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lunedì 18 marzo 2013

CCNL AGENZIE ASSICURATIVE SNA: VALIDE LE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE CON RACCOMANDATA A MANO?


Quesito:
Buon giorno, sono Titolare di una piccola Agenzia di Assicurazioni. In data 01/03 scorso, la mia Dipendente mi ha rilasciato una “raccomandata a mano” con cui di punto in bianco annunciava le proprie dimissioni “in tronco”. Successivamente, in data 04/03, al lunedì successivo, mi giungeva la Raccomandata. Ora, mi sopravviene un dubbio: devo considerare il rapporto cessato al 04/03? Mi tenterebbe questa conclusione la circostanza che ho scorso l’art. 60 CCNL SNA che esclude la “raccomandata a mano” dalle forme legittime di manifestazione della volontà delle dimissioni; pertanto, mi parrebbe che solo dalla data di ricezione della Raccomandata (ossia dal 04/03) si possa considerare chiuso il rapporto. Lei che ne dice?

Risposta:
Dalle informazioni disponibili, siamo per ritenere il 28/02 l'ultimo giorno di lavoro utile (primo giorno d'assenza il 01/03), senza bisogno di redigere un prospetto paga di marzo 2013 per … due giorni di lavoro.
A parte ragioni pratiche, gli argomenti a sostegno di questa ricostruzione sono molteplici.
Certo, la disposizione ex. art. 60 ss. CCNL Agenzie Assicurative SNA è chiarissima nell'imporre la forma scritta, che, in questo senso, va intesa ad substantiam ex. art. 1352 del Codice Civile e nell’escludere la validità delle dimissioni emesse tramite "raccomandata a mano"?
Senonchè, nel Suo caso, la questione sembra davvero "di lana caprina", dato che questa presunta "carenza" risulta colmata con Raccomandata AR giuntaci il 18/03, che è atto cui fare risalire la piena formalizzazione delle dimissioni, a norma di CCNL.
A questo punto, il problema autentico che si pone ai fini pratici non è più un problema di "forma", quanto di interpretazione negoziale della data della decorrenza delle dimissioni.
E ai fini dell'interpretazione, non può non assumere rilievo la circostanza che nella lettera inviata per Raccomandata AR (quindi, quella cui fare riferimento per la validità del rapporto) la Lavoratrice nulla abbia specificato in ordine alla decorrenza, va senz'altro interpretata (lo esige "buona fede"!). Vista la risultanza nell’ambito della"situazione" complessiva, e visti gli usuali criteri di ricostruzione della volontà negoziale ex. art. 1362 Codice Civile,(ma in punto di dimissioni, vedi anche Cass. 12942/1999), è ben lecito (e conforme a buona fede) interpretare la condotta della Lavoratrice nel senso di confermare in via di "diritto" ciò che era in via di fatto già consumato: ossia la chiusura effettiva del rapporto dal 01/03/2013.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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