Sta
suscitando molti dubbi e interrogativi la previsione dell'art. 01.135°comma
della legge 147/2013, con la quale la cd "legge di stabilità 2014" ha
inciso un importante aspetto della disciplina del cd "contributo
addizionale ASpI".
Con il
frasario sibillino tipico degli atti legislativi, il comma dispone:
"Con
effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto
a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti
delle ultime sei mensilita'» sono soppresse".
Sulle
conseguenze di questo intervento parzialmente abrogativo, non c'è allo stato
chiarezza.
Nè ci pare
opportuno sottoscrivere l'opinione (pur autorevole e certamente prudenziale)
espressa dal sito www.dplmodena.it nei seguenti termini:
La dizione
letterale della norma "con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento
alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla
predetta data, all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, al primo periodo,
le parole – nei limiti delle ultime sei mensilità – sono soppresse", non
sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per
le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei
sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione.
Questa
lettura, però, non pare autorizzata dall'attuale versione del testo dell'art.
02.30°comma l. 92/2012, come inciso dalla legge di stabilità:
Art. 02.30°comma l. 92/2012:
[Nei limiti
delle ultime sei mensilità] [I]l contributo addizionale di cui al comma 28 è
restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di
lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La
restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla
cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la
restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità
ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro
a termine.
Per rendersi
conto della portata del testo, e della erroneità (allo stato attuale)
delle conclusioni tratte dal sito DPL Modena, basta verificare il contesto
letterale e normativo in cui l'espressione "limite dei sei mesi"
viene impiegata nel corpo dell'art. 02.30°comma l. 92/2012: nel primo periodo,
i "sei mesi" si riferiscono non ad un presupposto
"costitutivo" del diritto di restituzione/sgravio, ma ad una semplice
previsione di "massimale di restituzione" contestuale ad una
"trasformazione" del rapporto a termine, senza pause
intermedie (si specifica cioè che la restituzione non può eccedere i sei
mesi contributivi, con ciò anche se il rapporto di lavoro sviluppato ecceda i
sei mesi). Nel secondo periodo, il testo disciplina il diverso caso di
"sgravio/restituzione" del relativo contributo, che avvenga in
difetto di "trasformazione", ovvero di simultanea cessazione del
rapporto a termine e prosecuzione a tempo indeterminato, ove, invece, la
"stabilizzazione" avvenga dopo un certo lasso di tempo dalla
cessazione del lavoro a termine. In questo caso, il riferimento ai "sei
mesi" diventa essenziale per determinare il diritto alla restituzione del
contributo addizionale ASpI del Datore di Lavoro (diritto che, in questi
termini, si configura come un vero e proprio "sgravio"), precisando
che detto "sgravio" spetta solo per le "stabilizzazioni" di
personale già a termine, cessato non oltre i 06 mesi.
Quest'ultima
parte dell'art. 02.30°comma l. 92/2012 non è stata soggetta a modifiche dalla
legge di stabilità (che, invece, ha modificato solo il primo periodo).
E questo, a
Ns. modesto parere, vale a smentire l'opinione espressa nel sito www.dplmodena.it:
se davvero fosse stata intenzione della "legge di stabilità" 2014
generalizzare lo "sgravio/restituzione" del contributo addizionale
ASpI del 1,4% a tutti i casi di "trasformazione" (escludendo le
"stabilizzazioni" differite!), il legislatore medesimo avrebbe dovuto
cancellare (integralmente) questo secondo periodo. Viceversa, non avendolo
fatto, resta possibile lo sgravio del contributo ASpI, anche se la
"stabilizzazione" interviene dopo alcuni mesi dalla cessazione del
rapporto a termine, fino ... a sei mesi, appunto.
E non ci
sono, allo stato, argomenti per giustificarne un'abrogazione tacita o
implicita: l'abrogazione, infatti, si riferisce, senza possibilità di equivoco
al "primo periodo" e un principio di "tipicità legale"
connesso alla previsione di "sgravio" esclude che si possa estendere
l'effetto abrogativo al "secondo" (non contemplato"
"periodo".
Gli effetti
abrogativi della legge di stabilità, pertanto, vanno ricostruiti diversamente.
Intervenendo
l'abrogazione dell'inciso "sei mesi" nel "primo comma", la
legge ha inteso limitare il quantum di restituzione ai sei mesi,
ammettendo la restituzione di tante mensilità di contributo, quante sono le
mensilità di contratto a termine. Questo fa sì che, se le mensilità sviluppate
a termine, sono 9, verranno restituite 9 mensilità; se le mensilità sono 10
verranno restituite 10, se le mensilità saranno 36 ...
Una
modificazione non incoerente, se la si concepisce come strategia di
agevolazione più "spinta" per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
A sua volta,
per le "stabilizzazioni" successive, questo criterio è temperato
dalla detrazione delle mensilità successive alla cessazione del rapporto a
termine, non lavorate, nell'intervallo della riassunzione (questo è l'attuale
significato che, a Ns. modesto avviso, si deve dare al "secondo periodo":
ma non è chiaro il conteggio in caso di "successione di contratti"
intervallate da pause!).
Ne discende
un regime di agevolazione che evidentemente può risultare molto generoso per le
Aziende che abbiano stabilizzato dopo aver intrattenuto lunghi rapporti a
termine.
Aldilà della
valutazione (tutta statistica e politica) sugli effetti di tale misura
sull'occupazione, è molto probabile che la disposizione sarà fatta oggetto di
assestamenti e aggiustamenti, per l'impatto certamente non secondario sulle risorse
INPS (e ASpI, in particolare).
Ma questo
... lo scopriremo solo vivendo!
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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