Fonte DPL Modena
Un primo compendio informativo delle principali novità previdenziali della l. 147/2013 (legge di stabilità). Sarà Ns. cura far seguire un adeguato compendio di approfondimento.
Intanto, questo è il riepilogo.
COCOCO E PARTITE IVA: LE ALIQUOTE
ALLA GESTIONE SEPARATA
Nel 2014
l’aliquota da versare (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore)
alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n.335/1995) per i
collaboratori coordinati e continuativi
anche a progetto, sale al 22%, mentre nel 2015 arriverà al 23,5%. (art. 01 Comma
491 l. 147/2013)
Nel 2014
l’aliquota contributiva dei soggetti con partita IVA iscritti alla gestione
separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) resta fissata al 27%. Per
i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta gestione separata la
contribuzione sale al 28% nel percorso progressivo che porterà nel 2018 alla
piena equiparazione con l’aliquota dei lavoratori subordinati. (art. 01 comma
744 l. 147/2013: la contribuzione alla gestione separata per le Partite IVA)
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE “PENSIONI
D’ORO”:
Viene
reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle
c.d. pensioni
d’oro”.
Introdotto nel 2011, era stato dichiarato incostituzionale dalla corte con la
sentenza n. 116/2013. Il nuovo sistema è
diverso, nel senso che è indicizzato sul trattamento INPS minimo pari
a 495,43
euro mensili.
Il
contributo di solidarietà opererà nel modo seguente:
a)
Il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e
9.908,60 (20 volte
il minimo);
b)
Il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
c)
il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.
LIMITI AL CUMULO DEI REDDITI DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
Le Amministrazioni
Pubbliche e gli Enti Pubblici non possono erogare a soggetti titolari di trattamenti pensionistici pubblici erogati da
gestioni previdenziali pubbliche (ad esempio, ex INPDAP), trattamenti economici
onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino nell’panno i 303.000 euro. Nei
trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a cariche pubbliche elettive. Gli
organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte
Costituzionale) applicano questi principi nel rispetto dei propri ordinamenti (Art.
01 Comma 489 l. 147/2013).
RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Per il
triennio 2014 – 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34,
comma 1, della legge n. 448/1998 avviene nel modo seguente:
a)
Se l’importo è fino a tre volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%;
b)
Se l’importo è superiore a tre volte il minimo e fino a quattro volte,
l’indicizzazione è del
95%;
c)
Se l’importo è superiore a quattro volte e fino a cinque, l’indicizzazione
è del 75%;
d)
Se l’importo è superiore a cinque volte e fino a sei, l’indicizzazione è
del 50%;
e)
Se l’importo è superiore a sei volte il minimo, l’indicizzazione è del 40%;
(Art. 01 Comma 483 l. 147/2013).
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