Con decreto ministeriale del Ministro del Lavoro datato 04/12/2012 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 28 del 02/02/2013) che individua i parametri oggettivi richiesti ai fini dell'autorizzazione della CIGS per causale fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 03.01°comma della l. 223/1991 dall'art. 02.70°comma della l. 92/2012, come ulteriormente integrata dall'art. 46-bis della l. 134/2012, solo qualora sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministero del Lavoro.
Il Dm 04/12/2012 ha stabilito quanto segue:
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