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martedì 28 gennaio 2014

STURT UP INNOVATIVE E LA SPECIALE DISCIPLINA DEI RAPPORTI A TERMINE: QUALI LE MANSIONI INTERESSATE? UN'ANALISI




Quesito:
Mi sto interessando per la costituzione di una sturt up innovativa. Ho preso lettura della normativa e in particolare dell’art. 28.02°comma DL 179/2012 (conv. in l. 221/2012). Non ho capito se i contratti a termine si possano stipulare con o senza causale. Come intende Lei l’inciso del DL, dove si dichiarano “sussistenti” le ragioni tecnico-organizzative per attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale? Non capisco …

Risposta:
Lei pone un quesito su un terreno ancora largamente vergine e non esplorato.
Per migliore chiarezza e utilità di esposizione, richiamo la disciplina da Lei citata:

Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

Prima delimitazione: si può con certezza escludere che la disciplina in esame tratti di “assunzioni a termine acausali”. Un’esclusione in questo senso balza all’occhio dalla lettera della legge, che, guardacaso, richiama l’art. 01.01°comma D.lgs. 368/2001 (dove si enuncia il principio delle “causali tecniche” etc cui devono sottostare i rapporti a termine) e non il comma 01bis dedicato alle assunzioni a-causali. Un’altra lineare esclusione discende dalla struttura sintattica del periodo qui esaminato: quando si dice cioè “le ragioni dell’assunzione a termine sussistono anche quando …”, è evidente che il principio giuridico dell’ “assunzione a termine causale” vi è presupposto e che le disposizioni in esame sono disposizioni che incidono sulla “prova” della causale (la “sussistenza”).
E’ altrettanto chiaro che il testo allude a condizioni particolari di prova e allegazione delle causali a termine: ma quali sono?
Qui si apre il mare magnum delle supposizioni e delle interpretazioni …
Il quesito è reso oltremodo complicato e complesso dal riferimento di questa particolare e speciale “regola di prova” della causale, ancorato su un criterio di “funzionalità all’oggetto sociale”. Visto e considerato che è prassi in Italia confezionare oggetti sociali vasti e praticamente indeterminati, è evidente la difficoltà di ancorare su questi l’operatività di una disposizione di deroga, che sarebbe altrimenti indiscriminata.
Ma ciò ancora non aiuta alla comprensione completa della norma. Ammesso, infatti, che l’oggetto sociale sia conforme ai requisiti dell’art. 25 propri di una sturt up innovativa (o di un Incubatore di sturt up), ammesso che la disciplina speciale per la stipula di rapporti a termine riguarda attività “inerenti o strumentali” all’oggetto sociale, cosa impedisce di applicare la più favorevole e flessibile disciplina dei rapporti a termine ad una spettro indeterminato di Dipendenti? Dal Ricercatore all’Impiegata d’Ordine che compila le prime note contabili? Come distinguere l’una o l’altra mansione come più o meno “inerente” o “strumentale”? Forse che l’attività dell’Impiegata d’Ordine non è “inerente” o “strumentale”?
La difficoltà qui è di ordine squisitamente esegetico.
Se fosse questa l’interpretazione della norma (e ciò in ipotesi non lo si può escludere in nome di astratte valutazioni di politica legislativa), allora dovremmo dire che la disciplina speciale del rapporto a termine per le sturt up innovative è condizionata da una ratio speciale operante ratione personae, ossia sullo speciale status soggettivo della sturt up innovativa, non ratione materiae.
Dal punto di vista teorico, non ci sarebbe alcuna preclusione a questa interpretazione, anche perché non sorgerebbero seri problemi elusivi delle garanzie del rapporto a termine, data la tipizzazione legislativa della sturt up, talmente stringente da impedire confusioni.
Senonchè i problemi residuano a livello esegetico.
Innanzitutto, ad ammettere che l’intenzione del legislatore fosse quella di far dipendere una disciplina speciale del contratto a termine da un particolare status/settore di impresa, non si può evitare di notare la circostanza che, in altre sedi legislative dove tale principio è enunciato, il legislatore ha utilizzato espressioni molto più dirette, riferendo l’esenzione a detto status o settore (es. Expo 2015): perché dilungarsi in una descrizione dell’attività svolta a termine, che, per di più, ai fini pratici risulta sovrabbondante e pleonastica?
Questo è il primo problema esegetico.
Inoltre, così argomentando, si perverrebbe ad una sostanziale assimilazione tra questa speciale modalità di assunzione a termine e la modalità di assunzione “acausale”, di fatto non richiamata dal legislatore in questa sede legislativa: è invece vero che il legislatore ha richiamato i principi della “causalità” che devono ritenersi vigenti.
Secondo scoglio esegetico.
La conclusione è che, così argomentando, si pervenga ad una interpretatio abrogans dell’art. 28.02°comma DL 179/12.
E’ invece coerente ancorare il riferimento all’espressione “oggetto sociale” debba intendersi non in senso generico, ma specifico, dal coordinamento cioè con l’art. 25 DL 179/2012
Ciò posto, vicina alla più probabile “verità”, ma non ancora soddisfacente è la posizione assunta dal dr. MASSI nel sito DPL Modena, il quale ritiene che il disposto dell’art. 28 vada riferito alle assunzioni a termine di personale ad alto contenuto professionale come individuato dall’art. 25.02°comma. La posizione del dr. MASSI, però, non convince nella misura in cui ritiene che tale assunzione sia riservata di fatto solo a specifiche categorie di lavoratori, Dottori di Ricerca es.
La posizione non convince, perché, il richiamo all’espressione “attività inerente etc.” non cesella la tipologia “speciale” di lavoratore a termine in funzione delle qualità personali (ratione personae), ma in relazione al contenuto dell’attività (ratione materiae).
Più realistico, anche dal punto di vista esegetico, ritenere che l’attività de qua richiami il disposto contenuto nell’art. 25.02°comma lett. f) DL 179/2012, laddove l’oggetto è tipizzato in questi termini:

[Il Datore di Lavoro-sturt up innovativa ]ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In altre parole, è l’oggetto sociale “innovativo” e la specifica congiuntura di investimento “cognitivo” a giustificare la deroga (in questa direzione, si possono considerare, in via di interpretazione sistematica, le altre facilitazioni, p.e. nella continuazione, su autorizzazione della DTL, fino a 48 mesi, oltre i 36, ma con la specifica autorizzazione, l’eventuale previsione, previa contrattazione collettiva, di retribuzioni inferiori al minimo gabellare etc.).
In questo senso, ci pare coerente ritenere che dell’agevolazione in esame partecipino sia i contratti di “alta specializzazione” come i Dottori di Ricerca, ma anche quelle funzioni esecutive, di archiviazione, di imputazione dati, che, sia pure di minore responsabilità decisionale, si estrinsechino attraverso la spendita di cognizioni specifiche e tecniche.
Certamente, sono da escludersi figure tipiche e ricorrenti in ogni organizzazione di impresa come Personale di Pulizie, Impiegati d’Ordine che presiedano alle prime note contabili etc., che non richiedano cognizioni specifiche “del campo”, ma “generiche”.
Questa è la delimitazione più verosimile delle “ragioni giustificative” delle assunzioni a termine nelle sturt up innovative.
Nulla evidentemente esclude che dette Aziende possano ricorrere al contratto a termine “acausale” ex. art. 01.01bis D.lgs. 368/2001.

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