto una Raccomandata contenente ordine di servizio che determinava l'annullamento delle ferie già decise, per supposte esigenze sopravvenute di servizio. Io non avevo potuto ricevere la Raccomandata, perchè frattanto ero in vacanza e non avevo certo lasciato l'indirizzo del Reosrt all'Azienda. Per non aver comunicato detto indirizzo e per non aver conseguentemente revocato le ferie, l'Azienda ha disposto licenziamento disciplinare. Secondo Lei cosa posso fare? Grazie.

Risposta:
In relazione al Suo caso, è del massimo interesse una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (27057/2013), che dispone una specie di "interpretazione autentica" di una clausola molto ricorrente nei contratti collettivi in materia di rientro dalle ferie. L'articolo di CCNL che, nel Suo caso, viene in evidenza è l'art. 151 che dispone:

Art. 151. (Richiamo lavoratore in ferie)

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
In forza del dictum della Cassazione, non è ammissibile dedurre da questa disposizione (per altro eccezionale e di stretta interpretazione) una vera e propria "reperibilità" del Dipendente, che, come noto, comporta limitazioni spazio-temporali molto precise per il Dipendente (obbligo di comunicare spostamenti, indirizzo, recapiti etc.).
Usi aziendali o locali più sfavorevoli al Dipendente potrebbero essere impugnati, alla luce di tale sentenza.
Inoltre, la disposizione fissa il potere di rientro in servizio (e sostanzialmente di revoca delle ferie) con un implicito termine perentorio: le ferie, cioè, come recita testualmente la norma, possono essere "ritirate" prima del loro inizio. Ciò evidentemente consolida l'efficacia obbligatoria di pregresse disposizioni interne di programmazioni feriali.
Questo sia detto in punta di diritto.





Nessun commento:

Posta un commento