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venerdì 15 marzo 2013

COLLABORAZIONI A PARTITA IVA PREGRESSE E POSTERIORI ALLA LEGGE MONTI7FORNERO

Quesito:
Buona sera, sono una Collaboratrice di Studio (non ancora abilitata) di una Commercialista che, dopo il periodo di praticantato professionale, ha collaborato dal gennaio 2008 ad oggi con P.IVA, ricevendo compensi comunque superiori ai ca € 18.669. Posso continuare a lavorare in questo modo, dopo l'entrata in vigore della legge Monti-Fornero? Le pongo questo quesito, in quanto ho letto su articoli di esperti che comunque tali collaborazioni dovrebbero cessare e trasformarsi in cococo.
Lei che ne pensa? Grazie

Risposta:
Iniziamo con ordine.
Il periodo transitorio per le norme contro le cd "finte Partite IVA" è determinato dall'art.69-bis.04°comma del novellato D.lgs. 276/2003 concedendo alle "collaborazioni in Partita IVA" stipulate alla data di entrata in vigore della legge Monti-Fornero (18/07/2012) un periodo di "proroga" di un anno, onde procedere agli opportuni adeguamenti. Adeguamenti, concepiti per permettere al rapporto di collaborazione autonoma di non incorrere nelle nuove sanzioni e di recepire le nuove disposizioni normative, che, in effetti, possono consentire applicazioni "retroattive".
Consideriamo, ad esempio, l'art. 69-bis.04-05°comma D.lgs. 276/2003 che prevede il test sui compensi, che non devono superare l'80% dei corrispettivi totali del Collaboratore in riferimento allo stesso Committente, che, come tale, pare confezionata per inglobare nel giudizio di "non genuinità" della Partita IVA, anche i periodi pregressi (la norma, infatti, parla di "anni solari" ...).
A mio modesto parere, però, nel Suo caso questa disposizione non si applica, in quanto la Sua prestazione ricade in quella che può definirsi una "franchigia" per le collaborazioni tecnicamente elevate ed economicamente "ricche" (€. 18.662 ca), rispetto a cui il comma 02 dell'art. 69-bis determina la non applicazione della presunzione.
Mantenendo la collaborazione a Partita IVA questi requisiti anche per gli anni futuri, essa dovrà considerarsi legittima e non passibile in sè di particolari "adeguamenti" per il periodo transitorio.
Devo altresì aggiungere che nulla di diverso o opposto a quanto qui sostenuto ho rinvenuto nella Circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro dedicato a questo tema.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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