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martedì 19 marzo 2013

10 ANNI PRECARIA NELLA PA E L'INUTILE STABILIZZAZIONE


Quesito:
Buon giorno, sono a prospettarVi il mio caso, abbastanza esemplare dell’Odissea che noi giovani precari (e precarie) attraversiamo nella PA. Ho stipulato una serie di co.co.co., successivamente rinnovate tra discutibili formule di proroghe e rinnovo, tra il 01/09/2003 e il 30/06/2008. Successivamente, avvalendomi delle procedure di “stabilizzazione” sono stata assunta a tempo determinato fino al 30/06/2011 come Amministrativa di Fascia C. Per le restrizioni indotte dalle concomitanti leggi finanziarie, mi è stato comunicata l’impossibilità di un’assunzione a tempo indeterminato. Ho fatto un nuovo concorso con apertura di altra graduatoria per identico posto con rapporto di lavoro ancora tempo determinato dal 01/09/2011 al 31/12/2012. Adesso sono a casa, con vaghe promesse di riassunzione, in attesa delle nuove leggi. Cosa posso fare? Ho prospettive di riassunzione a termine, nonostante la nuova assunzione abbia abbondantemente splafondato la soglia massima dei 36 mesi? E inoltre, se volessi fare vertenza, posso chiedere il disconoscimento delle cococo comprese tra il periodo 2003-2008? Grazie dell’attenzione.

Risposta:
Innanzitutto, occorre chiarirsi sulla circostanza che la norma di riferimento per la stabilizzazione delle cococo resta l'art. 01.560° comma l. 296/2006, successivamente integrata dalla l. 244/2007. Questa norma è immediatamente applicabile agli Enti Locali, quali il Comune, in quanto soggetto al "patto di stabilità interno" ed in forza della ratio di "coordinamento" e riequilibrio di finanza pubblica riconosciuti alla norma anche dalla sentenza 95/2008 della Corte Costituzionale. Quindi, le disposizioni della Circolare 05/2008 sono da intendersi valide anche per i Comuni, a prescindere dalla notifica ANCI. Ciò posto, la Circolare 05/2008 è chiara non solo nell'escludere in capo al personale stabilizzando un "diritto alla stabilizzazione" (in quanto le disposizioni vanno intese come "gestionali", ossia finalizzare sì a riassorbire e regolarizzare contrattualistiche abusive, ma non per tutelare in sè i precari, ma per ottimizzare le risorse umane entro la PA) e riconosce ai cococo solo maggiorazioni di punteggio nei concorsi e riserve ma solo per concorsi a tempo determinato. Quanto all'ulteriore rapporto a tempo determinato, bisognerebbe capire con quale graduatoria è stato attivato: secondo infatti il Parere della Funzione Pubblica Prot. 0037562 del 19/06/2012, il contratto a termine attivato con graduatoria diverso dal precedente è considerato un "nuovo rapporto" agli effetti del limite triennale di assunzione. Può darsi pertanto (ma a questa soglia il mio ragionamento non può che essere ipotetico) che questa base sia sufficiente per prorogare il rapporto, senza che sia necessario fare ricorso all'art. 01.200°comma l. 228/2012. Sull'impugnazione delle cococo pregresse dal 2003 al 2008, ove tu ne contesti la continuità potresti certamente farla valere (non mi risultano applicabili i nuovi più ristretti termini di impugnazione del Collegato Lavoro), anche se, vista la prescrizione quinquennale, e vista la scadenza dell'ultima cococo al 30/06/2008 l'ultimo termine utile è il 30/06/2013 pv. Sono, però, scettico sull'efficacia dell'iniziativa. Questa, infatti, ben poco potrà mutare in punto di concorso: certo, non ti potrà garantire la riapertura di graduatorie per "stabilizzazioni a tempo indeterminato". A mio modesto parere, per ottenere questo effetto utile, avresti dovuto chiedere la "trasformazione" (passami il termine atecnico) a tempo determinato-subordinato e il disconoscimento della cococo al momento dell'attivazione delle speciali procedure concorsuali per stabilizzandi, in modo da accedere alle graduatorie per i tempi indeterminati. Ma ora queste graduatorie non si potrebbero più aprire ...


Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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