555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione : ora, i termini sono riaperti (quelli precedenti, molto stretti, non avevano consentito a molte imprese di avvalersi dell’istituto) e la procedura può legittimamente svolgersi, in tutti i suoi passaggi, entro il 31 marzo 2014. Il Legislatore ha fissato la data del 31 luglio 2014 per l’invio all’INPS di tutta la documentazione (comprensiva, ovviamente, delpagamento alla “gestione separata, a mo’ di sanatoria).
Ricordo, per inciso, i passaggi necessari ed i vantaggi:
a) Accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche RSU o funzionari
della categoria o delle strutture territoriali), ove vengono individuati i lavoratori oggetto
della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con
rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;
b) Accordo individuale con i singoli lavoratori con le procedure previste dagli articoli 410 e 411
cpc con i quale vengono “sistemate” eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi
rapporti di lavoro;
c) Assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, se
non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata
anche con rapporto di apprendistato (ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età
del lavoratore: in questo caso, ferma restando la contribuzione di favore tipica dell’istituto
(1,61% se l’azienda è dimensionata fino alle nove unità, 11,61% se più grande) per un triennio (che diventa di quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine
della fase formativa), il contratto è regolato “in toto” dal D.L.vo n. 167/2011;
d) Pagamento alle gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) di
un contributo pari al 5% della quota a carico dell’ associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi. Ricordo che nel contratto di
associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato
(comprensivo della quota di malattia e di maternità) è al 55% a carico dell’associante ed al
45% a carico dell’associato. Ciò significa che la somma da versare per un massimo di sei
mesi si presenta molto conveniente, atteso che su un compenso, ad esempio, di 1.000
euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;
e) il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione (accordo
collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato all’INPS unitamente alla
istanza di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Su questo punto, sono
estremamente chiari sia la circolare dell’Istituto n. 167/2013 che il messaggio n. 20906 del
20 dicembre 2013.
Va, per inciso, ricordato come l’apertura della procedura produca un effetto sospensivo sugli
accertamenti ispettivi in corso limitatamente ai rapporti dei lavoratori oggetto di sanatoria e la sua conclusione positiva determina l’archiviazione degli stessi e degli eventuali procedimenti giudiziaripendenti, non ancora passati in giudicato. Su questo punto rimando alla circolare del Ministero delLavoro n. 35/2013 e agli approfondimenti presenti
su questo sito all’apposita rubrica.
Il comma 134 afferma, poi, che la procedura non deve comportare alcun aggravio per la finanza pubblica.
Fonte dal sito www.dplmodena.it: Approfondimento del dr. EUFRANIO MASSI
link: http://www.dplmodena.it/massi/Legge%20di%20stabilita%20anno%202014%20-%20le%20novita%20piu%20importanti%20%20per%20il%20lavoro%20-%20Massi.pdf
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