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venerdì 29 marzo 2013

CUD 2013, LE ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'INPS (MSG 4909/2013)


Il messaggio n. 4909 del 21 marzo 2013 contiene ulteriori indicazioni per individuare i soggetti abilitati al rilascio del CUD.
Ai soli fini della stampa e del rilascio del CUD, e alla presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria, l’Inps ha riconosciuto come abilitati all’accesso al servizio i seguenti soggetti:

A)    Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
B)    I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
C)    Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32 del decreto 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
D)    I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
E)    Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.

L’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato, che i soggetti abilitati alla stampa ed al rilascio del CUD sono tenuti a conservare unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a richiesta dell’Istituto. All’atto dell’accesso in procedura il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.

VERSO IL 730/2013: ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF EMILIA ROMAGNA, QUANTO SI PAGA


L’art. 6 del D. Lgs 68/2011 stabilisce per l’addizionale regionale all'IRPEF una aliquota di base, fissata dallo Stato, e riconosce alle Regioni la possibilità di variazione, entro un limite pari attualmente al 0,5%.
L’aliquota di base statale è stata modificata, a decorrere dal 2011, dall’art. 28 del D. L. 201/2011, portandola al 1,23%. Tenuto conto delle disposizioni dell’art. 2 della l.r. 19/2006, confermate dagli art. 48 e 49 della l.r. 21/2011 le aliquote dell’addizionale regionale all'IRPEF a decorrere dall’anno 2011  sono le seguenti:    
Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale
Aliquota di base statale
Incremento regionale
Aliquota complessiva

Da
Fino a
0
15.000,00
1,23%
0,2%
1,43%
15.001,00
20.000,00
1,23%
0,3%
1,53%
20.001,00
25.000,00
1,23%
0,4%
1,63%
25.001,00

1,23%
0,5%
1,73%
Individuata la fascia di reddito di appartenenza l’aliquota si applica sull’intero reddito imponibile e non per scaglioni come l’Irpef. (es: imponibile di 22.000 euro dovrà pagare l’1,63% sull’intero reddito).



"TASSA DI LICENZIAMENTO": COME RILEVA IL PERIODO DI CIGO IN DEROGA?

Quesito:
Dopo un anno di CIGO in deroga (non rifinanziata dalla mia Regione), sono costretto a mettere a casa dal lavoro 03 Dipendenti. Nel computo dell'anzianità, devo tener conto dei periodi di lavoro o di contratto? Il dubbio si pone in relazione ad un Dipendente che, ove non si computasse il periodo di CIGO, arriverebbe a 02 anni e 05 mesi. Ciò determinerebbe un diverso importo della cd "tassa di licenziamento". Grazie.

Risposta:
Al momento, Le posso suggerire una prima pista interpretativa, che sconta la rilevante lacuna della normativa.
Il comma 31 dell'art. 02 della l. 92/2012 dispone che nel computo dell'anzianità rilevante per la "tassa di licenziamento" rilevano "i periodi di lavoro". Questa frase pare circoscrivere la rilevanza ai fini del computo alla misura dei "giorni effettivi di lavoro" e non "di contratto".
Devo comunque rilevare che anche il Suo quesito è lacunoso, in quanto non chiarisce se la CIG è a "zero ore" o a "orario ridotto": le cose, infatti, parrebbero cambiare, almeno se l'interpretazione qui proposta, dovesse trovare conferma nelle sedi INPS e ministeriali.
Nella CIG a zero ore, il computo dell'anzianità andrebbe condotto, escludendo i giorni di CIG. Decurtando completamente i giorni del mese, se la CIG è distribuita a "zero ore" su tutto il mese, ovvero (ma il caso è dubbio e merita chiarimenti) conteggiando l'intera mensilità, se i giorni di CIG (ovvero di non lavoro) siano inferiori a 15 gg. (questo si ricava dal tenore della Circolare INPS 44/2012, ma il punto è da sottoporre a studio).
Parrebbe irrilevante, invece, l'influsso sulla "tassa di licenziamento" della CIG a orario ridotto, stante la conclamata irrilevanza del part time ai fini del calcolo della suddetta.
Il caso comunque rileva quella serie di criticità applicative, già denunciate dalla Fondazione Studi CDL, e sarà fatto oggetto di attenzioni e chiarimenti in sede INPS.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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"TASSA DI LICENZIAMENTO": SE NELL'ANZIANITA' CONTA IL RAPPORTO A TERMINE?

Quesito:
La mia Dipendente è in servizio alle mie dipendenze da tre anni, di cui due a termine, l'ultimo a tempo indeterminato, cessato a gennaio 2013. Quante mensilità considero nel calcolo del "contributo di licenziamento" della Monti-Fornero?

Risposta:
I rapporti di lavoro a tempo determinato, come specificato dall'art. 02.31°comma l.92/2012 (e confermato dalla Circolare INPS 44/2012), si computano ai fini del "contributo di licenziamento" ove siano stati oggetto di trasformazione senza soluzione di continuità ovvero (ma l'ipotesi è peregrina per il caso da Lei citato) se si è dato luogo a "stabilizzazione" previa trasformazione del contributo dell'1,4%.
Il Suo quesito è lacunoso, perchè non ci è dato riscontrare se nel caso della Sua Dipendente il "cambio contrattuale" sia avvenuto con o senza interruzione. Nel primo caso, la "tassa di licenziamento" sarebbe dovuta solo a partire dalla prima mensilità del rapporto a tempo indeterminato. Nel secondo caso, dalla data del primo rapporto a termine, da quello che attualmente è dato ricavare dalla legge e dalla Circolare.


Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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FINALMENTE IL DM SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI INTERMITTENTI


Dopo mesi di attesa e controverse "sperimentazioni" per via di Note e Circolari Ministeriali, finalmente è stato diffuso, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 con il quale il Welfare definisce gli standard e le regole relative alla comunicazione preventiva obbligatoria per l’impiego di lavoratori intermittenti prevista dall’articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs n. 276/2003.
In particolare, il provvedimento prevede l’adozione del modello di comunicazione “UNI-Intermittente” che deve essere trasmesso
  • via e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato,
  • tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro.
Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di effettuare la comunicazione tramite:
  • SMS, modalità da utilizzare esclusivamente per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
  • FAX alla competente Direzione territoriale del lavoro, esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per approfondimenti, potete consultare la Ns. Pagina FB https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912

giovedì 28 marzo 2013

LAVORO A CHIAMATA PER BAGNINI? SI PUO', PAROLA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si può stipulare un contratto di lavoro "a chiamata" per assumere un Bagnino?
Sì, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 13/2013:

""...Ciò premesso, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari. 
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. [2657] del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo. Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.”.


Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara

DECRETO FLUSSI: NUOVO CLICK DAY PER I LAVORATORI STAGIONALI EXTRA-UE

Dal 26 marzo è ripartita la corsa per i "flussi" dei lavoratori stagionali extra-UE, attivando la domanda telematica nell'apposito sito del Ministero dell'Interno.
Il DPCM 15 febbraio 2013 nr. 71 apre l'ingresso a stranieri provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica Ex-Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia per 30.000 lavoratori.
Cinquemila posti sono riservati a lavoratori che hanno già lavorato stagionalmente in Italia, almeno per due anni consecutivi, e per i quali il Datore di Lavoro presenti una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il click day è partito dalle ore 08 del 26/03 us e si concluderà il 31 dicembre 2013 alle ore 24.
I 30.000 posti di lavoro verranno ripartiti dal Ministero del Lavoro sulla base della domande che arriveranno agli Sportelli Unici.
E' previsto il silenzio-assenso a favore di quei Datori di Lavoro stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro agli stessi lavoratori. In questo caso, infatti, è previsto l'accoglimento automatico della domanda, decorsi venti giorni, ove le domande stesse possiedano i requisiti necessari.



MINI ASPI, DOMANDE ENTRO IL 02 APRILE


Termina il 2 aprile il periodo utile per la presentazione delle domande di riconoscimento della "mini Aspi 2012" relativa ai periodi di disoccupazione verificatesi l'anno scorso. Quale effetto della riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012), da quest'anno non è più possibile erogare l'indennità.
Da Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/6zsso

COMUNICAZIONE LAVORATORI INTERMITTENTI-UN CASO PER IL PERIODO PASQUALE

Quesito:
Buongiorno, sono un Consulente del Lavoro e Vi sottopongo un dubbio assai rilevante, per la gestione della "comunicazione preventiva" di lavoro intermittente per i lavoratori a chiamata introdotti dalla l. 92/2012.
Una mia Ditta del settore Pubblici Esercizi, mi aveva chiesto, ancora a febbraio scorso, in occasione di una punta di lavoro determinata dal periodi di carnevale, di comunicare alla DTL un certo piano di lavoro di un Cameriere che avrebbe lavorato per 04 ore dal giovedì alla domenica per 04 settimane. Un sabato sera, complice l'assenza di una Collaboratrice Familiare infortunata, l'Azienda aveva provveduto ad accrescere le ore di lavoro previste da 04 a 08 per il sabato e la domenica, senza informarmi e senza provvedere ad alcuna comunicazione. Successivamente, per "compensare" le ore in più svolte, l'Azienda provvedeva a "mettere a casa" lo stesso Cameriere in altre quattro giornate programmate per le ore corrispondenti. E' corretto questo comportamento? Ovvero, l'Azienda avrebbe dovuto attivarsi per consentire la comunicazione alla DTL la variazione? Dico questo, considerando il passaggio della Circolare 20/2012 del Ministero del Lavoro dove si precisa che il giorno di non lavoro del Dipendente a chiamata, in quanto non oggetto di comunicazione, si considera giorno di lavoro agli effetti retributivi e del LUL. E comunque scattano le sanzioni? Lei che ne pensa?

Risposta:
Lei mi porta in "mare incognito" con il Suo quesito, che certamente merita una delucidazione in sede amministrativa.
Posso solo esprimere una traccia di riflessione, necessariamente breve e sommaria da approfondire.
Considerata la "compensazione oraria" che si è venuta a creare nel rapporto, personalmente sarei a ritenere non dovuta e, quindi, non sanzionabile l'Azienda. In fondo, cosa aveva fatto? Aveva programmato un certo tempo di lavoro, che alla fine è stato rispettato nella sostanza: al Lavoratore non è conseguito alcun danno dal punto di vista retributivo e previdenziale. Hanno saltato due giorni, ma alla fine l'impiego orario complessivo programmato nel mese, pare rispettato.
Personalmente, sarei a ritenere che, in merito alla comunicazione de qua, debbano valere i criteri di "prevalenza della sostanza sulla forma" già conclamata nel Vademecum del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro. In considerazione di questo, parrebbe superflua una specifica comunicazione per notificare l'assenza del Lavoratore, senza che questa "assenza" (in assenza di comunicazione) debba essere imputata a giornata retribuita.
Ma le mie sono opinioni personali, da prendere con la necessaria prudenza, fino a che non si sarà espresso il Ministero del Lavoro in forma ufficiale.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
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ASPI: LA "TASSA DI LICENZIAMENTO" PER LA DIPENDENTE ANZIANA

Quesito:
Ho in corso il licenziamento di una Dipendente con anzianità di 23 anni.
Come devo conteggiare la "tassa di licenziamento"?

Risposta:
Stando all'attuale meccanismo così come descritto dalla Circolare INPS 44/2013, si considera il 41% del massimale mensile ASPI per ogni 12 mesi nel limite di 03 anni, per tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Come documentato dalla Circolare, si prende 41%---€ 1.180 = € 483 x 3 anni = € 1.451.
Eventuali periodi inferiori a 15 gg. (all'inizio o a fine rapporto) andranno riproporzionati giornalmente.

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VERSO IL 730: ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF- IN GENERALE


Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF sono tutti i contribuenti, residenti e non, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta riconosciute e i crediti d'imposta.
Non sono tenuti al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF:
a) I contribuenti soggetti all'IRES;
b) I contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell'IRPEF;
c) I contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata;
d) I contribuenti che possiedono un reddito complessivo, cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni ex. artt. 12 DPR 917/1986 in vigore al 01/01/2007, nonchè 15 e 16 (crediti d'imposta per imposte pagate all'estero) risulti non dovuta pari ad un importo superiore a € 12.
La base imponibile è costituita dal reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (art. 10 TUIR).
Va ricordato che, ai fini della verifica dell'eventuale soglia di esenzione, l'ammontare dell'imponibile relativo all'addizionale regionale (ovvero l'ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a quest'ultimo l'esenzione) deve essere aumentato sulla base dell'imponibile della cedolare secca (Circ. Ag. Entr. 01/06/2012 nr. 19).
Per la determinazione dell'aliquota da applicare e della Regione a favore della quale effettuare il versamento, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del Contribuente, alla data del 31/12 dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
L'addizionale è versata alla Regione come sopra individuata in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF dovuto in base alla Dichiarazione. Non è previsto il versamento di acconti.
I Contribuenti versano l'addizionale mediante il Modello F24, utilizzando il Codice tributo "3801-Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"; è inoltre prevista la possibilità di procedere alla compensazione ex. art. 17 D.lgs. 241/97.

Studio Landi Francesco
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martedì 26 marzo 2013

I CONGEDI DEI LAVORATORI PADRI DOPO LA CIRCOLARE INPS 40/2013


Alcune specifiche illustrative di approfondimento, facendo seguito alla Circolare INPS nr. 40/2013, sulle disposizioni ex dm 22/12/2012 sui congedi dei lavoratori padri.
Come già anticipato in Ns. precedente mail, i congedi del Padre Lavoratore Dipendente possono essere obbligatori o facoltativi: in particolare, nell'ipotesi di congedo obbligatorio, il dm riconosce la possibilità del Lavoratore Padre di fruire di un congedo di 01 giorno, in aggiunta a quello (obbligatorio) della madre, con tutela retributiva a carico INPS (come si vedrà nel prosieguo); nel secondo caso, invece, il dm riconosce al Lavoratore Padre un congedo di massimo 02 gg., concesso a condizione che la Lavoratrice madre (che ne abbia già fatto richiesta), sia iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, sia iscritta alla Gestione Separata INPS, rinunci alle giornate corrispondenti tramite apposita dichiarazione di scelta.
Sulla "compresenza" tra "congedo obbligatorio" della Lavoratrice Madre e "congedo obbligatorio" del Lavoratore Padre, la Circolare 40 conferma quanto già emerso in sede di primi commenti al dm e cioè che Lavoratore e Lavoratrice possono fruirne contemporaneamente, nell'ottica di redistribuzione dei carichi familiari che è stata ben conclamata e richiamata nelle occasioni pubbliche in cui questo provvedimento è stato illustrato. L'unica limitazione consiste nell'onere che la legge fa gravare (per motivi squisitamente finanziari di "ammortamento della spesa sociale") sulla Lavoratrice madre in "congedo facoltativo": in questo caso, la contemporanea richiesta del Lavoratore Padre la obbliga a rinunciare ai giorni di congedo corrispondenti chiesi a titolo di congedo dal padre, con ciò realizzando una virtuale traslazione degli oneri indennitari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 01.06°comma dm, può fruire del congedo obbligatorio de quo anche il padre ammesso al congedo obbligatorio alle speciali condizioni previste dall'art. 28 D.lgs. 151/2001 (morte, infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al Padre). La stessa disposizione non è richiamata in caso di congedo facoltativo.
A margine, va comunque precisato che il congedo facoltativo al Lavoratore Dipendente padre, spetta anche se la Madre abbia deciso di non fruirne.
In realtà, come avremo modo di vedere anche in seguito, i gg. di congedo del Padre sono molto pochi e non sono confrontabili con quelli riconosciuti alla madre, la quale resta, per così dire, la protagonista indiscussa di questa vicenda: una conclusione che rende quantomeno dubbie e indiziate di demagogia le finalità legislative connesse al congedo di "corresponsabilizzazione genitoriale" e che per altro determina pesanti limiti operativi (e qualche volta, anche interpretativi, del provvedimento).
 
Quanto al trattamento economico e alla gestione contabile dell'indennità, la Circolare precisa che, In ogni caso, congedo obbligatorio e congedo facoltativo del Lavoratore dipendente Padre sono indennizzabili al 100% a carico dell'INPS, con anticipo in capo al Datore che provvederà poi al recupero delle somme anticipate nelle modalità usuali fissate dall'INPS per l'indennità di maternità (la Circolare, al riguardo, chiama le disposizioni INPS relative amsg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010). Il computo delle indennità segue le stesse regole già previste per l'indennità di maternità. A questo fine, le giornate confluiranno nel flusso UNIEMENS, secondo disposizioni rispetto alle quali l'INPS si è riservata chiarimenti e specificazioni in un secondo momento. Come l'indennità di maternità normale, il trattamento economico per congedo non va moltiplicato per il numero dei figli in caso di parto plurimo (questo per l'intrinseca ratio dei trattamenti di maternità che indennizzano i lavoratori delle giornate di lavoro perse a causa degli eventi genitoriali, e non sono rivolti ad indennizzare ... le nascite!).
Come già previsto dal dm (art. 03.03°comma) il congedo non è frazionabile ad ore, ma a giorni, per la ben notaratio di tali istituti volti ad indennizzare il Lavoratore per le giornate perse (i permessi orari vanno generalmente gestiti con altri criteri: ROL, banca ore etc.).
 
I congedi si applicano in presenza degli eventi di nascita avvenuti dal 01/01/2013. Il dm ha altresì previsto un termine massimo, oltre il quale deve intendersi preclusa la fruizione dei congedi, ossia entro e non oltre 05 mesi dalla nascita del figlio. Termine fisso, non soggetto, per il Lavoratore Padre (questo il parere INPS) agli "adattamenti mobili" previsti a beneficio della Lavoratrice madre dalla Corte Costituzionale (sentenza 116/2011) in caso di "parto prematuro". Al momento, la posizione INPS è coerente, nella misura in cui pare attenuare (cosa ovvia per il Padre) il rapporto parto-congedo.
 
Agli eventi di nascita sono giuridicamente assimilati affidamento e adozione di minore, ma su questi specifici punti la Circolare non chiarisce del tutto. Se, ad esempio, essa chiarisce i criteri di computo del termine massimo di fruizione del congedo in questi casi, computando il termine finale di 05 anni (dies ad quem), dall'ingresso del minore in famiglia (in caso di affidamento e azione nazionale), e dalla data di ingresso del minore in Italia (in caso di affidamento o adozione internazionali), la Circolare non chiarisce il termine iniziale di decorrenza delle disposizioni dei congedi in questi casi: essi si applicano cioè dalla data del decreto di adozione affidamento (ovvero dal deposito del medesimo)? Ovvero dalla data di ingresso del minore? A seconda della ricostruzione che si adotta, le ricadute sarebbero in effetti sensibili, perchè, per le adozioni/affidi avvenuti a cavallo del cambio di anno 2012/13 può aversi un restringimento o un allargamento del campo di applicazione del dm.
Nel silenzio della Circolare (e del dm) l'unico riferimento per regolare la fattispecie è l'art. 26, che (con assoluta logica e coerenza) collega la fruizione del congedo parentale in caso di adozione all' "effettivo ingresso del minore": di qui, il termine iniziale per la fruizione dei congedi si computa a partire dagli "ingressi" in famiglia avvenuti del minore adottato o affidato, che, per essere interessati dalle disposizioni del dm, devono avvenire dal 01/01/2013. Meno lineare, però, è il coordinamento dei congedi con le azioni/affidamenti internazionali, specie con riguardo all'art. 26.03°comma del D.lgs. 151/2001 il quale ammette l'anticipazione del congedo al periodo di permanenza all'estero del genitore. Nè il dm, nè la Circolare dicono qualcosa al riguardo, e la sensazione più immediata che si trae è che questi congedi siano talmente brevi da non poter essere "utili" per i casi di trasferta all'estero dei lavoratori dipendenti genitori ai fini dell'adozione/affidamento. Non possiamo, però, trascurare una circostanza, ossia che la richiesta del pur breve congedo da parte del Lavoratore padre per queste evenienze, per quanto nella massima parte dei casi, insufficiente a coprire tutto il periodo di "permanenza" all'estero, possa trasformarsi nel "congedo" ex. art. 26.04°comma D.lgs. 151/2001: congedo non retribuito, ma comunque tutelato sul versante della conservazione del posto di lavoro. Il punto dovrà evidentemente essere assestato da successivi chiarimenti amministrativi.
 
La domanda di congedo va richiesta con adeguato preavviso scritto fissato dal dm (art. 03.01°comma) e dalla Circolare INPS 40/2013 in 15 gg. dalla data presunta del parto. Termini, però, che a Ns. modestissimo giudizio, paiono intendersi come eminentemente "amministrativi/perentori", mancando nel corpo del dm (e della Circolare) specifiche sanzioni preclusive, non potendosi, quindi, ritenere per principio vietati successivi "aggiustamenti" o "sanatorie", a condizione, però, che siano seguite sequenze operative e amministrative coerenti, armoniche e trasparenti. E' evidente la massima importanza che il preavviso riveste per il Datore, per adeguare l'organizzazione all'assenza sopravvenuta del Lavoratore Padre e per l'attivazione degli adempimenti amministrativi con l'INPS e i delegati per l'Amministrazione del Personale. E' quindi necessario che i Datori diano disposizioni massimamente tassative su questo ai Lavoratori che fossero interessati. In caso di "congedo facoltativo", il Lavoratore padre dovrà altresì allegare la dichiarazione di "rinuncia" al congedo pro-quota della Madre.
 
Congedi e contribuzione figurativa.
Il congedo (obbligatorio e facoltativo) genera il diritto del Lavoratore Dipendente Padre alla Contribuzione figurativa, in conformità alle norme comuni (art. 30 D.lgs. 151/2001) sul congedo obbligatorio di maternità (sia con rapporto in corso, sia con rapporto chiuso), ovvero nel caso in cui abbia maturato almeno 05 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
 
Congedi e altri trattamenti previdenziali:
Nel silenzio del Dm, la Circolare INPS 40/2013, si occupa dell'eventuale "compresenza" di altri trattamenti previdenziali.
Sull'eventuale "compresenza" tra congedi e ASpI (o mini ASpI), l'INPS si limita a richiamare le norme comuni sui congedi di maternità ex. D.lgs. 151/2001 (art. 24) che fissa il ben noto discrimine dei 60 gg. dalla cessazione del rapporto (prima dei 60 gg. prevale l'indennità di maternità, oltre l'ASpI).
Anche la cessazione del rapporto a termine del Lavoratore Padre va analizzata alla stregua della normativa comune.
Lo stesso dicasi per CIG e mobilità, cui si applicano rispettivamente il 06 e il 07°comma dell'art. 24 D.lgs. 151/2001.
Ai sensi e per gli effetti delle richiamate disposizioni di legge, la lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. Lo stesso dicasi anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Nel periodo considerato, spettano comunque gli Assegni per il Nucleo Familiare.

MALATTIA DEI DOMESTICI E CERTIFICAZIONI MEDICHE

Quesito:
Il Domestico alle mie dipendenze e con me convivente si è ammalato di una grave forma influenzale. Sta trascorrendo la malattia presso di me. Il mio Consulente mi ha chiesto l'invio del certificato medico di malattia, che io però non mi sono sognato di chiedere essendo da parte mia la malattia constata ... de visu! Come mi devo comportare?

Risposta:
Il CCNL Domestici esonera il Lavoratore Domestico convivente in malattia dall'obbligo di emettere il certificato medico. Questi, però, vi può essere tenuto se richiesto dal Datore. In questo caso, se la richiesta si inserisce in una sequenza amministrativa e gestionale dello Studio di Consulenza incaricato dal Datore nella compilazione dei prospetti paga.

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ACCONTI STIPENDIALI IN CONTANTI: VALE LA CONSUETUDINE AZIENDALE?

Quesito:
Assisto una ditta edile e da tempo ho caldamente sconsigliato di evitare di corrispondere gli acconti della paga degli operai in contanti per evitare di attirare l'attenzione degli organi inquirenti sulla scorta delle recenti restrizioni indotte dal DL 201/2011 (Decreto Salva Italia). Il Titolare della Ditta mi ha opposto il parere di un Avvocato, secondo il quale la notorietà della prassi in uso dell'Azienda configura una consuetudine aziendale che come tale deve intendersi incorporata nel contratto individuale di lavoro e conseguentemente accettata dai Dipendenti. Che ne pensa?

Risposta:
Rispondere in astratto è molto difficile, occorrerebbe avere "sotto mano" il caso concreto nella "viva realtà".
Di massima, la sussistenza di una consuetudine aziendale "in contanti" è ammessa anche dalla Circolare 01/2012 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ma va comunque dato atto che detta consuetudine è "cedevole" rispetto alle norme inderogabili e "di ordine pubblico" sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento.
I pagamenti frazionati (sotto soglia di € 1.000, anche se riferite a somme complessivamente superiori a € 1.000) sono ammessi se non sono "artificiosi", se esprimono una prassi gestionale coerente e non censurabile, sul versante della trasparenza dei mezzi di pagamento: principio ammesso anche dal Ministero delle Finanze (Circolare 02/2012), richiamando un noto e risalente parere del Consiglio di Stato.
Va da sè, però, che l'onere della prova della consuetudine aziendale al frazionamento e la sussistenza, nel caso di specie, di una "causale meritevole di tutela" ex. art. 1322 Codice Civile rispetto a questa "integrazione" del contratto individuale va supportata dall'Azienda con argomenti specifici.

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MALATTIA DEL DOMESTICO, L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI VITTO E ALLOGGIO

Quesito:
Sono diversi anni che ho alle mie dipendenze una domestica filippina, che convive con me. Ammalatasi, la Domestica ha trascorso la convalescenza presso la madre. Quando si è vista arrivare la busta paga comprendente il periodo di malattia, avendone notato l'importo inferiore, ha contestato la mancata corresponsione dell'indennità di vitto e alloggio tra le "voci garantite" nel periodo di malattia.
Cosa devo dire?

Risposta:
L'art. 26 CCNL Colf-Badanti è chiarissimo nello specificare che, in caso di malattia, l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio non spetta ove il Domestico, durante la malattia, non dimori (come nel Suo caso) presso il proprio Datore di Lavoro.

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CREDITI INPS: COME DIFENDERSI DALLE ESECUZIONI FORZATE "ABUSIVE"

Quesito:
Sono un piccolo Imprenditore dedito al commercio al minuto di abbigliamento, che recentemente ha vinto con sentenza definitiva un ricorso contro l'INPS che mi contestava supposti indebite contribuzioni alla Gestione Commercianti per contribuzioni carenti. Con mia somma sorpresa, venivo fatto oggetto di un'iniziativa esecutiva da parte del Concessionario della Riscossione. Non aveva titolo! Come posso difendermi?

Risposta:
La legge 228/2012 (legge di stabilità), all'art. 01 commi 537-543, ha predisposto una procedura per i casi come il Suo. Entro 90 gg. dalla notifica dell'atto della riscossione, Lei dovrà presentare al Concessionario (allo sportello del Concessionario, per posta, fax, email o anche tramite PEC) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 446/2000) ove attesti la sussistenza delle circostanze impeditive alla riscossione, nel suo caso una sentenza di soccombenza dell'INPS definitiva. Successivamente, la Società Concessionaria provvederà a trasmettere la documentazione all'INPS che valuterà lo stralcio della pretesa.
Va da sè che le dichiarazioni sostitutive in caso di falso soggiaciono alle apposite sanzioni penali.
Sulla procedura, veda anche Msg INPS 1636/2013.

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I DOMESTICI ASSUNTI A TERMINE E CONTRIBUTI ADDIZIONALI

Quesito:
I domestici assunti a termine pagano il contributo addizionale?

Risposta:
La risposta è affermativa, mancando nel corpo dell'art. 02 della l. 92/2012 una disposizione che li esoneri.
Il calcolo dell'addizionale seguirà i criteri ordinari previsti per i domestici: occorrerà cioè individuare la tabella di riferimento in base al tipo di contratto stipulato e successivamente selezionare la fascia di retribuzione oraria in cui rientra il Collaboratore Domestico. A questo fine, preliminarmente, si dovrà calcolare la retribuzione effettiva. Per i domestici conviventi e per quelli che consumano pasti in casa, alla retribuzione si deve aggiungere l'indennità di vitto e alloggio.
Sul punto, vedi Italia Oggi del 25/03/2013 pp. 15, 16.

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LA TASSA DI LICENZIAMENTO? INCOSTITUZIONALE!

 La "tassa di licenziamento" è ascrivibile, a quanto pare, ad uno dei tanti "contributi di solidarietà" concepiti per rendere più "performante" la "resa" del sistema previdenziale.
(...)
PER LEGGERE IL TESTO INTERO DELLA NOTA VAI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/forti-sospetti-di-incostituzionalita-sulla-tassa-di-licenziamento/497249730335940

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO: RIMESSIONE IN TERMINI PER I LICENZIAMENTI AVVENUTI TRA GENNAIO E MARZO 2013

Quesito:
Ho licenziato la mia Dipendente al 30/01/2013. Ho chiesto al mio Consulente del Lavoro come comportarmi rispetto alla nuova "tassa sui licenziamenti" e lui mi ha detto di aspettare perchè l'INPS non aveva emanato le istruzioni. Corro il rischio di pagare sanzioni e interessi per ritardo?

Risposte:
Per i licenziamenti avvenuti dopo l'01/01/2013, per i quali era scattato l'obbligo per i Datori di contribuire al cd "contributo di licenziamento" per il finanziamento dell'ASpI (art. 02.31°comma l. 92/2012), la Circolare INPS 44/2013 ha stabilito:


"In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare".

Quindi, per i casi come il Suo la scadenza è fissata al 16 aprile 2013, senza sanzioni, nè interessi.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO: IL CASO DEL LAVORO A CHIAMATA SENZA TERMINE

Quesito:
Sono un Consulente del Lavoro che ha seguito un'Azienda del settore Pubblici Esercizi che ha stipulato alcuni lavori a chiamata a tempo indeterminato così come era previsto nelle disposizioni ministeriali del Ministero del Lavoro. Ora, complice la crisi economica, tre di questi sono stati licenziati. Mi chiedo: su questi rapporti, è dovuto il cd "contributo di licenziamento"? Grazie.

Risposta:
Al momento, la Circolare INPS 44/2012, recependo l'edizione più corretta dell'art. 02.31°comma l. 92/2012, connette il contributo ai "rapporti a tempo indeterminato".
A rigore, anche al lavoro a chiamata se stipulato con questa forma, per quanto la conclusione (coerente in punta di diritto) appaia abbastanza irrazionale, data la strutturale flessibilità e saltuarietà del rapporto, che rende poco coerente tale "contributo".
Prudenzialmente, è opportuno stipulare rapporti a chiamata sempre a tempo determinato (considerando anche che nel settore non valgono le limitazioni ai rinnovi ex. art. 05 D.lgs. 368/2001).
Ci riserviamo comunque chiarimenti in sede ministeriali.

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