Alcune brevi note relativamente alla
deducibilità fiscale dei compensi per amministratori di società.
Di massima, si ricorda che gli incarichi di Amministratore si
configurano nella norma come rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, senza che, al fine della prova della "genuinità" della
collaborazione autonoma, rilevi l'esistenza di un "progetto" ex. art. 61 D.lgs.
276/2003. Detto in altre parole, l'incarico di Amministratore si considera
"naturalmente" una co.co.co. (salvo che l'interessato fornisca prova contraria
di lavoro subordinato, nei termini della sussistenza di rapporti di
eterodirezione, soggezione al potere disciplinare). Come rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto è soggetto alla tassazione
per i "redditi assimilati a lavoro dipendente" ex. art. 50 lett. c-bis)
TUIR.
Le spese per detti compensi sono deducibili ex. art.
95.05°comma TUIR (per le Società di Persone vale il richiamo dell'art.
56.01°comma TUIR), nell'esercizio in cui sono corrisposti ("principio di
cassa").
Questa, nelle Imprese Individuali e nelle Società di Persone,
non di capitali, è la norma se detto incarico è conferito ad un estraneo, che
non sia nè l'Imprenditore Individuale medesimo (che coincida nelle Società di
Persone con la ragione sociale), nè con il Coniuge, nè con i figli, anche
affidati o adottati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e degli
ascendenti, nonchè dai familiari partecipanti all'impresa ex. art. 05.04°comma
TUIR (trattasi dell'Impresa Familiare ex. art. 230bis del Codice
Civile).
I compensi di Amministratori in Imprese Individuali o
Società di Persone (comunque diverse dalle Società di Capitali) conferiti a
questa tipologia di persone non sono deducibili, in forza dell'art. 60 DPR
917/1986 (Testo Unico Imposte sui redditi).
Nel caso di Società di Capitali, ove l'Imprenditore sia anche
Amministratore Unico, la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno
riconosciuto l'applicabilità dell'art. 95.05°comma TUIR e la conseguente
deducibilità del compenso, in considerazione del tipico regime di
"personificazione giuridica" che presiede alle Società di Capitali tra "titolare
formale" del patrimonio e dell'attività sociale (Società) e "titolare
sostanziale" (Imprenditore), due persone distinte (agli effetti
giuridici).
In quest'ultimo caso, è affermato con insistenza il vincolo
che i compensi siano fissati in apposita delibera assembleare o in previsione
statutaria che ne fissi l'ammontare.
Questa disposizione, particolarmente insistita per i casi in
cui la carica di Amministratore siano cumulate con la carica di Imprenditore in
Società di Capitali, costituisce in realtà norma utilmente applicabile in tutti
i casi di incarichi di Amministratore, per precostituire valida documentazione
in caso di accessi ispettivi e per consentire all'Amministrazione fiscale una
valutazione di congruità dei compensi (vedi Cass. 29/08/2008 nr. 21933; Ord.
Cass. 25572/2013).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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