Quesito:
Buon giorno, sono a prospettarVi il mio caso, abbastanza esemplare dell’Odissea
che noi giovani precari (e precarie) attraversiamo nella PA. Ho stipulato una
serie di co.co.co., successivamente rinnovate tra discutibili formule di
proroghe e rinnovo, tra il 01/09/2003 e il 30/06/2008. Successivamente,
avvalendomi delle procedure di “stabilizzazione” sono stata assunta a tempo
determinato fino al 30/06/2011 come Amministrativa di Fascia C. Per le
restrizioni indotte dalle concomitanti leggi finanziarie, mi è stato comunicata
l’impossibilità di un’assunzione a tempo indeterminato. Ho fatto un nuovo
concorso con apertura di altra graduatoria per identico posto con rapporto di
lavoro ancora tempo determinato dal 01/09/2011 al 31/12/2012. Adesso sono a
casa, con vaghe promesse di riassunzione, in attesa delle nuove leggi. Cosa
posso fare? Ho prospettive di riassunzione a termine, nonostante la nuova
assunzione abbia abbondantemente splafondato la soglia massima dei 36 mesi? E
inoltre, se volessi fare vertenza, posso chiedere il disconoscimento delle
cococo comprese tra il periodo 2003-2008? Grazie dell’attenzione.
Risposta:
Innanzitutto, occorre chiarirsi sulla circostanza che la norma di
riferimento per la stabilizzazione delle cococo resta l'art. 01.560° comma l.
296/2006, successivamente integrata dalla l. 244/2007. Questa norma è
immediatamente applicabile agli Enti Locali, quali il Comune, in quanto
soggetto al "patto di stabilità interno" ed in forza della ratio di
"coordinamento" e riequilibrio di finanza pubblica riconosciuti alla
norma anche dalla sentenza 95/2008 della Corte Costituzionale. Quindi, le
disposizioni della Circolare 05/2008 sono da intendersi valide anche per i
Comuni, a prescindere dalla notifica ANCI. Ciò posto, la Circolare 05/2008 è
chiara non solo nell'escludere in capo al personale stabilizzando un
"diritto alla stabilizzazione" (in quanto le disposizioni vanno
intese come "gestionali", ossia finalizzare sì a riassorbire e
regolarizzare contrattualistiche abusive, ma non per tutelare in sè i precari,
ma per ottimizzare le risorse umane entro la PA) e riconosce ai cococo solo
maggiorazioni di punteggio nei concorsi e riserve ma solo per concorsi a tempo
determinato. Quanto all'ulteriore rapporto a tempo determinato, bisognerebbe
capire con quale graduatoria è stato attivato: secondo infatti il Parere della
Funzione Pubblica Prot. 0037562 del 19/06/2012, il contratto a termine attivato
con graduatoria diverso dal precedente è considerato un "nuovo
rapporto" agli effetti del limite triennale di assunzione. Può darsi
pertanto (ma a questa soglia il mio ragionamento non può che essere ipotetico)
che questa base sia sufficiente per prorogare il rapporto, senza che sia
necessario fare ricorso all'art. 01.200°comma l. 228/2012. Sull'impugnazione
delle cococo pregresse dal 2003 al 2008, ove tu ne contesti la continuità
potresti certamente farla valere (non mi risultano applicabili i nuovi più
ristretti termini di impugnazione del Collegato
Lavoro), anche se, vista la prescrizione quinquennale, e vista la scadenza
dell'ultima cococo al 30/06/2008 l'ultimo termine utile è il 30/06/2013 pv.
Sono, però, scettico sull'efficacia dell'iniziativa. Questa, infatti, ben poco
potrà mutare in punto di concorso: certo, non ti potrà garantire la riapertura
di graduatorie per "stabilizzazioni a tempo indeterminato". A mio
modesto parere, per ottenere questo effetto utile, avresti dovuto chiedere la
"trasformazione" (passami il termine atecnico) a tempo
determinato-subordinato e il disconoscimento della cococo al momento
dell'attivazione delle speciali procedure concorsuali per stabilizzandi, in
modo da accedere alle graduatorie per i tempi indeterminati. Ma ora queste
graduatorie non si potrebbero più aprire ...
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts
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