Con sentenza 5960/2013, la Cassazione è tornata su un caso molto dibattuto nelle Corti: il licenziamento per uso eccessivo e abusivo del telefono aziendale.
La Corte, enunciando un principio di chiara valenza generale (di fatto applicabile ERGA OMNES), ha affermato che l’unica prova ammissibile nel caso in specie sono i tabulati telefonici della linea del lavoratore: la sola presunzione che le telefonate siano state fatte da questi, basata sul fatto che le chiamate erano effettuate sempre e solo durante il turno nel quale il lavoratore era impiegato, non sono sufficienti a legittimare il licenziamento.
La sentenza riveste il massimo interesse alla luce della recente riforma dell'art. 18 l. 300/1970 ad opera della l. 92/2012 (Monti-Fornero).
Facciamo un esperimento: immaginiamo di trovarci in un'Azienda con più di 15 Dipendenti; come sarebbe risolta la vertenza? Immaginiamo che il Datore non abbia ottemperato all'onere della prova (della legittimità del licenziamento) nei termini descritti dalla Cassazione. Cosa succede?
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