Sì, secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro con Interpello nr. 13/2013:
""...Ciò premesso, la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. [2657] del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo. Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.”.
Studio Landi Francesco
Consulente del Lavoro in Ferrara
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