A
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la deducibilità
della base imponibile IRAP del costo sostenuto per i lavoratori assunti con
contratto a temo indeterminato, spetta, in relazione al periodo di imposta in
cui è avvenuta l’assunzione e nei due successivi, per un importo annuale non
superiore a € 15.000 cadauno e, complessivamente, nel limite dell’incremento
del costo del lavoro sostenuto.
L’agevolazione non è riferita (come
in altri casi del passato) a specifici periodi di imposta, ma è applicabile “a
regime”.
La deduzione è cumulabile con altre
deduzioni già esistenti, ivi incluse quelle per Dipendenti a tempo
indeterminato finalizzate alla riduzione del “cuneo fiscale”, fermo il limite,
per ogni Dipendente, del relativo costo a carico del Datore di Lavoro.
La deduzione in esame trova
applicazione nei confronti dei soggetti ex. art. 03.01°comma da lett. a) a
lett. e) del D.lgs. 446/1997 (d’ora in poi denominato “Decreto IRAP”).
Trattasi specificamente di:
a) Società
di Capitali, Cooperative, Mutue Assicuratrici, Società europee ex. Reg. CE
2157/2001 e le Società Cooperative europee di cui al Reg. CE 1435/2003, nonché
gli Enti Non Commerciali, residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust;
b) Società
in nome collettivo, Società in accomandita semplice e le Società equiparate,
quali le Società di armamento e le Società di fatto, residenti nel territorio
dello Stato;
c) Persone
Fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, residenti nel
territorio dello Stato;
d) Società
Semplici e le Associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel
territorio dello Stato;
e) Produttori
agricoli titolari di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato;
f) Enti
Privati non Commerciali, ivi inclusi i trust,
residenti nel territorio dello Stato.
N.B.: I soggetti indicati
devono comunque essere residenti nel territorio dello Stato e, al fine
dell’individuazione della residenza, occorre applicare le disposizioni in
materia di IRPEF ex. artt. 02, 05.03°comma lett. d) e art. 73 TUIR.
In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, si ritengono
residenti ex. art. 02.02°comma TUIR, coloro che, per la maggior parte del
periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente,
ovvero hanno il domicilio nel territorio dello Stato ex. art. 43.01°comma Codice Civile, ovvero hanno residenza
nel territorio dello Stato ex. art. 43.02°comma Codice Civile.
Le tre condizioni sopra
richiamate sono alternative. Sarà, pertanto, sufficiente il verificarsi di una
sola di esse, affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel
territorio dello Stato.
MISURA DELLA DEDUZIONE:
La deduzione è data dal “minor valore” tra:
·
Il valore massimo di € 15.000 ragguagliato ad
anno per ciascun Dipendente;
·
L’incremento del costo del personale risultante
dal bilancio di esercizio ex. art. 2425.01°comma nn. 09-14) del Codice Civile.
Si ricorda, poi, che, ai sensi dell’art. 13.04-septies “Decreto IRAP”, l’importo totale deducibile per ogni
Dipendente non potrà mai essere superiore al relativo costo a carico del Datore
di Lavoro.
CASO PRATICO:
Assunzione nel periodo di imposta 2014 di due nuovi Dipendenti Tizio e
Caio, per i quali è stato sostenuto, nel periodo di imposta, un costo, rispettivamente
di € 12.000 e € 18.000.
Risulta, altresì, un incremento del costo del lavoro nel periodo di
imposta pari a € 25.000.
Qui di seguito, il calcolo della deduzione.
DIPENDENTE
|
COSTO COMPLESSIVO
|
LIMITE MASSIMO
|
DEDUZIONE TEORICA
|
Tizio
|
€ 12.000
|
€ 15.000
|
€ 12.000
|
Caio
|
€ 18.000
|
€ 15.000
|
€ 15.000
|
TOTALE
|
€ 30.000
|
€ 30.000
|
€ 27.000
|
L’importo di deduzione spettante per ciascuno dei due lavoratori deve
essere proporzionalmente ridotto, al fine di rientrare nel limite degli €
25.000.
In particolare, la deduzione effettivamente spettante sarà:
Tizio: € 11.111, 11
(27.000: 12.000 = 25.000: x)
Caio:
€ 13.888, 89
(27.000: 15.000 =
25.000: x)
Gli importi così determinati possono
essere portati in deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare
a tassazione.
Si evidenzia che l’esempio risulta
applicabile nell’ipotesi in cui l’assunzione dei Lavoratori sia stata
effettuata all’inizio del periodo d’imposta.
Diversamente, qualora il Lavoratore
sia stato assunto in corso d’anno, il Contribuente deve procedere, in via
preliminare, al ragguaglio del limite minimo di deduzione, pari ad € 15.000, al
periodo di lavoro prestato e determinato in base al contratto di lavoro, e,
successivamente, deve confrontare tale importo con il costo effettivo sostenuto
nel periodo di imposta in relazione ai nuovi assunti.
Il minore tra i due importi deve
essere nuovamente confrontato con l’incremento complessivo del costo del lavoro
realizzato nel periodo di imposta.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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