Quesito:
Buon giorno, sono Titolare di una
piccola Agenzia di Assicurazioni. In data 01/03 scorso, la mia Dipendente mi ha
rilasciato una “raccomandata a mano” con cui di punto in bianco annunciava le
proprie dimissioni “in tronco”. Successivamente, in data 04/03, al lunedì
successivo, mi giungeva la Raccomandata. Ora, mi sopravviene un dubbio: devo
considerare il rapporto cessato al 04/03? Mi tenterebbe questa conclusione la
circostanza che ho scorso l’art. 60 CCNL SNA che esclude la “raccomandata a
mano” dalle forme legittime di manifestazione della volontà delle dimissioni;
pertanto, mi parrebbe che solo dalla data di ricezione della Raccomandata
(ossia dal 04/03) si possa considerare chiuso il rapporto. Lei che ne dice?
Risposta:
Dalle informazioni disponibili, siamo
per ritenere il 28/02 l'ultimo giorno di lavoro utile (primo giorno d'assenza
il 01/03), senza bisogno di redigere un prospetto paga di marzo 2013 per … due
giorni di lavoro.
A parte ragioni pratiche, gli argomenti a
sostegno di questa ricostruzione sono molteplici.
Certo, la disposizione ex. art. 60 ss.
CCNL Agenzie Assicurative SNA è chiarissima nell'imporre la forma scritta, che,
in questo senso, va intesa ad substantiam ex. art. 1352 del Codice
Civile e nell’escludere la validità delle dimissioni emesse tramite "raccomandata
a mano"?
Senonchè, nel Suo caso, la questione sembra
davvero "di lana caprina", dato che questa presunta
"carenza" risulta colmata con Raccomandata AR giuntaci
il 18/03, che è atto cui fare risalire la piena formalizzazione delle
dimissioni, a norma di CCNL.
A questo punto, il problema autentico
che si pone ai fini pratici non è più un problema di
"forma", quanto di interpretazione negoziale della data della
decorrenza delle dimissioni.
E ai fini dell'interpretazione, non può
non assumere rilievo la circostanza che nella lettera inviata per Raccomandata
AR (quindi, quella cui fare riferimento per la validità del rapporto) la
Lavoratrice nulla abbia specificato in ordine alla decorrenza, va senz'altro
interpretata (lo esige "buona fede"!). Vista la risultanza nell’ambito
della"situazione" complessiva, e visti gli usuali criteri di ricostruzione
della volontà negoziale ex. art. 1362 Codice Civile,(ma in punto di dimissioni, vedi
anche Cass. 12942/1999), è ben lecito (e conforme a buona fede) interpretare la
condotta della Lavoratrice nel senso di confermare in via di
"diritto" ciò che era in via di fatto già consumato: ossia la
chiusura effettiva del rapporto dal 01/03/2013.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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