Obbligati al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF sono tutti i contribuenti, residenti e non, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF, dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta riconosciute e i crediti d'imposta.
Non sono tenuti al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF:
a) I contribuenti soggetti all'IRES;
b) I contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell'IRPEF;
c) I contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata;
d) I contribuenti che possiedono un reddito complessivo, cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni ex. artt. 12 DPR 917/1986 in vigore al 01/01/2007, nonchè 15 e 16 (crediti d'imposta per imposte pagate all'estero) risulti non dovuta pari ad un importo superiore a € 12.
La base imponibile è costituita dal reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (art. 10 TUIR).
Va ricordato che, ai fini della verifica dell'eventuale soglia di esenzione, l'ammontare dell'imponibile relativo all'addizionale regionale (ovvero l'ammontare del reddito complessivo nel caso in cui la delibera colleghi a quest'ultimo l'esenzione) deve essere aumentato sulla base dell'imponibile della cedolare secca (Circ. Ag. Entr. 01/06/2012 nr. 19).
Per la determinazione dell'aliquota da applicare e della Regione a favore della quale effettuare il versamento, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del Contribuente, alla data del 31/12 dell'anno cui si riferisce l'addizionale.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
L'addizionale è versata alla Regione come sopra individuata in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF dovuto in base alla Dichiarazione. Non è previsto il versamento di acconti.
I Contribuenti versano l'addizionale mediante il Modello F24, utilizzando il Codice tributo "3801-Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"; è inoltre prevista la possibilità di procedere alla compensazione ex. art. 17 D.lgs. 241/97.
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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